Corte costituzionale
Sentenza n. 36/1980
Corte cost., sent. 25 marzo 1980, n. 36
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 36/1980
- Data di deposito
- 25 marzo 1980
- Data di decisione
- 20 marzo 1980
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Arnaldo Maccarone
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1980:36
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 9844
Nella denunziata disposizione non e` ravvisabile la violazione dell'art. 3 Cost., non sussistendo alcuna irrazionale discriminazione, perche` il legislatore ha inteso ristabilire l'equilibrio nel rapporto tra le parti, in relazione all'avviamento dell'impresa, come fenomeno avente inerenza soprattutto all'immobile in cui la medesima viene esercitata, per evitare l'arricchimento senza giusta causa del locatore ed ha escluso i casi in cui prevale l'elemento personale, organizzativo e imprenditoriale, indipendentemente dalla sede. Non vi e` violazione dell'art. 41 Cost., potendo la liberta` di iniziativa economica privata essere condizionata per il perseguimento di fini sociali, purche` - come nella specie - non ne conseguano gravi ostacoli al suo esercizio. E' da escludere poi la violazione dell'art. 42 Cost., perche` non si verifica un'espropriazione, trattandosi della mera imposizione del pagamento di una somma di denaro tendente a garantire il corrispettivo dell'utilita` che l'onerato trarrebbe dall'immobile valorizzato dall'avviamento impressogli dal conduttore. Ne` vi e` infine, contrasto con l'art. 47 Cost., perche` la normativa censurata non incide in se` sul fenomeno del risparmio, costituendo una regolamentazione settoriale del godimento della proprieta`, ispirata a fini sociali ed economici. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 47 Cost. - dell'art. 34 L. 27 luglio 1978 n. 392).
Massima n. 9845
Nella determinazione degli onorari dei professionisti, e` legittimo tener conto di particolari finalita` sociali non in contrasto con la Costituzione. Finalita` che nella specie sono ravvisabili nella peculiare natura delle controversie, caratterizzate da limiti della materia e dall'incidenza della stessa in un settore particolarmente delicato della vita sociale. L'osservanza dei principi di cui agli artt. 35 e 36 Cost. nei confronti dei professionisti, va commisurata, inoltre, all'attivita` complessiva da essi dispiegata, indipendentemente dai singoli rapporti e dalle singole prestazioni. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 Cost. - dell'art. 57 L. 27 luglio 1978 n. 392 nella parte in cui detta norma prevede la riduzione alla meta` degli onorari di avvocato e procuratore nelle controversie locatizie devolute alla competenza del conciliatore). - cfr. S.n. 75/1964.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevate in riferimento agli artt. 3, 35, 36, 41, 42, 47 della Costituzione con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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