Corte costituzionale
Sentenza n. 108/1982
Corte cost., sent. 10 giugno 1982, n. 108
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 108/1982
- Data di deposito
- 10 giugno 1982
- Data di decisione
- 21 maggio 1982
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:108
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 3, legge n. 110 del 18 aprile 1975
Parametri
Massime
Massima n. 11617
L'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975 n. 110, correttamente interpretato, porta ad escludere che il giudice penale sia tenuto a rivolgersi alla commissione consultiva centrale per risolvere i dubbi eventualmente insorti sull'inidoneita` offensiva del tipo di arma ad aria compressa cui appartiene lo strumento oggetto del capo di imputazione e impone altresi` la conclusione che i pareri della commissione sull'idoneita` del tipo di arma, se espressi informalmente, non hanno alcuna efficacia vincolante, mentre, se espressi formalmente, non si sottraggono al sindacato di legittimita` sull'atto amministrativo da parte del giudice penale. Vien meno quindi la possibilita` di ravvisare l'esistenza di un contrasto con l'art. 101, secondo comma, Cost., per quanto riguarda la posizione del giudice e di un contrasto con l'art. 24, secondo comma, Cost., per quanto riguarda la posizione dell'imputato. Allo stesso modo, non puo` dirsi violato il precetto dell'art. 25, secondo comma, Cost., la` dove sancisce l'irretroattivita` della legge penale. E cio` non solo e non tanto per il fatto che il giudice penale non e` obbligato a rivolgersi alla commissione consultiva nel corso del processo, quanto e soprattutto per il fatto che, prima di mettere in vendita un'arma da sparo, produttori ed importatori debbono attendere che la commissione si sia pronunciata ai fini dell'eventuale catalogazione. Neppure puo` dirsi violato il principio di legalita` e della riserva di legge, di cui agli artt. 25, secondo comma, e 70 Cost., perche` gli articoli 1, 2, 6 e 7 della legge n. 110 del 1975, considerati nel loro insieme, specificano a sufficienza "i presupposti, i caratteri, il contenuto ed i limiti" dei pareri tipici previsti.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, ultima parte, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevate in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 70 e 101, secondo comma, della Costituzione dalle ordinanze emesse il 21 gennaio 1977 dal Tribunale di Firenze, il 27 ottobre 1977 dal Tribunale di Bologna, il 26 settembre 1979 dal Tribunale di Napoli il 24 ottobre 1979 dal Tribunale di Pisa e il 6 novembre 1979 dal Tribunale di Ivrea;
2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 70 e 101, secondo comma, della Costituzione dalle altre ordinanze in epigrafe nella parte in cui, per le armi ad aria compressa, sia lunghe che corte, attribuisce alla commissione consultiva di cui all'art. 6 della stessa legge il potere di escludere, in relazione alle caratteristiche proprie di tali armi, l'attitudine a recare offesa alla persona.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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