Corte costituzionale
Ordinanza n. 19/1985
Corte cost., ord. 23 gennaio 1985, n. 19
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 19/1985
- Data di deposito
- 23 gennaio 1985
- Data di decisione
- 18 gennaio 1985
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:19
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 10695
La previsione, contenuta nella legge n. 392 del 1978, della locazione abitativa come contratto a tempo determinato, con il conseguente diritto del locatore di riottenere la disponibilita' dell'immobile alla scadenza del termine senza dover provare una giusta causa, non lede i diritti inviolabili dell'uomo, della cui attuazione l'interesse al bene primario dell'abitazione non e' configurabile come presupposto; non contrasta col principio di eguaglianza tra locatore e conduttore ovvero tra conduttori di immobili abitativi e non, stante l'eterogeneita' delle situazioni considerate e la discrezionalita' del legislatore nel disciplinarle; non lede i diritti della famiglia, per l'attinenza soltanto indiretta al regime della stessa; non ignora, secondo l'apprezzamento discrezionale del legislatore ordinario e nel rispetto degli altri principi costituzionali, i limiti dell'utilita' e della funzione sociale, a cui sono soggette l'iniziativa economica e la proprieta' privata. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - per contrasto con gli artt. 2, 3, 31, 41 e 42 Cost. - degli artt. 3, 58 e 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392, con riferimento alla fattispecie in cui il locatore e' un ente o societa' tenuto a trasmettere ai comuni l'elenco delle proprie abitazioni disponibili, ai sensi dell'art. 17 d.l. 23 gennaio 1982, n. 9 conv. in l. 25 marzo 1982, n. 94, ed a darle in locazione con priorita' ai soggetti di cui allo stesso art. 17). - S. n. 252/1983; O. nn. 352/1983, 364/1983, 49/1984, 74/1984, 216/1984, 274/1984.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 58 e 65 l. 27 luglio 1978 n. 392, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 31, 41 e 42 Cost. dai Pretori di Roma, Napoli, Tivoli e Guardia Sanframondi con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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