Corte costituzionale

Sentenza n. 300/1983

Corte cost., sent. 6 ottobre 1983, n. 300

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
300/1983
Data di deposito
6 ottobre 1983
Data di decisione
5 ottobre 1983
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:300

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 9820

Il requisito della rilevanza implica necessariamente che la questione dedotta abbia nel procedimento a quo un'incidenza attuale e non meramente eventuale. Qualsiasi discussione sulla indennita` quando il recesso non e` stato ancora pronunciato, previo accertamento della validita` del motivo addotto, deve ritenersi assolutamente prematura, altrettanto dicasi per il problema della subordinazione della esecuzione del provvedimento di rilascio all'avvenuta corresponsione dell'indennita`, nonche` per la mancata previsione di un ulteriore motivo di recesso che, in tanto viene in evidenza in quanto sia stata esclusa l'invocabilita` di quello dedotto in via principale. Nemmeno l'espediente della separata prospettazione in giudizio della domanda diretta isolatamente all'accertamento della misura di indennizzo che sarebbe dovuta in caso di rilascio vale a rendere attuale la rilevanza in pendenza del processo diretto al rilascio. (Inammissibilita` per difetto di rilevanza delle questioni di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost., degli artt. 29, 34, 69, commi settimo ed ottavo, L. 27 luglio 1978 n. 392, e dell'art. 73 stessa L. 27 luglio 1978 n. 392, quale modificato dall'art. 1 bis d.l. 30 gennaio 1979 n. 21, convertito con modificazioni nella L. 31 marzo 1979 n. 3).

Massima n. 9821

Risulta priva di fondamento la censura che involge la stessa ragion d'essere della previsione dell'indennita` di avviamento commerciale in tutte le ipotesi di recesso del locatore per la conservazione, anche nel pubblico interesse, delle imprese considerate e la riparazione del danno normalmente subito dal conduttore per la perdita dell'avviamento. Le doglianze del giudice a quo trovano confutazione negli argomenti svolti nella sent. n. 36 del 1980, restando circoscritta l'indennita` alle attivita` per le quali si ravvisa un'inerenza diretta all'immobile dell'avviamento, stante l'instaurazione di contatti con il pubblico degli utenti e dei consumatori; mentre razionalmente si distingue il quantum dell'indennizzo a seconda che si tratti di mancato rinnovo da parte del conduttore, o del locatore. La liberta` di iniziativa economica e` suscettibile di condizionamenti per fini di utilita` sociale, fra cui rientra la tutela dell'avviamento commerciale; l'art. 42 Cost. non e` invocabile rispetto ad una indennita` che difetta di connotazioni di natura reale; ne` risulta violato il principio della tutela del risparmio, non valendo la previsione della indennita` a distogliere dall'investimento in immobili locati per uso non abitativo. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 47 Cost. - del combinato disposto dell'art. 69, settimo comma, L. 27 luglio 1978 n. 392, e dell'art. 73 stessa legge (quale modificato dall'art. 1 bis d.l. 30 gennaio 1979 n. 21, convertito con modificazioni nella L. 31 marzo 1979 n. 93), nella parte in cui, relativamente alle ipotesi di recesso del locatore dai contratti disciplinati dall'art. 67 stessa L. 27 luglio 1978 n. 392, prevede che al conduttore spetti l'indennita` per l'avviamento commerciale). - cfr. S.n. 36/1980.

Massima n. 9822

La previsione di un indennizzo a carico di ogni locatore recedente, compreso quello che abbia necessita` di adibire l'immobile ad abitazione propria, o del coniuge, o di un parente entro il secondo grado in linea retta, trova una razionale spiegazione nelle esigenze di conservazione delle imprese in contatto diretto con il pubblico degli utenti e dei consumatori, e di risarcire il danno che, per regola, il conduttore viene a subire a seguito del rilascio dell'immobile. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. - del combinato disposto dell'art. 69, comma settimo, L. 27 luglio 1978 n. 392, motivate con la sopravvenuta necessita` di adibire l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti in linea retta entro il secondo grado).

Massima n. 9823

Con riguardo all'ipotesi di recesso giustificato dalla necessita` di adibire l'immobile ad attivita` imprenditoriale (anche eventualmente non affine) il legislatore - nel determinare l'indennita` sulla base del canone corrente di mercato anziche` di quello ultimo corrisposto - ha proceduto ad un bilanciamento non irragionevole dei contrapposti interessi, privilegiando il conduttore nel risarcimento del danno patito, pur a costo di gravare particolarmente sul locatore, evitando, per i contratti soggetti a proroga, il rischio della contemporanea richiesta di rilascio di un gran numero di immobili adibiti ad uso non abitativo, rappresentando al riguardo adeguata remora la incerta determinazione dell'indennizzo perseguibile in quanto rapportato a valori di mercato. Non sussiste la violazione della liberta` di iniziativa economica: ne` del conduttore che grazie alla indennita` ricevuta puo` impiantare altrove la sua attivita`; ne` del locatore che si trova esposto a dover sopportare un onere non impossibile (e giustificato da ragioni d'utilita` sociale). L'indennita` da corrispondere non assorbe sempre l'intero ammontare del canone, e l'immobile reso libero acquista maggior valore; d'altra parte spetta al legislatore introdurre limiti alla proprieta` che ne assicurino la funzione sociale. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata - in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost. - del combinato disposto dell'art. 69, settimo comma, L. 27 luglio 1978 n. 392, e dell'art. 73 stessa legge - quale modificato dall'art. 1 bis d.l. 30 gennaio 1979 n. 21, convertito con modificazioni nella L. 31 marzo 1979 n. 93 -, nella parte in cui - relativamente alle ipotesi di recesso del locatore dai contratti disciplinati dall'art. 67 stessa L. 27 luglio 1978 n. 392, motivate con la sopravvenuta necessita` di adibire l'immobile all'esercizio, in proprio o da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, di una delle attivita` indicate nell'art. 27 - prevede che l'indennita` per l'avviamento commerciale, dovuta al conduttore, sia determinata sulla base del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche).

Massima n. 9824

La corresponsione dell'indennita` di avviamento nella elevata misura rapportata al canone corrente di mercato, di fronte al recesso per esigenze abitative, si appalesa priva di razionale giustificazione in confronto alle ipotesi di recesso finalizzato all'esercizio di attivita` economica, sia per quanto attiene agli analoghi risultati cui conduce il recesso ex art. 34, primo comma, rispetto ad una locazione a regime normale, poiche` il parametro, in entrambi i casi, e` dato dal canone di mercato (sia che sia stato sostanzialmente corrisposto per libera contrattazione delle parti, sia che ne abbia tenuto luogo il canone bloccato). Altro e` infatti il bilanciamento che contempli le attivita` economiche di conduttore e locatore, altro quello che viene a confrontare l'esigenza abitativa con quella economica. Va in proposito osservato che gli immobili urbani hanno come destinazione primaria quella di venire adibiti ad uso abitativo e che tale destinazione rappresenta il modo di godimento della proprieta` privata da privilegiare. Il parametro del canone corrente di mercato va sostituito con quello dell'ultimo canone corrisposto cui si riferisce l'art. 34, L. n. 392 del 1978, in quanto la irrazionalita` della commisurazione della indennita` riferita al canone corrente viene meno ove si abbia riguardo al canone per ultimo effettivamente corrisposto. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo, il combinato disposto dell'art. 69, settimo comma, L. 27 luglio 1978 n. 392, e dell'art. 73 stessa legge (quale modificato dall'art. 1 bis d.l. 30 gennaio 1979 n. 21, convertito con modificazioni nella L. 31 marzo 1979 n. 93), nella parte in cui - relativamente alle ipotesi di recesso del locatore dai contratti disciplinati dall'art. 67 stessa L. 27 luglio 1978 n. 392, motivate con la sopravvenuta necessita` di adibire l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti in linea retta entro il secondo grado - prevede che l'indennita` per l'avviamento commerciale dovuta al conduttore sia determinata sulla base del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche, anziche` con riferimento all'ultimo canone corrisposto.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 29, 34, 69, settimo ed ottavo comma, legge 27 luglio 1978, n. 392, e dell'art. 73 stessa legge 27 luglio 1978, n. 392, quale modificato dall'art. 1 bis decreto legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 1979, n. 93, sollevate dal Giudice conciliatore di Andria con l'ordinanza n. 757 del 1980, dal Pretore di Piazza Armerina con l'ordinanza n. 75 del 1981, dal Pretore di Paternò con le ordinanze nn. 216 e 294 del 1981, dal Pretore di Enna con l'ordinanza n. 240 del 1981, dal Pretore di Latina con l'ordinanza n. 266 del 1981, dal Pretore di Pescara con l'ordinanza n. 288 del 1981 e dal Pretore di Vigevano con l'ordinanza n. 694 del 1981;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 69, settimo comma, legge 27 luglio 1978, n. 392, e dell'art. 73 stessa legge 27 luglio 1978, n. 392 (quale modificato dall'art. 1 bis decreto legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 1979, n. 93), nella parte in cui - relativamente alle ipotesi di recesso del locatore dai contratti disciplinati dall'art. 67 stessa legge 27 luglio 1978, n. 392 - prevede che al conduttore spetta l'indennità per l'avviamento commerciale, questione sollevata, con riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 47 Cost., dal Giudice conciliatore di Caltanissetta con l'ordinanza n. 881 del 1979;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 69, settimo comma, legge 27 luglio 1978, n. 392, e dell'art. 73 stessa legge 27 luglio 1978, n. 392 (quale modificato dall'art. 1 bis decreto legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 1979, n. 93), nella parte in cui - anche relativamente alle ipotesi di recesso del locatore dai contratti disciplinati dall'art. 67 stessa legge 27 luglio 1978, n. 392, motivate con la sopravvenuta necessità di adibire l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti in linea retta entro il secondo grado - prevede che spetta al conduttore l'indennità per l'avviamento commerciale, questione sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., dal Tribunale di Reggio Calabria con l'ordinanza n. 664 del 1981;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 69, settimo comma, legge 27 luglio 1978, n. 392, e dell'art. 73 stessa legge 27 luglio 1978, n. 392 (quale modificato dall'art. 1 bis decreto legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 1979, n. 93), nella parte in cui - relativamente alle ipotesi di recesso del locatore dai contratti disciplinati dall'art. 67 stessa legge 27 luglio 1978, n. 392, motivate con la sopravvenuta necessità di adibire l'immobile all'esercizio, in proprio o da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, di una delle attività indicate nell'art. 27 - prevede che l'indennità per l'avviamento commerciale dovuta al conduttore sia determinata sulla base del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche, questione sollevata, con riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost., dal Pretore di Pescara con l'ordinanza n. 93 del 1981, dal Tribunale di Parma con l'ordinanza n. 105 del 1981, dal Pretore di Rovigo con l'ordinanza n. 195 del 1981, dal Tribunale di Gorizia con l'ordinanza n. 592 del 1981, dal Pretore di Vasto con l'ordinanza n. 623 del 1981, dal Pretore di Roma con l'ordinanza n. 645 del 1981 e dal Pretore di Poggibonsi con l'ordinanza n. 739 del 1981;

5) dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 69, settimo comma, legge 27 luglio 1978, n. 392, e dell'art. 73 stessa legge 27 luglio 1978, n. 392 (quale modificato dall'art. 1 bis decreto legge 30 gennaio 1979, n.21, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 1979, n. 93), nella parte in cui - relativamente alle ipotesi di recesso del locatore dai contratti disciplinati dall'art. 67 stessa legge 27 luglio 1978, n. 392, motivate con la sopravvenuta necessità di adibire l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti in linea retta entro il secondo grado - prevede che l'indennità per l'avviamento commerciale dovuta al conduttore sia determinata sulla base del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche, anziché con riferimento all'ultimo canone corrisposto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze