Corte costituzionale

Sentenza n. 229/1982

Corte cost., sent. 22 dicembre 1982, n. 229

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
229/1982
Data di deposito
22 dicembre 1982
Data di decisione
13 dicembre 1982
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio La Pergola
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:229

Norme oggetto del giudizio

  • art. 69, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 72, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 68, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
  • art. 86, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931

Parametri

Massime

Massima n. 9287

E' inammissibile per difetto di rilevanza ex actis la questione di legittimita` costituzionale dell'art.69 T.U.L.P.S. (r.d. 18 giugno 1931, n.773).

Massima n. 9288

E' inammissibile per difetto di rilevanza ex actis la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 72 T.U.L.P.S. (r.d. 18 giugno 1931, n. 773).

Massima n. 9289

Rientra nella discrezionalita` del legislatore, in applicazione della finalita` dell'utilita` sociale, sottoporre a distinte licenze l'apertura di un esercizio pubblico, l'istallazione anche di un solo juke-box e l'istallazione anche di un solo flipper e cio` anche se con l'autorizzazione all'esercizio pubblico possono essere imposte all'esercente apposite disposizioni per l'uso di tali apparecchi. Infatti con le altre licenze si esercitano altri e piu` specifici controlli delle attivita` che si svolgono nel locale. Ne` alla conclusione raggiunta osta l'asserita natura di semplice mezzo di trattenimento del flipper, stante il tenore dell'art. 666 cod.pen. - Pertanto, in conformita` a quanto gia` ritenuto con la sent. n. 110 del 1973, non e` fondata la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 68 e 86 T.U.L.P.S., promossa in riferimento all'art. 41 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

a) inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 69 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, del Testo Unico leggi P.S. e 666 del codice penale, sollevata dal Pretore di Padova, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 4, primo e secondo comma, 35, prima parte, e 41, prima parte, Cost.;

b) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 del Testo Unico, sollevata dal Pretore di Padova, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, prima parte, 24, secondo comma, 41, prima parte, e 97, secondo comma, Cost.;

c) non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 68 e 86 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, del Testo Unico leggi P.S. e dell'art. 666 del codice penale, sollevata dal Pretore di Padova, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 4, primo e secondo comma, 35, prima parte, e 41, prima parte, Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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