Corte costituzionale
Sentenza n. 108/1981
Corte cost., sent. 25 giugno 1981, n. 108
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 108/1981
- Data di deposito
- 25 giugno 1981
- Data di decisione
- 7 maggio 1981
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio La Pergola
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1981:108
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, legge n. 194 del 22 maggio 1978
- art. 22, comma 3, legge n. 194 del 22 maggio 1978
- art. 19, comma 1, legge n. 194 del 22 maggio 1978
- art. 4, legge n. 194 del 22 maggio 1978
- art. 17, legge n. 194 del 22 maggio 1978
- art. 19, comma 2, legge n. 194 del 22 maggio 1978
- art. 6, lett.a, legge n. 194 del 22 maggio 1978
- art. 8, legge n. 194 del 22 maggio 1978
- art. 19, legge n. 194 del 22 maggio 1978
- art. 12, legge n. 194 del 22 maggio 1978
- art. 19, comma 6, legge n. 194 del 22 maggio 1978
- legge n. 194 del 22 maggio 1978
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 32, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 31, comma 2, Costituzione
- art. 30, Costituzione
- art. 29, comma 2, Costituzione
- art. 32, comma 1, Costituzione
- art. 25, comma 2, Costituzione
- art. 3, comma 1, Costituzione
- art. 31, comma 1, Costituzione
- art. 3, comma 2, Costituzione
- art. 30, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 9497
E' inammissibile la questione di legittimita` costituzionale quando l'ordinanza di rimessione manchi di qualsiasi indicazione in ordine alle circostanze di fatto e difetti di motivazione in ordine alla rilevanza della questione. (Inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 31, secondo comma e 32 Cost., degli artt. 4, 5, 17, 19, primo e secondo comma, e 22, terzo comma, legge 22 maggio 1978, n. 194).
Massima n. 9498
E' inammissibile la questione di legittimita` costituzionale quando e` evidente che non sussiste la sua rilevanza nel giudizio a quo. Nella specie il giudice a quo aveva impugnato le norme relative al reato di aborto colposo ed ai casi ed alle modalita` di interruzione volontaria della gravidanza quando, procedendosi contro ignoti, non erano state nemmeno identificate le donne su cui sarebbero stati compiuti gli atti abortivi, ne` delineati gli estremi oggettivi dei comportamenti delineati. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, 29, secondo comma, 30, 31, secondo comma, e 32, primo comma, Cost., degli artt. 4, 5, 6 lett. a), 8, 12, 17 e 19 legge 22 maggio 1978, n. 194).
Massima n. 9499
L'art. 25, secondo comma, Cost. preclude alla Corte ogni decisione dalla quale discendano effetti sfavorevoli per l'imputato nel giudizio a quo. E' irrilevante la questione di legittimita` costituzionale quando il suo accoglimento non condurrebbe, comunque, sotto il profilo del rispetto del principio di uguaglianza, al risultato in vista del quale la questione e` stata sollevata (nella specie, la declaratoria di incostituzionalita` avrebbe comportato una pronunzia di condanna dell'imputato mentre la questione era stata sollevata al fine di pronunciare una sentenza di assoluzione). E' irrilevante la questione di legittimita` costituzionale quando la norma impugnata sia estranea alla fattispecie sottoposta all'esame del giudice a quo. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, e 31, secondo comma, Cost., degli artt. 5, 8 e 19, primo, secondo e sesto comma, legge 22 maggio 1978, n. 194).
Massima n. 9500
E' inammissibile la questione di legittimita` costituzionale quando nell'ordinanza di rimessione la rilevanza e` solo apoditticamente affermata. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., dell'art. 22, terzo comma, legge 22 maggio 1978, n. 194).
Massima n. 9501
E' irrilevante la questione di legittimita` costituzionale con la quale si affacciano censure ultronee, concernenti disposizioni diverse da quelle che debbono trovare applicazione nel giudizio a quo. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 2 Cost., dell'intera legge 22 maggio 1978, n. 194).
Massima n. 9502
Il principio di legalita`, consacrato nell'art. 25, secondo comma, Cost., come fondamentale valore dello Stato di diritto preclude alla Corte costituzionale, ancor prima del principio di irretroattivita` della legge penale, la pronuncia di alcuna decisione, dalla quale derivi la creazione di una nuova fattispecie penale, ossia l'insorgere di una nuova regola incriminatrice o anche un eventuale aggravamento della pena, rendendo cosi` inammissibile la questione di legittimita` costituzionale in tal senso sollevata. Nella specie era stata sollevata questione di legittimita` costituzionale dell'art. 22, terzo comma, legge n. 194 del 1978, relativo ai fatti di interruzione della gravidanza precedenti all'entrata in vigore della legge. Peraltro, in considerazione di come era stata prospettata la questione, una pronuncia di accoglimento non avrebbe riguardato la norma abrogativa della precedente disciplina del codice, ma avrebbe inciso soltanto, espungendolo, sul richiamo all'art. 4 della legge (relativo alle condizioni di interruzione della gravidanza entro i primi novanta giorni) contenuto nella disposizione impugnata. Sarebbe pero` residuato il richiamo all'art. 6 (relativo alle condizioni di interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni) le cui piu` restrittive previsioni sarebbero state estese anche ai casi di interruzione nei primi novanta giorni. Tale risultato avrebbe pero` comportato un riassetto della vigente normativa, che attribuisce diverso rilievo all'interruzione volontaria della gravidanza, secondo la fase della gestazione, e sarebbe venuto cosi` ad incidere sulla fondamentale scelta legislativa che e` alla base della disciplina introdotta con la legge n. 194. la pronuncia di accoglimento, pertanto, riconducendo la disciplina dell'aborto in ogni caso al criterio dettato per le interruzioni dopo i novanta giorni, avrebbe appunto implicato il sorgere di una regola incriminatrice nuova rispetto ai casi in cui l'interruzione della gravidanza e` al momento penalmente lecita ovvero, se si ritiene che la sanzione per i fatti pregressi sia quella comminata dall'art. 19, avrebbe implicato il sorgere di un eventuale aggravamento della pena. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, 29, secondo comma, 30, primo comma, 31 primo e secondo comma, e 32, primo comma, Cost., degli artt. 4 e 22, terzo comma, legge 22 maggio 1978, n. 194).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della legge 22 maggio 1978, n. 194 ("Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza") sollevate con le ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, 29, secondo comma, 30, primo e secondo comma, 31 e 32 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE
FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze