Corte costituzionale
Sentenza n. 188/1980
Corte cost., sent. 22 dicembre 1980, n. 188
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 188/1980
- Data di deposito
- 22 dicembre 1980
- Data di decisione
- 16 dicembre 1980
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alberto Malagugini
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1980:188
Norme oggetto del giudizio
- art. 128, codice di procedura penale 1930
- art. 125, codice di procedura penale 1930
- art. 128, legge n. 848 del 4 agosto 1965
- art. 128, legge n. 881 del 25 ottobre 1977
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 21, Costituzione
- art. 14, n.3 lett.d, patto internazionale dei diritti civili e politici
- art. 6, n.3 lett.c, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 10, Costituzione
- art. 11, Costituzione
Massime
Massima n. 11597
E` manifestamente infondata la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 125 e 128 c.p.p., in riferimento agli artt. 2 e 24 Cost., nella parte in cui impongono la difesa tecnica all'imputato che rifiuti qualsiasi assistenza. (Questione gia` dichiarata non fondata con S. n. 125 del 1979). - cfr. S.n. 125/79.
Massima n. 11598
L'imposizione della difesa tecnica nel processo penale non contrasta con l'art. 24 Cost. in relazione alle norme pattizie perche` esse hanno valore di legge ordinaria che non puo` essere assunta a parametro del giudizio di costituzionalita`; con gli artt. 10 e 11 della Costituzione perche` nelle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e del Patto internazionale dei diritti civili e politici non si rinvengono limitazioni della sovranita` dello Stato; con l'art. 2 Cost., perche` la norma tutela i diritti collegati inviolabili a specifiche norme costituzionali concernenti singoli diritti e garanzie; con l'art. 3 Cost. perche` l'autodifesa e` vietata a tutti (eccettuati gli imputati di reati c.d. bagatellari); con l'art. 21 Cost. perche` la liberta` di manifestazione del pensiero nel processo penale assume i contenuti e i limiti propri delle esigenze della difesa e come tale e` pienamente garantita.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 125 e 128 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 2 e 24 Cost. sollevata dal Pretore di Torino con l'ordinanza 30 novembre 1978;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 125 e 128 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 21 e 24 Cost. nonché agli artt. 6, n. 3 lett. c) della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e 14, n. 3 lett. d) del Patto internazionale sui diritti civili e politici sollevate dal G.I. del Tribunale di Monza, dalla Corte di Assise di Cuneo e dal Tribunale di Torino con le ordinanze indicate in epigrafe;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 125 e 128 cod. proc. pen. in riferimento all'art. 3 Cost. sollevata "incidentalmente" dal Tribunale di Torino con l'ordinanza 5 aprile 1979.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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