Corte costituzionale

Sentenza n. 139/1982

Corte cost., sent. 27 luglio 1982, n. 139

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
139/1982
Data di deposito
27 luglio 1982
Data di decisione
8 luglio 1982
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alberto Malagugini
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:139

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 9264

Come gia` ritenuto dalla Corte con le sentt. nn. 19 del 1966, 68 del 1967, 106 del 1972 e 110 del 1974, l'esigenza di una determinazione legale sufficientemente precisa dei presupposti delle misure di sicurezza deriva dalla affermazione costituzionale del principio di legalita` (art. 25, ultimo comma Cost.). Rientra, dunque, in via di principio, nella responsabilita` del legislatore determinare se e quali spazi e criteri d'orientamento sia opportuno lasciare alla discrezionalita` o all'apprezzamento tecnico del giudice, in vista dell'adeguamento finalistico delle misure alle situazioni individuali. La questione di legittimita` costituzionale del trattamento previsto dall'art. 222 c.p. per gli autori di reato prosciolti per infermita` psichica non puo` essere dissolta nella questione generica della "pericolosita` presunta", ma si incentra sui contenuti specifici di una specifica tipizzazione o presunzione normativa in forza della quale i presupposti dell'obbligatorio ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario sono costituiti da commissione di un delitto di una certa gravita` (espressa dal massimo edittale di pena) e totale infermita` mentale dell'imputato al momento del fatto. La logica dell'art. 222 c.p. sta nell'assumere l'infermita` psichica dell'autore del reato quale elemento che caratterizza e collega i due termini della disciplina: il delitto in cui l'infermita` ha manifestato una sua specifica pericolosita` ed il tipo di risposta legale. La misura "di sicurezza" del ricovero obbligatorio in ospedale psichiatrico giudiziario costituisce la risposta alla pericolosita` del soggetto; risposta modellata sulla specifica ragione (causa) di questa sua ritenuta pericolosita`, vale a dire l'infermita` psichica quale si e` estrinsecata nel delitto commesso. Presupposti e definizione dell'istituto pongono cosi` in risalto - e inscindibilmente collegano - dimensioni di "sicurezza" e dimensione terapeutiche; il che e` necessario a legittimare la misura, sia di fronte alla finalita` di prevenzione speciale, "riabilitativa", propria in genere delle misure di sicurezza sia di fronte al principio, anch'esso costituzionale, di tutela della salute (art. 32 Cost.). Sotto questo profilo, pertanto, non e` fondata la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 222, co. primo, 204 cpv., 215 cpv, n. 3 c.p., promossa in riferimento agli artt. 3, 4, 27 e 32 della Costituzione.

Massima n. 9265

La disposizione dell'art. 222 c.p., prescinde dalla "attualizzazione" del giudizio di infermita` mentale, guardando esclusivamente al momento del fatto. La struttura "presuntiva" della fattispecie si rivela contenere una presunzione duplice: innanzitutto quella che ricollega infermita` e pericolosita`, e che e` quella che la Corte, in precedenti pronuncie, ha gia` ritenuto non in contrasto con i criteri di comune esperienza. Ma l'applicazione della misura a distanza di tempo dal fatto (obbligatoria ed automatica fino a che non siano trascorsi 5 o 10 anni) poggia su una presunzione ulteriore, concernente il perdurare (non della sola pericolosita` ma) della stessa infermita` psichica, senza mutamenti significativi dal momento del delitto al momento del giudizio. Una simile presunzione assoluta di durata dell'infermita` psichica, lungi dall'esprimere esigenze di tutela discrezionalmente apprezzate dal legislatore, finisce per allontanare la disciplina normativa dalle sue basi razionali. Dietro la presunzione non vi sono ne` dati d'esperienza suscettibili di generalizzazione, ne` esigenze di semplificazione probatoria. Indurre, a distanza di tempo imprecisata lo stato di salute mentale attuale da quello del tempo del commesso delitto, e` questione di fatto che puo` e deve essere verificata caso per caso; totalmente privo di base scientifica sarebbe comunque ipotizzare uno stato di salute (anzi di malattia) che si mantenga costante, come regola generale valida per qualsiasi caso per infermita` totale di mente. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi gli artt. 222, co. primo, 204, cpv. e 205, cpv. n. 2, c.p. nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto per infermita` psichica al previo accertamento da parte del giudice della cognizione e della esecuzione della persistente pericolosita` sociale derivante dalla infermita` medesima al tempo dell'applicazione della misura.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 222, primo comma, 204, cpv. e 205, cpv. n. 2, del codice penale, nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto per infermità psichica al previo accertamento da parte del giudice della cognizione o della esecuzione della persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima al tempo dell'applicazione della misura;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei medesimi artt. 222, primo comma e 204 cpv., nonché dell'art. 215 cpv. n. 3 cod. pen., sollevate in riferimento agli artt. 4, primo e secondo comma, 27, primo e terzo comma e 32, primo e secondo comma, Cost. dai Tribunali di Roma e Venezia, dalla Sezione di sorveglianza di Bologna, dai giudici istruttori presso i Tribunali di Firenze, Milano, Pisa, Grosseto e Bologna, dai giudici di sorveglianza di Roma e Frosinone nonché dai Pretori di Pisa, Pieve di Cadore e S. Donà di Piave con le ordinanze in epigrafe;

3) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dei suddetti artt. 222, primo comma e 204 cpv. cod. pen., sollevate in riferimento agli artt. 13, secondo comma, 24, secondo comma e 111 Cost. dai Tribunali di Roma e Como, dai giudici istruttori presso i Tribunali di Firenze e Siena, dal giudice di sorveglianza di Frosinone e dal Pretore di Pieve di Cadore con le ordinanze indicate in epigrafe;

4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 231 cod. pen. sollevata in riferimento agli artt. 4, primo e secondo comma e 32 Cost. dal giudice di sorveglianza di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN- ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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