Corte costituzionale
Ordinanza n. 165/1985
Corte cost., ord. 24 maggio 1985, n. 165
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 165/1985
- Data di deposito
- 24 maggio 1985
- Data di decisione
- 6 maggio 1985
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:165
Norme oggetto del giudizio
- art. 58, comma 2, codice penale militare di pace
Parametri
Massime
Massima n. 10970
E' inammissibile, per mancata prospettazione, nel testo dell'ordinanza di rimessione, degli elementi riguardanti la rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 25, 35 e 36 della Costituzione, dell'art. 58, secondo comma, c.p.m.p. (aumento di pena per il superiore concorso nel reato con un inferiore).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, secondo comma, c.p.m.p. sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 25, 35 e 36 Cost., dal Tribunale militare di Verona con ordinanza 18 aprile 1984.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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