Corte costituzionale
Ordinanza n. 196/1983
Corte cost., ord. 29 giugno 1983, n. 196
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 196/1983
- Data di deposito
- 29 giugno 1983
- Data di decisione
- 23 giugno 1983
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Oronzo Reale
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:196
Norme oggetto del giudizio
- art. 31, legge n. 1150 del 17 agosto 1942
- art. 10, legge n. 765 del 6 agosto 1967
- art. 13, legge n. 765 del 6 agosto 1967
- art. 41, legge n. 1150 del 17 agosto 1942
- art. 17, legge n. 10 del 28 gennaio 1977
- art. 2, lett.c, decreto del Presidente della Repubblica n. 413 del 4 agosto 1978
- art. 15, legge n. 10 del 28 gennaio 1977
Parametri
Massime
Massima n. 14647
E' manifestamente inammissibile, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., degli artt. 31 e 41 l. 17 agosto 1942, n. 1150 nel testo novellato degli artt. 10 e 13 l. 6 agosto 1967, n. 765, 15 e 17 l. 28 gennaio 1977, n. 10, nella parte in cui non prevedono la corresponsione di un adeguato indennizzo in favore del proprietario del terreno considerato edificabile nel caso di ritardo nella emanazione dei piani e programmi di attuazione del piano regolatore generale, in quanto del tutto irrilevante nel giudizio a quo concernente l'accertamento della responsabilita' penale di un imputato di aver costruito senza concessione. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondate, perche' gia' decise, le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 31 e 41 (nel testo successivante novellato) della l. 17 agosto 1942, n. 1150, e 2 lett. c), del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, sollevate rispettivamente in riferimento agli artt. 3 Cost. e 3 e 79 Cost.. Al riguardo v. nota a massime sent. nn. 47/1979 e 49/1980.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
a) manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 31 e 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 nel testo novellato dagli artt. 10 e 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e 15 e 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
b) manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 31 e 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo novellato dagli artt. 10 e 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e 15 e 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione;
c) manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. c, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, per contrasto con gli artt. 3, 79, 83 e ss., 101 e ss. della Costituzione;
questioni tutte sollevate dal pretore di Nardò con l'ordinanza 22 febbraio 1980 (n. 505 del reg. ord. 1980).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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