Corte costituzionale

Sentenza n. 150/1983

Corte cost., sent. 8 giugno 1983, n. 150

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
150/1983
Data di deposito
8 giugno 1983
Data di decisione
2 giugno 1983
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Ferrari
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:150

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 11689

La questione di legittimita` costituzionale va dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, non potendo la norma impugnata (concernente l'attribuzione, all'affittuario di casa rurale, del potere di eseguire le opere necessarie per renderla abitabile, trattenendo il relativo importo sul canone di affitto) trovare applicazione nella controversia in esame (giudizio in cui l'affittuario chiedeva che il concedente fosse condannato ad eseguire a sua cura e spese le opere). (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 43 e 44 Cost., dell'art. 16, L. 11 febbraio 1971 n. 11, nella parte in cui dispone in tema di affitto di fondi rustici, che "qualora la casa rurale, adibita all'abitazione dell'affittuario e della sua famiglia, non presenti le condizioni di abitabilita` prescritte dalle norme relative alla tutela dell'igiene e della sanita`, ovvero abbisogni degli essenziali servizi igienici, oppure di urgenti riparazioni indispensabili per il godimento della casa stessa, l'affittuario puo` eseguire direttamente le opere necessarie", trattenendo "l'importo delle spese relative all'atto del pagamento del fitto").

Massima n. 11690

Si impone la restituzione degli atti al giudice a quo perche` riesamini la rilevanza della questione di legittimita` costituzionale alla luce della normativa sopravvenuta. (Restituzione degli atti relativi alla questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1621 cod. civ., nella parte in cui - in asserito contrasto con gli artt. 3, 41, 42, 43 e 44 Cost. - stabilendo che "il locatore e` tenuto ad eseguire a sue spese, durante l'affitto, le riparazioni straordinarie" e precisando che "le altre sono a carico dell'affittuario", integrerebbe una disparita` di trattamento sia tra concedente ed affittuario, sia tra gli stessi proprietari di fondi rustici. A seguito della sentenza n. 153 del 1977 sono state promulgate, e sono entrate in vigore, la L. 10 maggio 1978 n. 176 e la L. 3 maggio 1982 n. 203, la seconda delle quali ha, in particolare, introdotto ampie modificazioni in materia di determinazione del canone di affitto dei fondi rustici, prevedendo conguaglio per le annate agrarie anteriori ed innovando il regime dei miglioramenti, delle addizioni e delle trasformazioni, anche in riferimento ai fabbricati rurali).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 ("nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici"), sollevata in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 43 e 44 Cost. dal Tribunale di Napoli - sezione specializzata agraria - con ordinanza 22 ottobre 1975 (r.o. 138/1976);

b) ordina la restituzione degli atti al giudice a quo perché riesamini la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1621 cod. civ., sollevata con la stessa ordinanza in riferimento ai medesimi parametri costituzionali, alla luce della normativa sopravvenuta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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