Corte costituzionale

Sentenza n. 43/1980

Corte cost., sent. 14 aprile 1980, n. 43

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
43/1980
Data di deposito
14 aprile 1980
Data di decisione
2 aprile 1980
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alberto Malagugini
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1980:43

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 3, legge n. 21 del 4 febbraio 1977
  • art. 6, decreto-legge n. 580 del 1° ottobre 1973
  • legge n. 766 del 30 novembre 1973
  • art. 5, decreto-legge n. 580 del 1° ottobre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 9785

E' inammissibile la questione di legittimita` costituzionale sollevata dal giudice a quo, adito ai sensi dell'art. 700 c.p.c., dopo che i convenuti avevano proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, per effetto del quale era stato privato di ogni competenza a conoscere e a disporre della o sulla questione giurisdizionale e non era quindi piu` legittimato a compiere atti del procedimento fatta eccezione per quelli urgenti di cui all'art. 48 c.p.c. e ai quali, nella specie, non erano applicabili le norme oggetto della proposta questione di legittimita` costituzionale. (Inammissibilita' della questione concernente gli artt. 5 e 6 d.l. n. 580 del 1973, convertito in legge n. 766 del 1973 e l'art. 1., comma terzo, della legge n. 21 del 1977). - v. Sentt. nn. 221/1972, 135/1976, 118/1976, 186/1976, 43/1977

Massima n. 9786

Non violano gli artt. 3 e 36 Cost. le disposizioni che escludono che ai laureati, titolari di contratti quadriennali stipulati con le Universita` statali o di assegni biennali di formazione scientifica e didattica, spettino le quote di aggiunta di famiglia e l'indennita` integrativa speciale di cui alla l. 27 maggio 1959 n. 324. Difatti, anche nel presupposto (contestabile) della qualificazione dei rapporti considerati come rapporti di pubblico impiego, non ne conseguirebbe l'obbligo del legislatore di equiparare il trattamento retributivo dei contrattisti ed assegnisti a quello degli altri dipendenti, essendo ammissibili, nell'ambito del pubblico impiego, trattamenti retributivi differerenziati in ragione delle peculiari caratteristiche dei rapporti cui ineriscono. Nella specie la diversita` di trattamento, che attiene anche alla determinazione della stessa retribuzione base, si giustifica trattandosi di rapporti limitati nel tempo, e caratterizzati dalla compresenza di esigenze di formazione scientifica e di prestazioni nell'interesse dell'Universita`. L'attribuzione di una retribuzione sufficiente non comporta l'obbligo di meccanismi particolari ed automatici, specie per figure di lavoratori transitori, ben potendosi adeguare la retribuzione medesima mediante interventi adottati liberamente di volta in volta. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1 comma terzo della legge 4 febbraio 1977 n. 21, proposta assumendo che essendosi escluso che ai titolari di contratti quadriennali stipulati con le Universita` statali o di assegni biennali di formazione scientifica e didattica, spettino le quote di aggiunta di famiglia e la indennita` integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, vi sarebbe stata violazione dell'art. 3, comma primo e dell'art. 36 comma primo Cost., atteso il trattamento piu` sfavorevole rispetto a quello riservato agli altri dipendenti della Universita`, e "l'amputazione dei due elementi piu` dinamici di adeguamento della retribuzione ai bisogni della famiglia del prestatore di lavoro e del lavoratore stesso").

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 del decreto legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 1, comma terzo, della legge 4 febbraio 1977, n. 21, per contrasto con gli artt. 3, 4, 9, primo comma, 33, primo comma e 36, primo comma, Cost., sollevata dal Pretore di Milano con ordinanza 14 aprile 1978;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. l, terzo comma, della legge 4 febbraio 1977, n. 21, in riferimento agli artt. 3 e 36, primo comma, Cost., sollevata dal Pretore di Bologna con ordinanza 24 aprile 1978.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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