Corte costituzionale

Sentenza n. 108/1981

Corte cost., sent. 25 giugno 1981, n. 108

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
108/1981
Data di deposito
25 giugno 1981
Data di decisione
7 maggio 1981
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio La Pergola
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:108

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, legge n. 194 del 22 maggio 1978
  • art. 22, comma 3, legge n. 194 del 22 maggio 1978
  • art. 19, comma 1, legge n. 194 del 22 maggio 1978
  • art. 4, legge n. 194 del 22 maggio 1978
  • art. 17, legge n. 194 del 22 maggio 1978
  • art. 19, comma 2, legge n. 194 del 22 maggio 1978
  • art. 6, lett.a, legge n. 194 del 22 maggio 1978
  • art. 8, legge n. 194 del 22 maggio 1978
  • art. 19, legge n. 194 del 22 maggio 1978
  • art. 12, legge n. 194 del 22 maggio 1978
  • art. 19, comma 6, legge n. 194 del 22 maggio 1978
  • legge n. 194 del 22 maggio 1978

Parametri

Massime

Massima n. 9497

E' inammissibile la questione di legittimita` costituzionale quando l'ordinanza di rimessione manchi di qualsiasi indicazione in ordine alle circostanze di fatto e difetti di motivazione in ordine alla rilevanza della questione. (Inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 31, secondo comma e 32 Cost., degli artt. 4, 5, 17, 19, primo e secondo comma, e 22, terzo comma, legge 22 maggio 1978, n. 194).

Massima n. 9498

E' inammissibile la questione di legittimita` costituzionale quando e` evidente che non sussiste la sua rilevanza nel giudizio a quo. Nella specie il giudice a quo aveva impugnato le norme relative al reato di aborto colposo ed ai casi ed alle modalita` di interruzione volontaria della gravidanza quando, procedendosi contro ignoti, non erano state nemmeno identificate le donne su cui sarebbero stati compiuti gli atti abortivi, ne` delineati gli estremi oggettivi dei comportamenti delineati. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, 29, secondo comma, 30, 31, secondo comma, e 32, primo comma, Cost., degli artt. 4, 5, 6 lett. a), 8, 12, 17 e 19 legge 22 maggio 1978, n. 194).

Massima n. 9499

L'art. 25, secondo comma, Cost. preclude alla Corte ogni decisione dalla quale discendano effetti sfavorevoli per l'imputato nel giudizio a quo. E' irrilevante la questione di legittimita` costituzionale quando il suo accoglimento non condurrebbe, comunque, sotto il profilo del rispetto del principio di uguaglianza, al risultato in vista del quale la questione e` stata sollevata (nella specie, la declaratoria di incostituzionalita` avrebbe comportato una pronunzia di condanna dell'imputato mentre la questione era stata sollevata al fine di pronunciare una sentenza di assoluzione). E' irrilevante la questione di legittimita` costituzionale quando la norma impugnata sia estranea alla fattispecie sottoposta all'esame del giudice a quo. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, e 31, secondo comma, Cost., degli artt. 5, 8 e 19, primo, secondo e sesto comma, legge 22 maggio 1978, n. 194).

Massima n. 9500

E' inammissibile la questione di legittimita` costituzionale quando nell'ordinanza di rimessione la rilevanza e` solo apoditticamente affermata. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., dell'art. 22, terzo comma, legge 22 maggio 1978, n. 194).

Massima n. 9501

E' irrilevante la questione di legittimita` costituzionale con la quale si affacciano censure ultronee, concernenti disposizioni diverse da quelle che debbono trovare applicazione nel giudizio a quo. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 2 Cost., dell'intera legge 22 maggio 1978, n. 194).

Massima n. 9502

Il principio di legalita`, consacrato nell'art. 25, secondo comma, Cost., come fondamentale valore dello Stato di diritto preclude alla Corte costituzionale, ancor prima del principio di irretroattivita` della legge penale, la pronuncia di alcuna decisione, dalla quale derivi la creazione di una nuova fattispecie penale, ossia l'insorgere di una nuova regola incriminatrice o anche un eventuale aggravamento della pena, rendendo cosi` inammissibile la questione di legittimita` costituzionale in tal senso sollevata. Nella specie era stata sollevata questione di legittimita` costituzionale dell'art. 22, terzo comma, legge n. 194 del 1978, relativo ai fatti di interruzione della gravidanza precedenti all'entrata in vigore della legge. Peraltro, in considerazione di come era stata prospettata la questione, una pronuncia di accoglimento non avrebbe riguardato la norma abrogativa della precedente disciplina del codice, ma avrebbe inciso soltanto, espungendolo, sul richiamo all'art. 4 della legge (relativo alle condizioni di interruzione della gravidanza entro i primi novanta giorni) contenuto nella disposizione impugnata. Sarebbe pero` residuato il richiamo all'art. 6 (relativo alle condizioni di interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni) le cui piu` restrittive previsioni sarebbero state estese anche ai casi di interruzione nei primi novanta giorni. Tale risultato avrebbe pero` comportato un riassetto della vigente normativa, che attribuisce diverso rilievo all'interruzione volontaria della gravidanza, secondo la fase della gestazione, e sarebbe venuto cosi` ad incidere sulla fondamentale scelta legislativa che e` alla base della disciplina introdotta con la legge n. 194. la pronuncia di accoglimento, pertanto, riconducendo la disciplina dell'aborto in ogni caso al criterio dettato per le interruzioni dopo i novanta giorni, avrebbe appunto implicato il sorgere di una regola incriminatrice nuova rispetto ai casi in cui l'interruzione della gravidanza e` al momento penalmente lecita ovvero, se si ritiene che la sanzione per i fatti pregressi sia quella comminata dall'art. 19, avrebbe implicato il sorgere di un eventuale aggravamento della pena. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, 29, secondo comma, 30, primo comma, 31 primo e secondo comma, e 32, primo comma, Cost., degli artt. 4 e 22, terzo comma, legge 22 maggio 1978, n. 194).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della legge 22 maggio 1978, n. 194 ("Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza") sollevate con le ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, 29, secondo comma, 30, primo e secondo comma, 31 e 32 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE

FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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