Corte costituzionale

Sentenza n. 31/1982

Corte cost., sent. 11 febbraio 1982, n. 31

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
31/1982
Data di deposito
11 febbraio 1982
Data di decisione
20 gennaio 1982
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Rossano
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:31

Norme oggetto del giudizio

  • art. 184, comma 2, ult. parte, codice penale militare di pace
  • art. 260, codice penale militare di pace

Parametri

Massime

Massima n. 16322

Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, dovendo la questione sollevata venire esaminata in relazione allo specifico oggetto del giudizio a quo, non possono essere presi in considerazione dalla Corte argomenti ad esso non riferibili. (Nella specie, l'argomento che per la configurabilita' del reato di adunanza arbitraria di militari di cui al censurato art. 184, secondo comma, c.p.m.p., sarebbe sufficiente la partecipazione all'adunanza di solo due militari, quando nel caso oggetto nel giudizio a quo risultano aver partecipato all'adunanza quattro militari). - S. nn. 42/1981, 137/1980, 151/1980.

Massima n. 16323

Ogni diritto di liberta' previsto dalla Costituzione implica la imposizione di limiti e condizioni per la necessita' di evitare che, attraverso il relativo esercizio, vengano sacrificati altri beni di rilievo costituzionale. Cosi' per cio' che riguarda, in particolare, il diritto dei cittadini di riunirsi pacificamente, senza armi e di manifestare liberamente il proprio pensiero (artt. 17 e 21 Cost.) rispetto ai beni tutelati dall'art. 52 Cost., concernente il dovere di difesa della Patria, che e' specificazione del piu' generico dovere dei cittadini di fedelta' alla Repubblica e di obbedienza alla Costituzione e alle leggi (art. 54 Cost.) consistente in primo luogo nell'obbligo di servizio militare, organizzato nelle Forze Armate, presidio dell'indipendenza e della liberta' della Nazione. - S. nn. 16/1973, 20/1974, 86/1974.

Massima n. 16324

Non e' lesiva della liberta' di riunione ne' della liberta' di manifestazione del pensiero la norma del codice penale militare di pace (art. 184, secondo comma) che prevede il reato di adunanza arbitraria (in quanto non autorizzata) di militari. L'art. 52, terzo comma, Cost., secondo cui "l'ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito democratico della Repubblica", non esclude infatti che l'esercizio dei diritti di liberta' da parte dei militari debba armonizzarsi con i fini istituzionali delle Forze stesse, al cui raggiungimento e' preordinata la loro organizzazione. Non e', quindi, costituzionalmente necessario riconoscere ai militari il diritto di partecipare senza autorizzazione ad un'adunanza per trattare di cose attinenti al servizio militare, la' dove si tratti di riunioni destinate a svolgersi - come nella specie - in luogo militare e non nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, cui si riferisce in modo specifico l'art. 17 Cost.. Ne' v'ha dubbio che la suddetta disposizione dell'art. 184, secondo comma, c.p.m.p., punisce fatti che - anche se di minore gravita' rispetto agli altri reati (di rivolta, ammutinamento ecc.) previsti dagli artt. da 174 a 184 - sono anch'essi contrari alla disciplina militare, (al riguardo ved. le norme di principio contenute nella legge 11 luglio 1978, n. 382, artt. 3, 7 e 9) la cui osservanza e' essenziale, nel luogo di convivenza, per lo svolgimento del servizio militare. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 184, comma secondo, ult. parte, c.p.m.p., in riferimento agli artt. 17 e 21 Cost.).

Massima n. 16325

Questione da ritenersi gia' decisa nel senso della non fondatezza, sulla base di precedenti decisioni che hanno escluso la illegittimita' costituzionale dell'art. 260 c.p.m.p.. - S. nn. 42/1975, 189/1976.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 184, comma secondo, parte ultima, c.p.m.p. proposta dal Tribunale Militare Territoriale di La Spezia, in riferimento agli artt. 17 e 21 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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