Corte costituzionale
Sentenza n. 290/1984
Corte cost., sent. 19 dicembre 1984, n. 290
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 290/1984
- Data di deposito
- 19 dicembre 1984
- Data di decisione
- 14 dicembre 1984
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alberto Malagugini
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:290
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Veneto del 18 dicembre 1980
Parametri
- art. 20, legge n. 70 del 20 marzo 1975
- art. 117, Costituzione
- art. 67, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- art. 97, Costituzione
- art. 26, legge n. 70 del 20 marzo 1975
- art. 119, comma 1, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 36, Costituzione
Massime
Massima n. 11666
I principi fondamentali della legislazione statale in materia di impiego pubblico vanno desunti da tutte le leggi statali succedutesi nel tempo per disciplinare i piu` vari rapporti di impiego pubblico nonche` dagli statuti regionali sicche` va esclusa la pertinenza, ovvero la sufficienza, del richiamo a singole leggi. Non e` peraltro pertinente la denuncia di una norma regionale che disciplini l'inquadramento giuridico del personale per inosservanza del princi`pio fondamentale della legislazione statale che vieta di attribuire al personale regionale un trattamento economico piu` favorevole di quello spettante al corrispondente personale statale.(Non fondatezza dellaa questione di legittimita` costituzionale della legge reg. Veneto approvata il 2 aprile 1980 e riapprovata il 18 dicembre 1980, in riferimento agli artt. 117 e 97 Cost.). - cfr. S.n. 10/1980.
Massima n. 11667
La mediazione governativa in sede di stipula del contratto nazionale del personale delle Regioni a Statuto ordinario non concreta un atto di coordinamento, che l'art. 119, primo comma, Cost., riserva ad un atto avente forma di legge (statale).Tale mediazione governativa, che ad avviso del ricorrente e` diretta a garantire la compatibilita` del trattamento economico del personale regionale con il bilancio pubblico generale, non puo` pertanto precludere alla Regione di regolare con legge, in forza peraltro della riserva operata in materia di ordinamento degli uffici dall'art. 117, primo comma, Cost., una specifica ipotesi, aggiuntiva rispetto all'accordo nazionale, e quindi in deroga ad esso di inquadramento contestuale del personale negli organici regionali (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale della l. reg. veneto approvata il 2 aprile 1980 e riapprovata il 18 dicembre 1980, in riferimento all'art. 119, primo comma, Cost.). - cfr. S.n. 10/1980,nn. 277 e 278/1983,n. 219/1984.
Massima n. 11668
In sede di impugnazione di legge regionale in materia di impiego, gli artt. 3 e 36 Cost. possono essere utilmente invocati quali parametri solo qualora siano proposti raffronti specifici tra situazioni sicuramente omogenee. La mancanza di tali raffronti nel ricorso e` sufficiente per escludere la fondatezza della questione sollevata. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale della l. reg. Veneto approvata il 2 aprile 1980 e riapprovata il 18 dicembre 1980, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.). - cfr. S.n. 12/1980.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del disegno di legge della regione Veneto approvato il 2 aprile 1980 e riapprovato il 18 dicembre dello stesso anno, sollevate, con il ricorso indicato in epigrafe, dal Governo della Repubblica, in riferimento agli artt. 3, 36, 97, 117 e 119 Cost..
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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