Corte costituzionale
Sentenza n. 43/1980
Corte cost., sent. 14 aprile 1980, n. 43
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 43/1980
- Data di deposito
- 14 aprile 1980
- Data di decisione
- 2 aprile 1980
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alberto Malagugini
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1980:43
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 3, legge n. 21 del 4 febbraio 1977
- art. 6, decreto-legge n. 580 del 1° ottobre 1973
- legge n. 766 del 30 novembre 1973
- art. 5, decreto-legge n. 580 del 1° ottobre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 9785
E' inammissibile la questione di legittimita` costituzionale sollevata dal giudice a quo, adito ai sensi dell'art. 700 c.p.c., dopo che i convenuti avevano proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, per effetto del quale era stato privato di ogni competenza a conoscere e a disporre della o sulla questione giurisdizionale e non era quindi piu` legittimato a compiere atti del procedimento fatta eccezione per quelli urgenti di cui all'art. 48 c.p.c. e ai quali, nella specie, non erano applicabili le norme oggetto della proposta questione di legittimita` costituzionale. (Inammissibilita' della questione concernente gli artt. 5 e 6 d.l. n. 580 del 1973, convertito in legge n. 766 del 1973 e l'art. 1., comma terzo, della legge n. 21 del 1977). - v. Sentt. nn. 221/1972, 135/1976, 118/1976, 186/1976, 43/1977
Massima n. 9786
Non violano gli artt. 3 e 36 Cost. le disposizioni che escludono che ai laureati, titolari di contratti quadriennali stipulati con le Universita` statali o di assegni biennali di formazione scientifica e didattica, spettino le quote di aggiunta di famiglia e l'indennita` integrativa speciale di cui alla l. 27 maggio 1959 n. 324. Difatti, anche nel presupposto (contestabile) della qualificazione dei rapporti considerati come rapporti di pubblico impiego, non ne conseguirebbe l'obbligo del legislatore di equiparare il trattamento retributivo dei contrattisti ed assegnisti a quello degli altri dipendenti, essendo ammissibili, nell'ambito del pubblico impiego, trattamenti retributivi differerenziati in ragione delle peculiari caratteristiche dei rapporti cui ineriscono. Nella specie la diversita` di trattamento, che attiene anche alla determinazione della stessa retribuzione base, si giustifica trattandosi di rapporti limitati nel tempo, e caratterizzati dalla compresenza di esigenze di formazione scientifica e di prestazioni nell'interesse dell'Universita`. L'attribuzione di una retribuzione sufficiente non comporta l'obbligo di meccanismi particolari ed automatici, specie per figure di lavoratori transitori, ben potendosi adeguare la retribuzione medesima mediante interventi adottati liberamente di volta in volta. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1 comma terzo della legge 4 febbraio 1977 n. 21, proposta assumendo che essendosi escluso che ai titolari di contratti quadriennali stipulati con le Universita` statali o di assegni biennali di formazione scientifica e didattica, spettino le quote di aggiunta di famiglia e la indennita` integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, vi sarebbe stata violazione dell'art. 3, comma primo e dell'art. 36 comma primo Cost., atteso il trattamento piu` sfavorevole rispetto a quello riservato agli altri dipendenti della Universita`, e "l'amputazione dei due elementi piu` dinamici di adeguamento della retribuzione ai bisogni della famiglia del prestatore di lavoro e del lavoratore stesso").
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 del decreto legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 1, comma terzo, della legge 4 febbraio 1977, n. 21, per contrasto con gli artt. 3, 4, 9, primo comma, 33, primo comma e 36, primo comma, Cost., sollevata dal Pretore di Milano con ordinanza 14 aprile 1978;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. l, terzo comma, della legge 4 febbraio 1977, n. 21, in riferimento agli artt. 3 e 36, primo comma, Cost., sollevata dal Pretore di Bologna con ordinanza 24 aprile 1978.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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