Corte costituzionale

Sentenza n. 36/1980

Corte cost., sent. 25 marzo 1980, n. 36

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
36/1980
Data di deposito
25 marzo 1980
Data di decisione
20 marzo 1980
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Arnaldo Maccarone
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1980:36

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 9844

Nella denunziata disposizione non e` ravvisabile la violazione dell'art. 3 Cost., non sussistendo alcuna irrazionale discriminazione, perche` il legislatore ha inteso ristabilire l'equilibrio nel rapporto tra le parti, in relazione all'avviamento dell'impresa, come fenomeno avente inerenza soprattutto all'immobile in cui la medesima viene esercitata, per evitare l'arricchimento senza giusta causa del locatore ed ha escluso i casi in cui prevale l'elemento personale, organizzativo e imprenditoriale, indipendentemente dalla sede. Non vi e` violazione dell'art. 41 Cost., potendo la liberta` di iniziativa economica privata essere condizionata per il perseguimento di fini sociali, purche` - come nella specie - non ne conseguano gravi ostacoli al suo esercizio. E' da escludere poi la violazione dell'art. 42 Cost., perche` non si verifica un'espropriazione, trattandosi della mera imposizione del pagamento di una somma di denaro tendente a garantire il corrispettivo dell'utilita` che l'onerato trarrebbe dall'immobile valorizzato dall'avviamento impressogli dal conduttore. Ne` vi e` infine, contrasto con l'art. 47 Cost., perche` la normativa censurata non incide in se` sul fenomeno del risparmio, costituendo una regolamentazione settoriale del godimento della proprieta`, ispirata a fini sociali ed economici. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 47 Cost. - dell'art. 34 L. 27 luglio 1978 n. 392).

Massima n. 9845

Nella determinazione degli onorari dei professionisti, e` legittimo tener conto di particolari finalita` sociali non in contrasto con la Costituzione. Finalita` che nella specie sono ravvisabili nella peculiare natura delle controversie, caratterizzate da limiti della materia e dall'incidenza della stessa in un settore particolarmente delicato della vita sociale. L'osservanza dei principi di cui agli artt. 35 e 36 Cost. nei confronti dei professionisti, va commisurata, inoltre, all'attivita` complessiva da essi dispiegata, indipendentemente dai singoli rapporti e dalle singole prestazioni. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 Cost. - dell'art. 57 L. 27 luglio 1978 n. 392 nella parte in cui detta norma prevede la riduzione alla meta` degli onorari di avvocato e procuratore nelle controversie locatizie devolute alla competenza del conciliatore). - cfr. S.n. 75/1964.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevate in riferimento agli artt. 3, 35, 36, 41, 42, 47 della Costituzione con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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