Corte costituzionale
Sentenza n. 40/1982
Corte cost., sent. 16 febbraio 1982, n. 40
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 40/1982
- Data di deposito
- 16 febbraio 1982
- Data di decisione
- 22 gennaio 1982
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio La Pergola
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:40
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge n. 370 del 28 marzo 1968
- art. 12, legge n. 370 del 28 marzo 1968
- art. 6, legge n. 282 del 13 giugno 1969
- art. 6, legge n. 370 del 28 marzo 1968
- art. 15, legge n. 370 del 28 marzo 1968
- art. 11, legge n. 370 del 28 marzo 1968
- art. 6, legge n. 382 del 13 giugno 1969
Parametri
- art. 22, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 18, Costituzione
- art. 38, Costituzione
- art. 23, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
Massime
Massima n. 9982
Le vicende del processo instaurato davanti al giudice a quo - che nella specie potrebbero dipendere dall'entrata in vigore del d.P.R. n. 616 del 1977 - ai sensi dell'art. 22 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte non sono suscettibili di spiegare effetti sul giudizio di legittimita` costituzionale che resta insensibile alle vicende di sospensione, interruzione, estinzione del giudizio di merito.
Massima n. 9983
Il diritto di liberta` di associazione e` garantito dall'art. 18 Cost. nel suo duplice aspetto, positivo e negativo, ma incontra dei limiti per quanto attiene al rifiuto di soggiacere al vincolo associativo, essenso consentito imporre l'inquadramento entro enti pubblici di una determinata categoria di interessati, per meglio assicurare l'attuazione delle finalita` schiettamente pubblicistiche degli enti medesimi (e purche` non siano altrimenti offesi liberta`, diritti e principi costituzionalmente garantiti diversi dalla liberta` negativa di associarsi). Nella specie, lo status connesso con l'iscrizione all'Istituto G. Kirner non spoglia il singolo della liberta` di associazione, essendo configurato in ragione degli scopi pubblicistici di solidarieta` essenzialmente perseguiti dall'ente. Ne` l'applicazione al terreno assistenziale del principio costituzionale di solidarieta` (emergente dagli artt. 2 e 4 Cost.) era preclusa al legislatore.
Massima n. 9984
L'imposizione ai professori di far parte come soci ex lege dell'Istituto Kirner, corrispondendo il relativo contributo, si risolve in una prestazione imposta ex art. 23 Cost.. Il relativo onere a carico dei soci non contrasta con l'art. 38 secondo comma Cost. che non risulta violato quando le prestazioni patrimoniali per l'assolvimento dei compiti di assistenza pubblica vengono a ricadere su soggetti diversi dallo Stato, determinabili sulla base di una comunanza specifica o generica di interessi, e di un collegamento, diretto, o indiretto fra la causa dell'imposizione e la finalita` da conseguire, che mantiene la sua impronta pubblicistica quali che siano le modalita` di realizzazione. L'imposizione del vincolo associativo e della relativa quota di iscrizione si presenta infatti nella specie in connessione strumentale con il fine pubblico perseguito di provvedere ad una assistenza integrativa e complementare rispetto a quella erogata da altri enti. (Infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 18 e 24 Cost., della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 3, 6, 11, 12 e 15 l. 28 marzo 1968 n. 370 e dell'art. 6, secondo comma, l. 13 giugno 1969 n. 282). - cfr. SS. nn. 25/1968, 70/1960, 69/1962, 174/1981.
Massima n. 10094
La liberta' di associarsi non e' necessariamente vulnerata ogni qualvolta si configuri come obbligatorio l'inquadramento entro enti pubblici di una determinata categoria di interessati, essendo, invece, una siffatta previsione giustificata ove non siano altrimenti offesi liberta', diritti e principi costituzionalmente garantiti (diversi dalla liberta' negativa di associazione) e risulti nel contempo che essa assicura lo strumento meglio idoneo all'attuazione di finalita' schiettamente pubbliche, trascendenti la sfera del fenomeno associativo, costituito per la libera determinazione dei privati. (Nella specie la Corte, ribadendo tale principio - gia' espresso in precedenti pronunzie - ha ritenuto non contrastanti con l'art. 18 Cost. gli artt. 3 e 12 della legge 28 marzo 1968 n. 370, concernenti l'obbligatoria iscrizione all'Istituto Kirner dei professori medi ed il versamento del relativo contributo annuo, posto che tali norme, essendo preordinate all'attuazione dei fini assistenziali dell'Istituto stesso trovano specifico fondamento costituzionale nell'art. 38 Cost. e, piu' in generale, nei principi di solidarieta' implicati dagli artt. 2 e 4 Cost.. Con la medesima decisione e' stata poi ritenuta irrilevante la questione di costituzionalita' relativa agli artt. 6, 11 e 15 della citata legge nonche' all'art. 6 della legge 13 giugno 1969 n. 382, attinenti a taluni aspetti dell'attivita' del menzionato Istituto non costituenti oggetto del giudizio a quo). - V. S. nn. 69/1962; 25/1968; 70/1960; 174/1981.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 6, 11, 12 e 15 della legge 28 marzo 1968, n. 370 e dell'art. 6, secondo comma, della legge 13 giugno 1969, n. 282, in riferimento agli artt. 3, 18 e 24 Cost., sollevata dal Giudice conciliatore di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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