Corte costituzionale

Ordinanza n. 196/1983

Corte cost., ord. 29 giugno 1983, n. 196

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
196/1983
Data di deposito
29 giugno 1983
Data di decisione
23 giugno 1983
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Oronzo Reale
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:196

Norme oggetto del giudizio

  • art. 31, legge n. 1150 del 17 agosto 1942
  • art. 10, legge n. 765 del 6 agosto 1967
  • art. 13, legge n. 765 del 6 agosto 1967
  • art. 41, legge n. 1150 del 17 agosto 1942
  • art. 17, legge n. 10 del 28 gennaio 1977
  • art. 2, lett.c, decreto del Presidente della Repubblica n. 413 del 4 agosto 1978
  • art. 15, legge n. 10 del 28 gennaio 1977

Parametri

Massime

Massima n. 14647

E' manifestamente inammissibile, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., degli artt. 31 e 41 l. 17 agosto 1942, n. 1150 nel testo novellato degli artt. 10 e 13 l. 6 agosto 1967, n. 765, 15 e 17 l. 28 gennaio 1977, n. 10, nella parte in cui non prevedono la corresponsione di un adeguato indennizzo in favore del proprietario del terreno considerato edificabile nel caso di ritardo nella emanazione dei piani e programmi di attuazione del piano regolatore generale, in quanto del tutto irrilevante nel giudizio a quo concernente l'accertamento della responsabilita' penale di un imputato di aver costruito senza concessione. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondate, perche' gia' decise, le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 31 e 41 (nel testo successivante novellato) della l. 17 agosto 1942, n. 1150, e 2 lett. c), del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, sollevate rispettivamente in riferimento agli artt. 3 Cost. e 3 e 79 Cost.. Al riguardo v. nota a massime sent. nn. 47/1979 e 49/1980.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

a) manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 31 e 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 nel testo novellato dagli artt. 10 e 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e 15 e 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

b) manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 31 e 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo novellato dagli artt. 10 e 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e 15 e 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione;

c) manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. c, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, per contrasto con gli artt. 3, 79, 83 e ss., 101 e ss. della Costituzione;

questioni tutte sollevate dal pretore di Nardò con l'ordinanza 22 febbraio 1980 (n. 505 del reg. ord. 1980).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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