Corte costituzionale

Sentenza n. 290/1984

Corte cost., sent. 19 dicembre 1984, n. 290

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
290/1984
Data di deposito
19 dicembre 1984
Data di decisione
14 dicembre 1984
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alberto Malagugini
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:290

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Veneto del 18 dicembre 1980

Parametri

Massime

Massima n. 11666

I principi fondamentali della legislazione statale in materia di impiego pubblico vanno desunti da tutte le leggi statali succedutesi nel tempo per disciplinare i piu` vari rapporti di impiego pubblico nonche` dagli statuti regionali sicche` va esclusa la pertinenza, ovvero la sufficienza, del richiamo a singole leggi. Non e` peraltro pertinente la denuncia di una norma regionale che disciplini l'inquadramento giuridico del personale per inosservanza del princi`pio fondamentale della legislazione statale che vieta di attribuire al personale regionale un trattamento economico piu` favorevole di quello spettante al corrispondente personale statale.(Non fondatezza dellaa questione di legittimita` costituzionale della legge reg. Veneto approvata il 2 aprile 1980 e riapprovata il 18 dicembre 1980, in riferimento agli artt. 117 e 97 Cost.). - cfr. S.n. 10/1980.

Massima n. 11667

La mediazione governativa in sede di stipula del contratto nazionale del personale delle Regioni a Statuto ordinario non concreta un atto di coordinamento, che l'art. 119, primo comma, Cost., riserva ad un atto avente forma di legge (statale).Tale mediazione governativa, che ad avviso del ricorrente e` diretta a garantire la compatibilita` del trattamento economico del personale regionale con il bilancio pubblico generale, non puo` pertanto precludere alla Regione di regolare con legge, in forza peraltro della riserva operata in materia di ordinamento degli uffici dall'art. 117, primo comma, Cost., una specifica ipotesi, aggiuntiva rispetto all'accordo nazionale, e quindi in deroga ad esso di inquadramento contestuale del personale negli organici regionali (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale della l. reg. veneto approvata il 2 aprile 1980 e riapprovata il 18 dicembre 1980, in riferimento all'art. 119, primo comma, Cost.). - cfr. S.n. 10/1980,nn. 277 e 278/1983,n. 219/1984.

Massima n. 11668

In sede di impugnazione di legge regionale in materia di impiego, gli artt. 3 e 36 Cost. possono essere utilmente invocati quali parametri solo qualora siano proposti raffronti specifici tra situazioni sicuramente omogenee. La mancanza di tali raffronti nel ricorso e` sufficiente per escludere la fondatezza della questione sollevata. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale della l. reg. Veneto approvata il 2 aprile 1980 e riapprovata il 18 dicembre 1980, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.). - cfr. S.n. 12/1980.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del disegno di legge della regione Veneto approvato il 2 aprile 1980 e riapprovato il 18 dicembre dello stesso anno, sollevate, con il ricorso indicato in epigrafe, dal Governo della Repubblica, in riferimento agli artt. 3, 36, 97, 117 e 119 Cost..

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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