Corte costituzionale
Ordinanza n. 233/1983
Corte cost., ord. 21 luglio 1983, n. 233
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 233/1983
- Data di deposito
- 21 luglio 1983
- Data di decisione
- 15 luglio 1983
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio La Pergola
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:233
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 12800
Rientra sulla discrezionalita' del legislatore e non compete alla Corte di estendere le previsioni legislative che rendono deteriore la posizione del condannato in ordine all'esecuzione della pena. Pertanto e' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 501 bis c.p., che non esclude tra le manovre speculative su merci quelle sulle case di abitazione, sottratte al mercato delle locazioni.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 631 c.p.p. e dell'art. 501 bis c.p., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41 e 42 Cost. dal Pretore di Roma con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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