Corte costituzionale

Ordinanza n. 19/1985

Corte cost., ord. 23 gennaio 1985, n. 19

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
19/1985
Data di deposito
23 gennaio 1985
Data di decisione
18 gennaio 1985
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:19

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 10695

La previsione, contenuta nella legge n. 392 del 1978, della locazione abitativa come contratto a tempo determinato, con il conseguente diritto del locatore di riottenere la disponibilita' dell'immobile alla scadenza del termine senza dover provare una giusta causa, non lede i diritti inviolabili dell'uomo, della cui attuazione l'interesse al bene primario dell'abitazione non e' configurabile come presupposto; non contrasta col principio di eguaglianza tra locatore e conduttore ovvero tra conduttori di immobili abitativi e non, stante l'eterogeneita' delle situazioni considerate e la discrezionalita' del legislatore nel disciplinarle; non lede i diritti della famiglia, per l'attinenza soltanto indiretta al regime della stessa; non ignora, secondo l'apprezzamento discrezionale del legislatore ordinario e nel rispetto degli altri principi costituzionali, i limiti dell'utilita' e della funzione sociale, a cui sono soggette l'iniziativa economica e la proprieta' privata. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - per contrasto con gli artt. 2, 3, 31, 41 e 42 Cost. - degli artt. 3, 58 e 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392, con riferimento alla fattispecie in cui il locatore e' un ente o societa' tenuto a trasmettere ai comuni l'elenco delle proprie abitazioni disponibili, ai sensi dell'art. 17 d.l. 23 gennaio 1982, n. 9 conv. in l. 25 marzo 1982, n. 94, ed a darle in locazione con priorita' ai soggetti di cui allo stesso art. 17). - S. n. 252/1983; O. nn. 352/1983, 364/1983, 49/1984, 74/1984, 216/1984, 274/1984.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 58 e 65 l. 27 luglio 1978 n. 392, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 31, 41 e 42 Cost. dai Pretori di Roma, Napoli, Tivoli e Guardia Sanframondi con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze