Corte costituzionale

Ordinanza n. 351/1985

Corte cost., ord. 17 dicembre 1985, n. 351

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
351/1985
Data di deposito
17 dicembre 1985
Data di decisione
12 dicembre 1985
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guglielmo Roehrssen
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:351

Norme oggetto del giudizio

  • art. 46, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
  • art. 14, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
  • art. 140, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
  • art. 87, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
  • art. 34, decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973
  • art. 12, lett.e), decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
  • art. 13, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 11278

Vanno restituiti ai giudici a quibus gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 12, lett. e), 14, 46, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; 87, primo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevate in riferimento agli artt. 3, 38, 53 e 76 Cost., sostenendosi la intassabilita' della indennita' di buonuscita siccome avente carattere previdenziale, ritenendo che la legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825 non consentisse di tassare tale indennita' e denunciando la irragionevolezza del sistema di tassazione di cui alle citate leggi, in quanto con la legge n. 482 del 1985 la regolamentazione della materia e' stata mutata in molti aspetti, con effetto parzialmente retroattivo e tutto il meccanismo di tassazione delle indennita' dovute per la cessazione dei rapporti di lavoro dipendente, e' stato modificato sulla base di nuovi criteri, con la conseguenza che le varie prospettazioni di illegittimita' costituzionale non trovano piu' nella nuova legislazione tutti gli agganciamenti posti in luce nelle ordinanze di rimessione, cosicche' occorre procedere ad un riesame della rilevanza.

Massima n. 11279

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nella parte concernente le indennita' considerate nell'art. 12, lett. e) (indennita' di fine rapporto), sollevata con ordinanza della Corte costituzionale 19 giugno 1984, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost.. Infatti con l'art. 1, secondo comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482, l'art. 13 suddetto e' stato modificato proprio nella parte della cui legittimita' costituzionale si era dubitato, escludendo dalla disciplina dettata con esso, tutte le indennita' di fine rapporto. Pertanto, essendo venuto meno l'oggetto della questione incidentale sollevata, la Corte non trova piu' luogo a pronunciare sulla questione stessa.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"), nella parte concernente le indennità considerate nell'art. 12, lett. e), dello stesso decreto, da essa medesima sollevata con ordinanza 19 giugno 1984, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost.;

2) ordina la restituzione degli atti alla commissione tributaria di primo grado di Genova, alla commissione tributaria di secondo grado di Palermo, alla commissione tributaria di primo grado di Napoli, alla commissione tributaria di primo grado di Roma ed alla Corte di cassazione, perché riesaminino la rilevanza delle questioni sollevate con le rimanenti ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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