Corte costituzionale

Sentenza n. 307/1983

Corte cost., sent. 11 ottobre 1983, n. 307

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
307/1983
Data di deposito
11 ottobre 1983
Data di decisione
7 ottobre 1983
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:307

Norme oggetto del giudizio

  • art. 26, comma 2, decreto-legge n. 786 del 22 dicembre 1981
  • art. 26, comma 3, decreto-legge n. 786 del 22 dicembre 1981
  • art. 4, comma 5, legge n. 130 del 26 aprile 1983
  • art. 4, comma 6, legge n. 130 del 26 aprile 1983
  • legge n. 51 del 26 febbraio 1982
  • art. 10, comma 1, legge n. 130 del 26 aprile 1983
  • art. 28, comma 5, decreto-legge n. 55 del 28 febbraio 1983
  • art. 28, comma 1, decreto-legge n. 786 del 22 dicembre 1981
  • legge n. 131 del 26 aprile 1983
  • art. 29, decreto-legge n. 786 del 22 dicembre 1981
  • art. 64, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 34, decreto-legge n. 786 del 22 dicembre 1981
  • art. 8, comma 1, decreto-legge n. 952 del 30 dicembre 1982
  • art. 10, comma 3, decreto-legge n. 952 del 30 dicembre 1982
  • art. 43, comma 4, decreto-legge n. 952 del 30 dicembre 1982
  • art. 44, decreto-legge n. 952 del 30 dicembre 1982
  • art. 43, comma 3, decreto-legge n. 952 del 30 dicembre 1982
  • art. 45, comma 1, decreto-legge n. 952 del 30 dicembre 1982
  • art. 43, comma 5, decreto-legge n. 952 del 30 dicembre 1982
  • art. 11, decreto-legge n. 55 del 28 febbraio 1983
  • art. 31, decreto-legge n. 55 del 28 febbraio 1983
  • art. 27, decreto-legge n. 55 del 28 febbraio 1983
  • art. 29, decreto-legge n. 55 del 28 febbraio 1983
  • art. 9, decreto-legge n. 55 del 28 febbraio 1983
  • art. 37, decreto-legge n. 55 del 28 febbraio 1983
  • art. 8-bis, decreto-legge n. 55 del 28 febbraio 1983
  • art. 8, comma 2, n.1, decreto-legge n. 55 del 28 febbraio 1983
  • art. 8, comma 1, n.2, decreto-legge n. 55 del 28 febbraio 1983
  • art. 9, comma 9, decreto-legge n. 55 del 28 febbraio 1983
  • art. 9, comma 4, decreto-legge n. 55 del 28 febbraio 1983
  • art. 9, comma 1, decreto-legge n. 55 del 28 febbraio 1983
  • art. 9, comma 6, decreto-legge n. 55 del 28 febbraio 1983
  • art. 9, comma 10, decreto-legge n. 55 del 28 febbraio 1983
  • art. 11, comma 3, decreto-legge n. 55 del 28 febbraio 1983
  • art. 16, comma 2, decreto-legge n. 55 del 28 febbraio 1983
  • art. 27, comma 4, decreto-legge n. 55 del 28 febbraio 1983
  • art. 27, comma 2, decreto-legge n. 786 del 22 dicembre 1981
  • art. 31, comma 1, decreto-legge n. 55 del 28 febbraio 1983
  • art. 31, comma 5, punto 3, decreto-legge n. 55 del 28 febbraio 1983
  • art. 31, comma 5, punto 2, decreto-legge n. 55 del 28 febbraio 1983
  • art. 31, comma 5, punto 1, decreto-legge n. 55 del 28 febbraio 1983
  • art. 31, comma 3, decreto-legge n. 55 del 28 febbraio 1983
  • art. 31, comma 2, decreto-legge n. 55 del 28 febbraio 1983
  • art. 6, legge n. 151 del 10 aprile 1981
  • art. 31, comma 5, decreto-legge n. 55 del 28 febbraio 1983
  • art. 31, comma 4, decreto-legge n. 55 del 28 febbraio 1983
  • art. unico, ultimo co., legge n. 131 del 26 aprile 1983
  • art. 45, comma 1, lett.a, decreto-legge n. 952 del 30 dicembre 1982
  • art. 9, comma 4, legge n. 130 del 26 aprile 1983
  • art. 9, comma 3, legge n. 130 del 26 aprile 1983
  • art. 9, comma 5, legge n. 130 del 26 aprile 1983
  • art. 20, comma 3, legge n. 130 del 26 aprile 1983

Parametri

Massime

Massima n. 9666

Con gli impugnati artt. 26, secondo e terzo comma del d.l. 22 dicembre 1982 n. 786, convertito nella l. 26 febbraio 1982 n. 51, e 4 commi quinto e sesto della l. 26 aprile 1983 n. 130, vengono disposti tetti di prelevamento finanziario effettuati dalle Regioni a statuto ordinario dai conti correnti a loro intestati presso la tesoreria centrale dello Stato. Viene cosi` impedito alle Regioni sulla base di percentuali che prescindono da qualsiasi riferimento alle risultanze del bilancio, una volta raggiunto il tetto annuale previsto per il complesso di prelevamenti, di disporre delle somme necessarie per la effettuazione di spese, regolarmente deliberate ed impugnate in bilancio. Viene altresi` prevista la facolta` di elevare con decreti ministeriali il tetto dei prelevamenti, affidata a discrezionale riscontro di "indilazionabilita`" del ministero, con disposizione identica a quella gia` dichiarata incostituzionale con sent. n. 162 del 1982. Sono, pertanto, costituzionalmente illegittimi - in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. - gli artt. 26, secondo e terzo comma, del d.l. 22 dicembre 1982 n. 786, e art. 4, quinto e sesto comma della l. 26 aprile 1983 n. 130. - cfr. S.n. 162/1982.

Massima n. 9667

La questione di legittimita` costituzionale dell'art. 10, primo comma, della l. 26 aprile 1983 n. 130, per contrasto con gli artt. 81, quarto comma, e 119 Cost., nella parte in cui prevede che siano infruttiferi i conti correnti presso la tesoreria centrale dello Stato, ed intestati alle Regioni a statuto ordinario, resta assorbita, per il profilo dell'asserita violazione dell'obbligo di copertura di maggiori spese, dalla dichiarazione di incostituzionalita` dell'art. 4, quinto e sesto comma, della medesima legge. E la minore (o nulla) redditivita` delle somme depositate nella tesoreria dello Stato rispetto a tassi correnti di interesse bancario e` conseguenza di fatto, che non incide sull'autonomia di spesa, costituzionalmente tutelata, dalle Regioni. (Non fondatezza in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 119 Cost. della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 10, primo comma, della l. n. 130 del 1983). - cfr. S.n. 162/1982

Massima n. 9668

L'art. 119 Cost. non impone al legislatore statale di attribuire alle Regioni determinati tributi o quote di tributi erariali consentendogli invece la possibilita` di modificare l'entita` di quelle assegnazioni nel rispetto della corrispondenza fra bisogni e mezzi per farvi fronte onde consentire alle Regioni il normale svolgimento delle loro funzioni. (Infondatezza - in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 28, primo comma, e 29 del d.l. 22 dicembre 1982 n. 786 e 28, ultimo comma, del d.l. 28 febbraio 1983 n. 55, con i quali i gettiti reali dell'ILOR, in attesa di una nuova normativa, vengono asegnati alle Regioni su some sostitutive di importo pari alla quota a loro spettante, ma riferita all'anno precedente, con variazioni in percentuale di anno in anno).

Massima n. 9669

La previsione con legge statale di un "diritto annuale" a carico delle ditte svolgenti attivita` economica ed a favore delle Camere di Commercio non altera la ripartizione di competenze tra queste ultime e le Regioni, stabilita dall'art. 64 del d.P.R. n. 616 del 1977, finche` le Regioni non provvedano ad emanare una apposita legislazione. (Infondatezza - in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. ed all'art. 64 d.P.R. n. 616 del 1977 - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 34 del d.l. 22 dicembre 1981 n. 786, convertito nella legge 28 febbraio 1982 n. 51, con il quale e` stato stabilito un "diritto annuale", a carico delle ditte che svolgono attivita` economica, a favore delle Camere di Commercio destinato ad accrescere gli interventi a favore delle piccole e medie imprese).

Massima n. 9670

La mancata conversione in legge di un decreto legge comporta la sua inesistenza quale fonte di diritto al livello legislativo in conseguenza della perdita di efficacia fin dall'inizio; non si pongono, inoltre, come idonei equipollenti alla legge di conversione ne` la salvezza degli atti e dei provvedimenti adottati, ne` l'efficacia attribuita ai rapporti giuridici sorti in applicazione di tale decreto (ex art. unico della l. n. 131 del 1983). (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 8, primo comma, 10 terzo comma, 43 terzo, quarto e quinto comma, 44 e 45, primo comma, del d.l. 30 dicembre 1982 n. 952 sollevate in riferimento agli artt. 5, 81, quarto comma, 117, 118 e 119 Cost.).

Massima n. 9671

La prospettazione in via principale da parte delle Regioni di vizi insuscettibili di concretare un'invasione di competenza ad esse costituzionalmente spettante comporta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, ai sensi dell'art. 2 della L. cost. 9 febbraio 1948 n. 1. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 9, 11, 27, 29, 31 e 37 del d.l. 28 febbraio 1983 n. 55 convertito nella l. 26 aprile 1983 n. 131, in riferimento all'art. 77 Cost.).

Massima n. 9672

In forza dell'art. 133, primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, rientra nella potesta` legislativa regionale l'assegnazione di quote aggiuntive agli enti locali, intese ad assicurare l'integrale copertura degli oneri corrispondenti allo svolgimento delle funzioni trasferite; pertanto non e` censurabile, in assenza di una normativa specifica della Regione, la previsione con disciplina statale di una maggiorazione del 13% dell'importo dovuto ai Comuni ed alle Province, riferita alle quote assegnate nell'anno precedente, tenuto conto del tasso d'inflazione programmato per l'anno di riferimento (1983) e dell'esigenza di assicurare la copertura gravante sugli enti locali per effetto del d.P.R. n. 616 del 1977. (Infondatezza - in riferimento agli artt. 81, quarto comma, 117 e 119 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 8, primo comma n. 2, secondo comma n. 1, 8-bis del d.l. 28 febbraio 1983 n. 55 convertito nella l. 26 aprile 1983 n. 131, relativi alla determinazione degli importi che spettano a Comuni e Province per l'esercizio delle funzioni trasferite dalle Regioni agli enti locali in forza del d.P.R. n. 616 del 1977).

Massima n. 9673

La Cassa depositi e prestiti costituisce un apparato strumentale della funzione statale dell'esercizio del credito, qualunque sia la sua natura giuridica. Ne consegue che l'erogazione dei mutui va effettuata secondo un criterio globale e perequativo di suddivisione degli importi, che tra gli enti locali prescinde da un esclusivo ambito regionale. Ne` viene cosi` posta in essere una obliterazione dei programmi regionali di sviluppo, giacche` gli enti locali, nell'individuazione delle opere per le quali richiedono il finanziamento alla Cassa, debbono uniformarsi agli indirizzi programmati contenuti nei programmi stessi, secondo il disposto dell'art. 11, terzo e quarto comma, del d.P.R. n. 616 del 1977. (Infondatezza - in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 9, primo comma, del d.l. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito con modificazioni nella l. 26 aprile 1983 n. 131).

Massima n. 9674

La mancata partecipazione delle Regioni al procedimento di programmazione con riguardo alle disposizioni che autorizzano Comuni singoli od associati e Comunita` montane a deliberare convenzioni dirette ad affidare alle Province la progettazione e l'esecuzione di opere pubbliche di interesse comunale e autorizzano gli uffici delle Province a prestare assistenza tecnica a favore di Comuni, Comunita` montane e unita` sanitarie locali situati nel territorio provinciale che ne facciano richiesta, concerne il problema dell'efficacia dei programmi regionali di sviluppo, da considerarsi in modo puntuale, regione per regione. La facolta` di deliberare convenzioni unitamente alla facolta` di prestare assistenza tecnica e di assumere mutui, concorrono al potenziamento dell'autonomia delle Province, dei Comuni e delle Comunita` montane. Tale autonomia resterebbe compressa per effetto di pronunce di illegittimita` costituzionale della norma che la garantisce. (Infondatezzza - in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 11, terzo comma, del d.l. 28 febbraio 1983 n. 55).

Massima n. 9675

Le spese di gestione occorrenti per il normale funzionamento degli apparati delle Comunita` montane non rientrano nella attuazione di piani di sviluppo economico-sociale, approntati da ciascuna Comunita` e approvati dalle competenti amministrazioni regionali o privinciali, sicche` la diretta assegnazione degli importi relativi non comporta lesione dell'autonomia regionale per contrasto con la l. n. 93 del 1981. La denuncia proposta non raggiunge comunque il livello costituzionale, avendo le dette Comunita` natura di enti locali autonomi e non funzionali o dipendenti dalle Regioni. (Non e` fondata - in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost. - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 16 del d.l. 28 febbraio 1983 n. 55, poiche` prevede la assegnazione diretta alle Comunita` montane di finanziamenti, senza la partecipazione regionale, laddove la l. 23 marzo 1981 n. 93 dispone che i fondi destinati allo sviluppo della montagna vengono assegnati alle Regioni ed alle Province autonome per essere ripartiti fra le varie Comunita`).

Massima n. 9676

Stante la peculiarita` dell'ordinamento dello stato civile, e` giustificata la deroga ai criteri generali di ripartizione delle competenze fra Stato e Regione, fissati dal d.P.R. n. 616 del 1977, riguardante l'istruzione professionale della formazione degli ufficiali dello stato civile, che e` connessa ad interessi che fanno capo sicuramente allo Stato ed al buon andamento dei servizi. (Infondatezza - in riferimento all'art. 117 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 27, quarto comma, del d.l. 28 febbraio 1983 n. 55, il quale dispone che il 10% dei diritti di stato civile sia destinato alla costituzione di un fondo per la formazione professionale degli ufficiali di stato civile, incidendo sulla materia dell'istruzione professionale riservate alle Regioni ex art. 40 d.P.R. n. 616 del 1977).

Massima n. 9677

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere insorto sui contenuti di un decreto legge, qualora nelle more del giudizio esso venga sostanzialmente modificato con la legge di conversione. (Cessazione della materia del contendere in relazione alla questione di legittimita` costituzionale dell'art. 27, comma secondo, del d.l. 22 dicembre 1981 n. 766, sostituito in sede di conversione dalla legge 28 febbraio 1982 n. 51).

Massima n. 9678

L'imposizione alle Regioni di provvedere al definitivo equilibrio delle gestioni delle aziende di trasporto mediante integrazione della differenza tra la quota regionale derivante dalla ripartizione del Fondo nazionale trasporti per l'anno 1983 e la somma delle erogazioni effettuate allo stesso titolo alle aziende nel 1982, nonche` la previsione di una integrazione da effettuarsi con il maggior gettito dei tributi propri, contrasta con l'attribuzione alle Regioni di "tributi propri", ex art. 119, secondo comma, Cost., restando compressa l'autonomia finanziaria considerata sul piano delle uscite. Ne` la norma impugnata si pone sul medesimo piano delle disposizioni espressamente qualificate "principi fondamentali", dell'art. 1 della legge-quadro sui trasporti pubblici locali n. 151 del 1961, trattandosi di provvedimento derogatorio destinato a vigere per il solo anno in corso. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 117, 119, 81, quarto comma, Cost. - l'art. 31, primo comma del d.l. 28 febbraio 1983 n. 55 (convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1983, n. 131).

Massima n. 9679

L'autorizzazione alla Regione alla corresponsione di contributi integrativi per le aziende di trasporto, in misura non superiore alla quota attribuita nell'anno precedente, anche se con pari aumento della quota del Fondo nazionale trasporti, non comporta oneri per i bilanci regionali che siano privi dell'indicazione dei mezzi con cui farvi fronte. E detti contributi vengono pur sempre previsti dalle norme impugnate come frutto di autonoma determinazione regionale, effettuata sulla base dell'art. 5 della legge-quadro sui trasporti pubblici locali n. 151 del 1981. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 31, quinto comma nn. 1, 2 e 3, del d.l. 28 febbraio 1983 n. 55, in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 81, quarto comma Cost., il quale prevede che le Regioni, in materia di trasporti, siano autorizzate a corrispondere a ciascuna azienda contributi integrativi per l'anno 1983, in misura non superiore all'anno 1982 con pari aumento della quota del Fondo nazionale trasporti loro spettante).

Massima n. 9680

Le disposizioni intese alla determinazione di tariffe minime, come la fissazione dei criteri da seguire nella previsione di abbonamenti speciali per lavoratori o la definizione delle relative tariffe nell'applicazione di concessioni di viaggio gratuite o ridotte ed al corrispondente rimborso del prezzo di ogni documento di viaggio, non sono invasive della competenza regionale ove queste siano volte ad integrare discipline statali di principio onde assicurare l'autosufficienza economica delle aziende, in linea con l'art. 6 della legge quadro n. 51 del 1981. (Infondatezza - in riferimento all'art. 117 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 31, secondo, terzo, quarto e quinto, del d.l. 28 febbraio 1983 n. 55, sul presupposto che tali disposizioni avrebbero invaso la competenza della Regione, in materia di concessioni ad essa spettante).

Massima n. 9681

E' costituzionalmente illegittimo per contrasto con gli artt. 117, 119 e 81, quarto comma, Cost., l'art. unico, ultimo comma, della l. 26 aprile 1983 n. 131 nella parte in cui prevede che "restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione dell'art. 45, primo comma, lett. a) del d.l. n. 952 del 1982", giacche` quest'ultima disposizione era formulata nei medesimi termini dell'annullato art. 1 primo comma lett. a) del d.l. n. 55.

Massima n. 9682

E' infondata - in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. unico, ultimo comma, della l. n. 131 del 1983, nella parte in cui prevede che "restano validi gli atti e i provvedimenti adottati, ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione" degli artt. 8, primo comma, 10, terzo comma, 39, quarto comma, 43, terzo comma, 4, 5 e 45, secondo comma, del d.l. n. 952 del 1982, per gli stessi motivi per cui sono state respinte le impugnative dei corrispondenti artt. 9, primo comma, 11, terzo comma, 27, quarto comma, 29, terzo comma, 4, 5 e 31, secondo comma del d.l. n. 55 del 1983.

Massima n. 9683

Spetta alle Regioni nell'esercizio delle potesta` legislative ex art. 117 e correlative potesta` amministrative ex art. 118 della Costituzione, determinare e valutare le eventuali necessita` di assunzioni di personale nelle unita` sanitarie locali, in deroga al blocco vigente per l'anno 1983 fermo restando le funzioni di indirizzo e coordinamento previste dall'art. 5 della legge 23 dicembre 1978 n. 833. E' pertanto costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117 Cost., l'art. 9 comma quarto della legge 26 aprile 1983 n. 130, nella parte in cui prevede che il blocco delle assunzioni nelle U.S.L. (comma terzo) giustificato e circoscritto in limiti temporali non irragionevoli, possa essere derogato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (comma quarto), con evidente esorbitanza dai poteri dello Stato.

Massima n. 9684

Il blocco delle assunzioni del personale delle U.S.L., previsto dall'art. 9, comma terzo della legge n. 130 del 1983, pur incidendo su aree di competenza costituzionalmente garantite alle regioni, e` ragionevolmente limitato al solo 1983 con possibilita` di deroga in caso di necessita`. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 9, comma terzo, della legge n. 130 del 1983 in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost.).

Massima n. 9685

Il Consiglio dei Ministri puo` emanare, nel rispetto del principio di legalita` e sulla base di una specifica disposizione legislativa (Sent. n. 150 del 1982) atti amministrativi di indirizzo e di coordinamento, al fine di delimitare la incidenza di nuove assunzioni di personale sanitario sui bilanci regionali. (Infondatezza - in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 9 comma quinto, della legge 26 aprile 1983 n. 130, il quale prevede che per le esigenze di coordinamento, il Consiglio dei Ministri possa emanare atti amministrativi, allo scopo di contenere le spese regionali derivanti da nuove assunzioni).

Massima n. 9686

Le funzioni amministrative trasferite alle regioni in attuazione dell'art. 117 Cost. nella materia "agricoltura e foreste" concernono, tra l'altro, "i boschi, le foreste e le attivita` di produzione forestale" e "le attivita` di preparazione professionale degli operatori agricoli e forestali", secondo quanto dispone l'art. 66 del d.P.R. n. 616 del 1977. La "realizzazione di progetti di forestazione industriale produttiva" ricade dunque nella competenza delle regioni e non del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. E' pertanto costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, l'art. 20 comma terzo, della legge 26 aprile 1983, n. 130, che autorizza una spesa di trenta miliardi per la realizzazione di progetti di forestazione industriale produttivi a cura del Ministro dell'agricoltura e foreste.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 10 R.R. 1982; 3, 9, 10, 11, 22, 23, 24, 25 R.R. 1983,

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, primo comma, 10, terzo comma, 43, terzo, quarto e quinto comma, 44 e 45, primo comma, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 952 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), promossa dalla Regione Lombardia - in riferimento agli artt. 5, 117, 118, 119, nonché all'art. 81, quarto comma, della Costituzione - con ricorso notificato il 31 gennaio 1983 (n. 3 registro ricorsi 1983);

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, 11, 27, 29, 31 e 37 del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 1983, n. 131, promossa dalle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna - in riferimento all'art. 77 della Costituzione - con ricorsi notificati il 30 marzo ed il 28 maggio 1983 (nn. 10-11 e 22-23 registro ricorsi 1983);

3) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, secondo comma, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 786 (Disposizioni in materia di finanza locale), il cui testo, limitatamente al primo periodo, è stato sostituito in sede di conversione, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1982, n. 51, promossa dalla Regione Lombardia - in riferimento all'art. 119 della Costituzione - con ricorso notificato il 29 gennaio 1982 (n. 10 registro ricorsi 1982);

4) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 26, commi secondo e terzo (divenuti primo e secondo per effetto della soppressione del primo comma, operata in sede di conversione in legge), del d.l. 22 dicembre 1981, n. 786 (Disposizioni in materia di finanza locale), convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1982, n. 51;

5) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi quinto e sesto, della legge 26 aprile 1983, n. 130 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1983);

6) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 31, primo comma, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 1983, n. 131, nella parte in cui prevede che, per il definitivo equilibrio delle gestioni delle aziende locali di trasporto, le regioni sono tenute - anziché facoltizzate - a provvedere mediante l'integrazione della eventuale differenza tra la quota regionale derivante dalla ripartizione del Fondo nazionale trasporti per l'anno 1983 e la somma delle erogazioni effettuate allo stesso titolo alle aziende nel 1982, nonché nella parte in cui prevede che a questa integrazione le regioni devono necessariamente fare fronte con il maggior gettito dei tributi propri;

7) dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo unico, ultimo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 131, nella parte in cui prevede che "restano validi gli atti e i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione" dell'art. 45, primo comma lett. a), del decreto-legge n. 952 del 1982;

8) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 9, quarto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1983), nella parte in cui non prevede che siano le regioni - anziché il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro - a determinare, valutate le eventuali necessità, i singoli casi in cui sia indispensabile procedere ad assunzione di personale nelle unità sanitarie locali esistenti nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, ferme restando le funzioni di indirizzo e coordinamento previste dall'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

9) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 20, terzo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1983);

10) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 28, primo comma, e 29 (nella parte concernente le regioni a statuto ordinario) del d.l. n. 786 del 1981, convertito nella legge n. 51 del 1982, promossa dalla Regione Lombardia - in riferimento all'art. 119 della Costituzione - con ricorso notificato il 29 gennaio 1982 (n. 10 registro ricorsi 1982);

11) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.l. n. 786 del 1981, convertito nella legge n. 51 del 1982, promossa dalla Regione Lombardia - in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione - con ricorso notificato il 29 gennaio 1982 (n. 10 registro ricorsi 1982);

12) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1, 2 e 2.1, e dell'art. 8 bis del d.l. n. 55 del 1983, convertito nella legge n. 131 del 1983, promossa dalle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia - in riferimento agli artt. 117 e 119, nonché all'art. 81, quarto comma, della Costituzione - con ricorsi notificati il 28 maggio 1983 (nn. 22-23 registro ricorsi 1983);

13) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo, quarto, sesto, nono e decimo comma, del d.l. n. 55 del 1983, convertito nella legge n. 131 del 1983, rispettivamente promossa dalle Regioni Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna - in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione - con ricorsi notificati il 30 e il 31 marzo, il 28 e il 30 maggio 1983 (nn. 9-11, 22-23 e 25 registro ricorsi 1983);

14) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del d.l. n. 55 del 1983, convertito nella legge n. 131 del 1983, rispettivamente promossa dalle Regioni Liguria e Lombardia - in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione - con ricorsi notificati il 30 e il 31 marzo, il 28 e il 30 maggio 1983 (nn. 9-10, 23 e 25 registro ricorsi 1983);

15) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, secondo comma, del d.l. n. 55 del 1983, convertito nella legge n. 131 del 1983, promossa dalla Regione Liguria - in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione - con ricorsi notificati il 31 marzo e il 30 maggio 1983 (nn. 9 e 25 registro ricorsi 1983);

16) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, quarto comma, del d.l. n. 55 del 1983, convertito nella legge n. 131 del 1983, promossa dalle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna - in riferimento all'art. 117 della Costituzione - con ricorsi notificati il 30 marzo ed il 28 maggio 1983 (nn. 10-11 e 22-23 registro ricorsi 1983);

17) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, quinto comma (nella parte concernente le regioni a statuto ordinario), del d.l. n. 55 del 1983, convertito nella legge n. 131 del 1983, promossa dalla Regione Liguria - in riferimento all'art. 119 della Costituzione - con ricorsi notificati il 31 marzo e il 30 maggio 1983 (nn. 9 e 25 registro ricorsi 1983);

18) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, terzo, quarto e quinto comma, del d.l. n. 55 del 1983, convertito nella legge n. 131 del 1983, promosso dalle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna - in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione con ricorsi notificati il 30 marzo ed il 28 maggio 1983 (nn. 1011 e 22-23 registro ricorsi 1983);

19) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del d.l. n. 55 del 1983, convertito nella legge n. 131 del 1983, promossa dalla Regione Emilia-Romagna - in riferimento all'art. 117 della Costituzione - con ricorsi notificati il 30 marzo ed il 28 maggio 1983 (nn. 11 e 22 registro ricorsi 1983);

20) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, commi 5.1., 5.2. e 5.3., del d.l. n. 55 del 1983, convertito nella legge n. 131 del 1983, promossa dalle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia - in riferimento agli artt. 117, 118 e 119, nonché all'art. 81, quarto comma, della Costituzione - con ricorsi notificati il 28 maggio 1983 (nn. 22-23 registro ricorsi 1983);

21) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico, ultimo comma, della legge n. 131 del 1983 - nella parte in cui prevede che "restano validi gli atti e i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione" degli artt. 8, primo comma, 10, terzo comma, 39, quarto comma, 43, terzo, quarto e quinto comma e 45, secondo comma, del decreto-legge n. 952 del 1982 - promossa dalle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, con ricorsi notificati il 28 maggio 1983 (nn. 22 - 23 registro ricorsi 1983);

22) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma (nella parte relativa al servizio sanitario nazionale), della legge n. 130 del 1983. promossa dalla Regione Lombardia - in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione - con ricorso notificato il 28 maggio 1983 (n. 24 registro ricorsi 1983);

23) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, quinto comma, della legge n. 130 del 1983, promossa dalla Regione Lombardia - in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione - con ricorso notificato il 28 maggio 1983 (n. 24 registro ricorsi 1983);

24) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma (nella parte in cui prevede che siano infruttiferi i conti correnti aperti presso la tesoreria centrale dello stato ed intestati alle regioni a statuto ordinario), della legge n. 130 del 1983, promossa dalla Regione Lombardia - in riferimento all'art. 119, nonché all'art. 81, quarto comma, della Costituzione - con ricorso notificato il 28 maggio 1983 (n. 24 registro ricorsi 1983) .

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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