Corte costituzionale
Sentenza n. 138/1981
Corte cost., sent. 21 luglio 1981, n. 138
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 138/1981
- Data di deposito
- 21 luglio 1981
- Data di decisione
- 25 giugno 1981
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alberto Malagugini
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1981:138
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 9564
L'ammissibilita` in via generale della condanna della P.A. al pagamento di somme di danaro comporta come conseguenza imprescindibile l'ammissibilita` dell'esecuzione per espropriazione non essendo, in linea di principio, la posizione della P.A. diversa da quella di ogni altro debitore anche ai sensi della disposizione di carattere generale di cui al secondo comma dell'art. 2740 c.c., che impone al debitore di rispondere dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni, e non vietando gli artt. 826, ultimo comma, 828, ultimo comma e 830, ultimo comma, la espropriazione forzata del danaro e dei crediti iscritti nei bilanci delle P.A.. Peraltro i limiti di pignorabilita' dei beni patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici territoriali e non, vanno individuati in relazione alla natura o alla destinazione degli specifici beni, dei quali di volta in volta si chieda l'espropriazione; di tal che` la non assoggettabilita' all'esecuzione forzata delle somme di danaro o dei crediti pecuniari delle P.A. puo` discendere soltanto dal fatto che essi concorrano a formare il patrimonio indisponibile, in quanto vincolati ad un pubblico servizio o nascenti dall'esercizio di una potesta` pubblica. Ne consegue che la mera iscrizione nel bilancio preventivo delle P.A. di somme di danaro o di crediti pecuniari traenti origine da rapporti di diritto privato non li trasforma di per se` in beni patrimoniali indisponibili, con la conseguente loro non assoggettabilita` ad esecuzione forzata da parte dei creditori, in quanto la natura fungibile e strumentale delle somme di danaro non vale a determinarne la indisponibilita`, a meno che esse non siano destinate immediatamente, nella loro individualita`, ad un fine pubblico. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 826, ultimo comma, 828, ultimo comma e 830, ultimo comma, c.c., in riferimento agli artt. 3, 24 e 28 Cost.).
Massima n. 9565
Non e` desumibile dagli artt. 826, ultimo comma e 828, ultimo comma, c.c. e 514 n. 5 c.p.c. la indisponibilita` e l'impignorabilita' delle somme di danaro e dei crediti pecuniari dello Stato e degli enti pubblici, iscritti nei rispettivi bilanci preventivi, fondate su un presunto principio costituzionale dell'intangibilita' dell'atto amministrativo alla luce del principio generale della divisione dei poteri (legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. e, art.4) perche` l'art. 113, ultimo comma, Cost. lascia al legislatore ordinario di determinare gli organi giurisdizionali abilitati ad annullare gli atti amministrativi. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 826, ultimo comma, 828,ultimo comma, c.c. e 514 n. 5 c.p.c. in riferimento all'art. 113 Cost). - cfr. S. n. 32/70, 161/71
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 826, ultimo comma, 828, ultimo comma, e 830, ultimo comma, del codice civile sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. dal tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 826, ultimo comma 828, ultimo comma del codice civile, 514 n. 5 del codice di procedura civile e 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 28 e 113 Cost. dal vice pretore di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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