Corte costituzionale

Ordinanza n. 75/1982

Corte cost., ord. 16 aprile 1982, n. 75

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
75/1982
Data di deposito
16 aprile 1982
Data di decisione
2 aprile 1982
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guglielmo Roehrssen
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:75

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
  • art. 15, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
  • art. 14, decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 26 ottobre 1972
  • art. 39, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
  • art. 35, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 14537

Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 53, primo comma, 76 e 77, comma primo, Cost. - degli artt. 6, 14 e 15 degl d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (sulla istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), nella parte in cui nello stabilire che l'incremento di valore imponibile e' costituito dalla differenza tra valore iniziale e valore finale del bene calcolati in termini monetari nominali, non tengono conto della svalutazione monetaria, postoche': la Corte ha gia' dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. n. 643/1972 e dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, "nella parte in cui le disposizioni concernenti il calcolo dell'incremento di valore imponibile netto determinano - in relazione al periodo di formazione dell'incremento stesso - ingiustificata disparita' di trattamento tra i soggetti passivi del tributo", mentre ha dichiarato non fondate le questioni di costituzionalita' degli artt. 2, 4, 6, 7, 15 e 16 dello stesso d. P.R., sollevate in riferimento agli artt. 3, 42, 47 e 53 Cost.; nelle ordinanze di rimessione non sono prospettati profili nuovi, ne' addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza; successivamente alla detta decisione la disciplina normativa dell'INVIM e' stata modificata con decreto- legge 12 dicembre 1979, n. 571, convertito con modificazioni nella legge 12 gennaio 1980, n. 2, la quale ha soppresso l'art. 14 del d.P.R. n. 643/1972, sostituito l'art. 15, e regolato le misure delle aliquote stabilite per gli anni 1979 e 1980 ai sensi dell'art. 16, statuendo che le nuove disposizioni si applicano anche ai rapporti sorti prima della loro entrata in vigore ed a tale data non ancora definiti, "per i quali tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta non puo' in ogni caso superare quello determinabile con i criteri contenuti nelle norme precedentemente in vigore" (art. 3); di conseguenza si rende necessario che le Commissioni tributarie rimettenti accertino se, ed in quale misura, le questioni proposte siano tuttora rilevanti. - S. n. 126/1979; O. n. 68/1982.

Massima n. 14538

Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, 76 e 77, comma primo, Cost. - degli artt. 35 e 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (revisione della disciplina del contenzioso tributario), in quanto attribuiscono alle Commissioni tributarie il potere-dovere di acquisire elementi conoscitivi tecnici soltanto attraverso relazioni di organi tecnici dell'Amministrazione dello Stato, escludendo la consulenza tecnica a mezzo di periti nominati ad hoc ed escludendo altresi' comunque la partecipazione dei difensori del contribuente nel corso delle indagini svolte dagli organi tecnici dello Stato. Successivamente alle ordinanze di rimessione, infatti, l'art. 23 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, ha integralmente sostituito l'art. 35 del d.P.R. n. 636 del 1972 ed ha dato una diversa disciplina tanto alla acquisizione di ufficio da parte delle Commissioni tributarie dei necessari elementi conoscitivi tecnici (di cui tratta in particolare l'art. 35) quanto alla possibilita' di nomina di un consulente tecnico (di cui si occupava l'art. 39 dello stesso d.P.R.), per cui si ravvisa la necessita' che le Commissioni tributarie rimettenti accertino se, ed in qual misura, le questioni prospettate siano tuttora rilevanti.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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