Corte costituzionale

Sentenza n. 164/1982

Corte cost., sent. 22 ottobre 1982, n. 164

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
164/1982
Data di deposito
22 ottobre 1982
Data di decisione
19 ottobre 1982
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Brunetto Bucciarelli Ducci
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:164

Norme oggetto del giudizio

  • art. 52, regio decreto n. 1592 del 31 agosto 1933

Parametri

Massime

Massima n. 9793

La limitazione di responsabilia` ai casi di dolo o colpagrave del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione delle Universita` e degli Istituti di istruzione superiore, denunciata per la ingiustificata disparita` di trattamento che creerebbe rispetto agli altri funzionari e dipendenti pubblici, che rispondono, di norma, anche dei casi di colpa lieve, e` costituzionalmente legittima. E cio` in base a quanto ha gia` rilevato la Corte nella sentenza n. 54 del 1975 e cioe` che si tratta degli amministratori di un ente tipico, dotato di particolare autonomia, e che nei consigli siedono soggetti per i quali la legge non stabilisce alcun requisito di capacita` e dai quali non e` quindi esigibile un grado massimo di diligenza nell'esecizio di una gestione economica e finanziaria; che la non rilevanza del grado di colpa non costituisce una costante del sistema in tema di responsabilita`, presentandosi al riguardo non poche eccezioni; mentre analoghe attenuazioni di responsabilita`, sono dettate rispetto agli amministratori ed impiegati dei Comuni, delle province e dei Consorzi. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 52 R.D. 31 agosto 1933 n. 1592 riproposta senza addurre nuovi elementi di giudizio tali da indurre la Corte a modificare la precedente decisione n. 54 del 1975 con la quale era gia` stata ritenuta infondata). - cfr. S. n. 54/1975.

Massima n. 9794

La limitazione di responsabilita` ai casi di dolo o colpa grave del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione delle Universita` e degli Istituti di istruzione superiore non arreca alcun pregiudizio ai principi del buon andamento e della imparzialita` dell'amministrazione, ma, al contrario, risulta in armonia con tali principi perche` contiene una disciplina della responsabilita` di una certa categoria di pubblici amministratori, limitandola razionalmente in relazione alle obbiettive particolarita` della situazione. (Non fondatezza, in riferiemnto all'art. 97 Cost., della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 52, R.D. 31 agosto 1933 n. 1592).

Massima n. 9795

La limitazione di responsabilita` ai casi di dolo o colpa grave del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione delle Universita` e degli Istituti di istruzione superiore non viola gli artt. 24 e 28 Cost.. Poiche` infatti la garanzia giurisdizionale della difesa e` riconosciuta entro i confini della configurazione giuridica del diritto sostanziale, la mancanza della previsione di responsabilita` per colpa lieve non comporta lesione del diritto di difesa. Peraltro l'art. 28 Cost. che si riferisce esclusivamente alle responsabilita` verso i soggetti danneggiati (e non anche a quella del funzionario o impiegato, verso lo Stato od ente pubblico), rinviando alle leggi ordinarie, non esclude che la responsabilita` sia disciplinata in modo vario per categorie di soggetti e per speciali situazioni. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 24 e 28 Cost., della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 52 R.D. 31 agosto 1973, n. 1592, sollevata sotto i profili attinenti all'illegittima limitazione del potere dello Stato e degli enti pubblici di agire in giudizio a difesa dei loro interessi patrimoniali e all'illegittima esclusione, piu` o meno manifesta, delle responsabilita` degli amministratori in questione). - cfr. S. nn. 42/1964, 111/1964, 30/1965, 286/1974 e 71/1979.

Massima n. 9796

La limitazione di responsabilita` ai casi di dolo o colpa grave del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione delle Universita` e degli Istituti di istruzione superiore non si pone in contrsto con gli artt. 42 e 54 Cost.. Da un lato, infatti, l'art. 42 cost. tutela i rapporti di carattere esclusivamente patrimoniale, che non sussistono fra le Universita` ed i loro amministratori, mentre, dall'altro, la norma denunciata non esonera gli amministratori delle Universita` dal dovere di compiere in maniera corretta le loro funzioni, ne` li esclude da responsabilita` amministrativa, limitando invece razionalmente, tale responsabilita` in relazione alle obiettive particolarita` della loro situazione. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 42 e 54 Cost., della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 52 R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, sollevata sul presupposto che la limitazione di responsabilita` altererebbe la posizione di equilibrio patrimoniale tra lo Stato ed i componenti del Consiglio di amministrazione delle Universita` senza assicurare idonea tutela agli interessi patrimoniali dello Stato, consentendo peraltro agli amministratori di venir meno agli obblighi del loro ufficio).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 Testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, proposta dalla Corte dei Conti, con le due ordinanze 27 novembre 1975 e con le ordinanze 5 aprile 1977 e 18 ottobre 1978, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 52 Testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, proposte dalla Corte dei Conti con le due ordinanze 27 novembre 1975 in riferimento agli artt. 24, 28, 42, 54 e 97 della Costituzione, con ordinanza 5 aprile 1977 in riferimento agli artt. 42 e 97 della Costituzione e con ordinanza 18 ottobre 1978 in riferimento agli artt. 54 e 97 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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