Corte costituzionale
Sentenza n. 173/1981
Corte cost., sent. 30 luglio 1981, n. 173
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 173/1981
- Data di deposito
- 30 luglio 1981
- Data di decisione
- 17 luglio 1981
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leopoldo Elia
- Presidente
- GIONFRIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1981:173
Norme oggetto del giudizio
- art. 25, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 1, legge n. 6972 del 17 luglio 1990
- art. 113, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 1, legge n. 6972 del 17 luglio 1890
- art. 25, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 25, comma 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 25, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
Parametri
- art. 38, ultimo co., Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 77, comma 1, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 11535
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal giudice di merito dopo la proposizione del ricorso per regolamento di giurisdizione giacche', a seguito della sospensione del processo in corso, non possono essere compiuti atti del procedimento ed e' percio' preclusa al giudice ogni pronunzia anche in tema di pregiudiziali (combinato disposto degli artt. 41, 298 e 367, c.p.c.). Pur se a tale regola puo' derogarsi per gli atti urgenti e per i provvedimenti cautelari in ispecie, e' altresi' indubbio che il giudice e' legittimato a sollevare questioni di legittimita' costituzionale soltanto quando si riferiscono esclusivamente alle norme da applicare in quella sede e non rilevino, come nel caso di specie, proprio per la risoluzione della questione di giurisdizione. - cfr. SS. nn. 33/1973, 177/1973, 135/1975, 118/1976, 186/1976.
Massima n. 11536
Il legislatore delegante, per cio` che concerne il trasferimento di funzioni amministrative alle regioni nelle materie di loro spettanza (trasferimento precedente, da un punto di vista logico, ad ogni attribuzione di funzioni dello stesso tipo agli enti locali di cui all'art. 118, comma 1, Cost.) ha considerato soltanto enti pubblici nazionali ed interregionali. Ora, anche a voler assumere, in ipotesi, che il legislatore intendesse attribuire ai comuni funzioni di altri enti, senza premettere, nemmeno in via di enunciazione, il trasferimento previo alle regioni, resterebbe inesplicabile come mai di tali enti in ambito infraregionale non si sia fatta menzione alcuna della legge di delega. Ne` il riferimento a simili enti puo` ricavarsi in via interpretativa: una riforma radicale dell'assetto degli enti in questione quale e` quella effettuata dalla disposizione impugnata, deve trovare una prefigurazione in termini chiari ed espliciti da parte del legislatore delegante, che invece manca nella legge di delega e che non trova alcun cenno neppure nei suoi lavori preparatori. Eccedendo dai limiti della delega, e` pertanto costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma Cost. l'art. 25, comma 5 d.P.R. 24 luglio 1977, n.616. Restano assorbiti gli ulteriori profili dedotti in relazione agli artt. 117, 118, 38, ultimo comma Cost., nonche` il controllo sulla legittimita` costituzionale dell'art. 1 l. 17 luglio 1890, n. 6972; l'art. 113 d.P.R. n. 616 del 1977 inoltre non e` richiamato a proposito in un giudizio promosso per verificare la legittimita` costituzionale della disposizione impugnata.
Massima n. 11537
Accertata l'illegittimita` costituzionale dell'art. 25, comma 5 d.P.R. 24 luglio 1977, n.616, si rende necessario dichiarare a norma dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n.87 l'illegittimita` costituzionale in via conseguenziale: a) del comma 6 dello stesso art. 25; b) del comma 7 dello stesso art. 25 limitatamente alle parole: "L'elenco di cui al comma precedente e` approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ove, entro il 1^ gennaio 1979, non sia approvata la legge di riforma di cui al precedente comma 5" e alle parole "nonche` il trasferimento dei beni delle IPAB di cui ai commi precedenti"; c) del comma 9 dello stesso art. 25 limitatamente alle parole: "e delle IPAB di cui al presente articolo".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, quinto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382";
dichiara, inoltre, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale:
a) del comma sesto dello stesso art. 25;
b) del comma settimo dello stesso art. 25 limitatamente alle parole: "L'elenco di cui al comma precedente è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ove, entro il 1 gennaio 1979, non sia approvata la legge di riforma di cui al precedente quinto comma" e alle parole "nonché il trasferimento dei beni delle IPAB di cui ai commi precedenti";
c) del comma nono dello stesso art. 25 limitatamente alle parole: "e delle IPAB di cui al presente articolo".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 luglio 1981.
F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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