Corte costituzionale

Ordinanza n. 279/1985

Corte cost., ord. 8 novembre 1985, n. 279

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
279/1985
Data di deposito
8 novembre 1985
Data di decisione
5 novembre 1985
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:279

Norme oggetto del giudizio

  • art. 26, legge n. 576 del 20 settembre 1980
  • art. 5, legge n. 576 del 20 settembre 1980
  • art. 2, legge n. 576 del 20 settembre 1980
  • art. 7, legge n. 576 del 20 settembre 1980
  • art. 10, legge n. 576 del 20 settembre 1980
  • art. 22, legge n. 576 del 20 settembre 1980
  • art. 4, legge n. 576 del 20 settembre 1980

Parametri

Massime

Massima n. 11156

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 10 e 22 della l. 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense) sollevate, in riferimento agli artt. 3, capoverso, 31, 33, 35 e 38 della Costituzione, nella parte in cui dispongono che i pensionati che proseguono l'attivita' forense, debbano essere iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli avvocati e procuratori, con la prospettiva di limitati benefici previdenziali; degli artt. 4, 5 e 7 della stessa legge, sollevate in riferimento agli artt. 3, 38 e 53 della Costituzione, in quanto, malgrado l'obbligo della contribuzione, tali norme limitano i diritti pensionistici per gli iscritti alla Cassa dopo il compimento di quaranta anni d'eta'; dell'art. 22 della stessa legge, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui esso impone l'iscrizione alla Cassa anche per i professionisti, come i professori universitari, gia' iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria; degli artt. 2, comma ottavo, e 10, comma terzo, della stessa legge, sollevate in riferimento agli artt. 3, capoverso, e 38 della Costituzione, in quanto prevedono, per il pensionato che prosegue l'attivita', nonostante l'imposizione del pagamento dei contributi, il diritto, al compimento di almeno cinque anni di iscrizione, ad un solo supplemento della pensione; dell'art. 10, comma primo, lett. b), e dell'art. 2, commi secondo e quinto, della stessa legge, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto commisurano la contribuzione anche al reddito eccedente i quaranta milioni, mentre assumono come base per il calcolo della pensione solo la parte di reddito fino a quaranta milioni; dell'art. 26 della stessa legge sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto rende applicabile il nuovo, piu' favorevole, regime pensionistico, solo a coloro che maturano il diritto a pensione a decorrere dal 1 gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore della legge, poiche' tutte le questioni sono gia' state dichiarate non fondate e non ricorrono ulteriori o nuovi profili che possano indurre la Corte a modificare la precedente giurisprudenza. - S. nn. 132 e 133/1984.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, sollevate, in riferimento agli artt. 3, capoverso, 31, 33, 35 e 38 Cost., dalle ordinanze del Pretore di Busto Arsizio del 21 ottobre 1983 e del Pretore di Torino del 24 gennaio 1983; degli artt. 4, 5 e 7 della stessa legge, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dall'ordinanza del Tribunale di Milano del 25 novembre 1983, e, in riferimento agli artt. 3, 38 e 53 Cost., dall'ordinanza dello stesso Tribunale del 27 gennaio 1984; dell'art. 22 della stessa legge, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dalle ordinanze del Tribunale di Milano del 30 novembre 1983, del 1 dicembre 1983 e del 27 gennaio 1984; degli artt. 2, comma ottavo, e 10, comma terzo, della stessa legge, sollevate, in riferimento agli artt. 3, capoverso, e 38 Cost., dall'ordinanza del Pretore di Firenze del 15 novembre 1982; dell'art. 10, comma primo, lett. b), e dell'art. 2, comma secondo e quinto, della stessa legge, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla detta ordinanza del Pretore di Firenze; dell'art. 26 della stessa legge, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla detta ordinanza del Pretore di Firenze.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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