Corte costituzionale

Ordinanza n. 270/1985

Corte cost., ord. 8 novembre 1985, n. 270

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
270/1985
Data di deposito
8 novembre 1985
Data di decisione
5 novembre 1985
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Livio Paladin
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:270

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, decreto-legge n. 70 del 17 aprile 1984
  • art. 3, decreto-legge n. 70 del 17 aprile 1984

Parametri

Massime

Massima n. 11145

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 36, 39, 70 e 77 della Costituzione - dell'art. 4 del d.l. 17 aprile 1984, n. 70, il quale disciplina il cosiddetto "taglio della scala mobile", anche con salvezza degli effetti prodotti dal precedente d.l. 15 febbraio 1984, n. 10, in quanto identiche questioni sono state dichiarate inammissibili, la norma impugnata essendo stata soppressa in sede di conversione del decreto legge impugnato, nella legge n. 219/1984. - S. n. 34/1985.

Massima n. 11146

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 39, 36, 3, 70 e 77 della Costituzione - dell'art. 3 del d.l. n. 70 del 1984 a norma del quale, per il semestre febbraio-luglio 1984, i punti di variazione della misura dell'indennita' di contingenza e di indennita' analoghe, per i lavoratori privati e dell'indennita' integrativa speciale per i dipendenti pubblici, restano determinati in due dal 1 febbraio e non possono essere determinati in piu' di due dal 1 maggio 1984, in quanto tali questioni sono state gia' decise nel senso della non fondatezza. - S. n. 34/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. 17 aprile 1984, n. 70, sollevata dal Pretore di Roma - in riferimento agli artt. 3, 36, 39, 70 e 77 della Costituzione - con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. n. 70 del 1984, sollevate - con le ordinanze medesime - in riferimento agli artt. 3, 36, 39, 70 e 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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