Corte costituzionale
Sentenza n. 127/1981
Corte cost., sent. 10 luglio 1981, n. 127
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 127/1981
- Data di deposito
- 10 luglio 1981
- Data di decisione
- 24 giugno 1981
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Ferrari
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1981:127
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 482 del 9 giugno 1975
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
Parametri
Massime
Massima n. 11525
Il d.P.R. impugnato, trovando la sua fonte, non gia` in una legge di delegazione, ma in una legge delegata, ed essendo adottato, non gia` dal Governo, ma dal Ministro della sanita`, di concerto con quello del lavoro, palesemente non rientra, sia sotto il profilo soggettivo, sia sotto il profilo formale, tra gli atti di normazione primaria, sui quali soltanto questa Corte puo` esercitare il suo sindacato a norma dell'art. 134 Cost.. E non puo` non convenirsi esaminando l'atto anche sotto il profilo contenutistico, che il sistema tabellare, di cui appunto si denunzia l'incostituzionalita`, e` posto dal d.P.R. n. 1124 del 1965, al quale qui nessuna censura viene rivolta, non gia` dal d.P.R. menzionato. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale del d.P.R. 9 giugno 1975, n. 482, recante modificazioni ed integrazioni alle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura (allegati nn. 4 e 5 al t.u. 30 giugno 1965, n. 1124), sollevata in relazione all'art. 3 Cost..
Massima n. 11526
Nel nostro ordinamento e` riscontrabile una certa proclivita` del legislatore a collocare in un testo legislativo, per lo piu` come allegati, e percio` in aggiunta alla parte squisitamente normativa, anche dati della realta`, individuati in base a criteri tecnici, demandando poi all'esecutivo, o all'organo dell'esecutivo competente per materia, di apportare a quei dati gli aggiustamenti che l'esperienza, una piu` matura riflessione, il progresso tecnico rendano consigliabili. Meglio che un metodo, e` un espediente, questo, tutt'altro che inconsueto, anche se non certo irreprensibile sotto il profilo concettuale, che non puo` tuttavia essere dichiarato di per se` illegittimo e che, quindi, non rende a sua volta illegittimo l'atto con cui l'esecutivo modifica o integra quei dati. La contestualita` di tabelle, liste, elenchi e dell'autorizzazione alla loro modifica od integrazione mediante un atto di normazione secondaria e` la prova che l'inserzione, in una legge o atto equiparato, specie se promosso dalla necessita` ed urgenza, di quelle tabelle, liste, elenchi e` meramente occasionale e che, pertanto, non puo` ravvisarsi in tal metodo l'intenzione di riservare al legislatore materie che postulano valutazioni di carattere tecnico, e percio` logicamente, oltre che tradizionalmente, di pertinenza dell'esecutivo. La Corte ha gia` piu` volte escluso l'illegittimita` costituzionale di simili autorizzazioni, implicitamente ritenendo compatibile col sistema - in quanto non sintomatico ne` di un trasferimento di competenza degli organi del potere legislativo a quelli del potere amministrativo, ne` di un'attribuzione a questi ultimi del temporaneo esercizio del potere legislativo - la circostanza che, per particolari ragioni, si fosse fatto ricorso all'atto legislativo in materia istituzionalmente affidata alla cura di organi amministrativi. La norma impugnata - che autorizza la modifica o integrazione con atto amministrativo delle tabelle delle malattie professionali annesse alla legge delegata di cui fa parte - sfugge percio` alla denunziata censura di illegittimita` costituzionale. Appare, invece, improprio ed alquanto contraddittorio il richiamo agli artt. 76 e 77 Cost. nello stesso momento in cui si afferma che il d.P.R. n. 482 del 1975 e` atto amministrativo. Il vero e` che nell'art. 3 d.P.R. n. 1124 del 1965 non si configura alcuna subdelega da parte del legislatore delegato. (infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3 t.u. approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata in relazione agli artt. 76 e 77 Cost.). - cfr. SS. nn. 43/1959, 61/1963, 32/1966, 40/1970, 139/1976
Massima n. 11527
L'art. 23 Cost. contiene, si`, una riserva di legge, ma relativa, e percio` non puo` considerarsi illegittima l'eventuale imposizione, a carico dei datori di lavoro, di nuove o diverse prestazioni patrimoniali, che derivasse da un atto non legislativo, quando questo tragga legittimazione da una legge, ancorche` delegata, come appunto nella specie. Si omette ogni considerazione dell'invocazione dell'art. 38 perche` immotivata. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3 t.u. approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata in relazione agli artt. 23 e 38 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 9 giugno 1975, n. 482, recante modificazioni ed integrazioni alle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura (allegati nn. 4 e 5 al testo unico 30 giugno 1965, n. 1124), sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione dal Pretore di Vigevano con l'ordinanza in epigrafe;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del testo unico approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata in relazione agli artt. 23, 38, 76 e 77 della Costituzione dal Tribunale di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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