Corte costituzionale

Sentenza n. 143/1980

Corte cost., sent. 30 luglio 1980, n. 143

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
143/1980
Data di deposito
30 luglio 1980
Data di decisione
18 luglio 1980
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1980:143

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 3, legge n. 215 del 26 maggio 1978
  • art. 1, comma 1, legge n. 215 del 26 maggio 1978

Parametri

Massime

Massima n. 9966

La disposizione di cui all'art. 2112, primo comma, c.c., che garantisce la continuita` del rapporto di lavoro, salvo disdetta, in caso di trasferimento di azienda non costituisce un tipo di norma di ordine rafforzato (se non costituzionale) di fronte al quale dovrebbe soccombere la normativa che ha per oggetto le crisi aziendali e la mobilita` dei lavoratori. Non e` percio` fondata la questione di legittimita` costituzionale - sollevata con riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, comma primo, 35, 36, comma primo e 41, comma secondo - dell'art. 1, commi primo e terzo, d.l. 30 marzo 1978, n. 80, convertito con modificazioni nella l. 26 maggio 1978, n. 215, nella parte in cui prevede che la dichiarazione di crisi aziendale, anche se emessa anteriormente all'entrata in vigore del decreto stesso, opera gli stessi effetti della disdetta indicata nell'art. 2112, comma primo, c.c. nei confronti dei lavoratori che, in conseguenza del trasferimento dell'azienda, sono assunti alle dipendenze dell'acquirente, e dispone che, quando sia stato raggiunto un accordo tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative circa il trasferimento dell'azienda, e questo sia in atto, dalla dichiarazione dello stato di crisi aziendale consegue, nei confronti dei lavoratori che passano alle dipendenze dell'acquirente, la inoperativita` delle disposizioni di cui al comma primo dell'art. 2112 c.c.: e cio`, stante anche la diversita` di condizione in cui versano impresa sana ed impresa in crisi.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 1, commi primo e terzo, della legge 26 maggio 1978, n. 215, sollevata in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4 comma primo, 35, 36 comma primo, e 41 comma secondo, Cost. dal Pretore di Milano con la ordinanza 8 febbraio 1979.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

-BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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