Corte costituzionale

Sentenza n. 268/1984

Corte cost., sent. 6 dicembre 1984, n. 268

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
268/1984
Data di deposito
6 dicembre 1984
Data di decisione
3 dicembre 1984
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Brunetto Bucciarelli Ducci
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:268

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 9773

L'assoggettamento all'imposta di bollo degli atti giudiziari dei privati in procedimenti giurisdizionali nei confronti dello Stato o di altri enti pubblici e relativi a rapporti tributari costituisce un legittimo onere patrimoniale di carattere generale - che non ha alcun rapporto con l'oggetto della controversia - imposto alla generalita' dei soggetti quando questi vogliano agire in sede giurisdizionale; al contrario la regola del "solve et repete", gia' dichiarata incostituzionale, rappresentava un onere particolare imposto a chi agisse in giudizio contro il fisco per negare una propria obbligazione tributaria e - con il prescrivere il previo adempimento di detta obbligazione - era strettamente connessa con l'oggetto della lite, invertendo cosi' il principio giuridico generale per cui qualsiasi prestazione pretesa dalla controparte, in tanto e' dovuta, nel caso di contestazione, in quanto ne sia stata accertata l'esistenza in sede giurisdizionale. Dalla diversita' della "ratio" dei due istituti deriva che l'assoggettamento all'imposta di bollo non viola l'art. 24 Cost., giacche' se la giurisdizione e' una funzione fondamentale dello Stato da cio' non si puo' dedurre che la Costituzione imponga, in via generale, una garanzia di gratuita' della protezione giudiziaria (non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.). - cfr. S.n. 21/1961.

Massima n. 9774

La giurisdizione e' una funzione fondamentale dello Stato, ma da cio' non si puo' dedurre che la Costituzione imponga, in via generale, una garanzia di gratuita' della protezione giudiziaria. Al contrario, proprio il terzo comma dell'art. 24 Cost., nel prevedere che ai non abbienti siano assicurati i mezzi per agire e difendersi in giudizio, muove dal presupposto che sia costituzionalmente legittimo imporre oneri patrimoniali a carico di coloro nei cui riguardi e' esercitata una attivita' di giustizia. - cfr. S. n. 41/1972.

Massima n. 9775

Poiche' il d.P.R. 30 dicembre 1982 n. 955 ha sostituito gli artt. 2, 17 e 19 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, vanno restituiti gli atti al giudice a quo affinche' valuti nuovamente la rilevanza della sollevata questione di costituzionalita'.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione dal Pretore di Abbiategrasso (ord. n. 299 r.o. 1977), nella parte in cui assoggetta all'imposta di bollo gli atti formati da privati in procedimenti giurisdizionali;

ordina la restituzione degli atti ai giudici remittenti per un riesame della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 17 e 19 del medesimo d.P.R. n. 642/1972, da essi sollevate (ordinanze n. 299 r.o. 1977 e 165 r.o. 1983), alla luce della normativa sopravvenuta con il d.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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