Corte costituzionale

Sentenza n. 188/1980

Corte cost., sent. 22 dicembre 1980, n. 188

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
188/1980
Data di deposito
22 dicembre 1980
Data di decisione
16 dicembre 1980
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alberto Malagugini
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1980:188

Norme oggetto del giudizio

  • art. 128, codice di procedura penale 1930
  • art. 125, codice di procedura penale 1930
  • art. 128, legge n. 848 del 4 agosto 1965
  • art. 128, legge n. 881 del 25 ottobre 1977

Parametri

Massime

Massima n. 11597

E` manifestamente infondata la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 125 e 128 c.p.p., in riferimento agli artt. 2 e 24 Cost., nella parte in cui impongono la difesa tecnica all'imputato che rifiuti qualsiasi assistenza. (Questione gia` dichiarata non fondata con S. n. 125 del 1979). - cfr. S.n. 125/79.

Massima n. 11598

L'imposizione della difesa tecnica nel processo penale non contrasta con l'art. 24 Cost. in relazione alle norme pattizie perche` esse hanno valore di legge ordinaria che non puo` essere assunta a parametro del giudizio di costituzionalita`; con gli artt. 10 e 11 della Costituzione perche` nelle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e del Patto internazionale dei diritti civili e politici non si rinvengono limitazioni della sovranita` dello Stato; con l'art. 2 Cost., perche` la norma tutela i diritti collegati inviolabili a specifiche norme costituzionali concernenti singoli diritti e garanzie; con l'art. 3 Cost. perche` l'autodifesa e` vietata a tutti (eccettuati gli imputati di reati c.d. bagatellari); con l'art. 21 Cost. perche` la liberta` di manifestazione del pensiero nel processo penale assume i contenuti e i limiti propri delle esigenze della difesa e come tale e` pienamente garantita.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 125 e 128 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 2 e 24 Cost. sollevata dal Pretore di Torino con l'ordinanza 30 novembre 1978;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 125 e 128 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 21 e 24 Cost. nonché agli artt. 6, n. 3 lett. c) della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e 14, n. 3 lett. d) del Patto internazionale sui diritti civili e politici sollevate dal G.I. del Tribunale di Monza, dalla Corte di Assise di Cuneo e dal Tribunale di Torino con le ordinanze indicate in epigrafe;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 125 e 128 cod. proc. pen. in riferimento all'art. 3 Cost. sollevata "incidentalmente" dal Tribunale di Torino con l'ordinanza 5 aprile 1979.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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