Corte costituzionale
Sentenza n. 143/1980
Corte cost., sent. 30 luglio 1980, n. 143
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 143/1980
- Data di deposito
- 30 luglio 1980
- Data di decisione
- 18 luglio 1980
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1980:143
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 3, legge n. 215 del 26 maggio 1978
- art. 1, comma 1, legge n. 215 del 26 maggio 1978
Parametri
Massime
Massima n. 9966
La disposizione di cui all'art. 2112, primo comma, c.c., che garantisce la continuita` del rapporto di lavoro, salvo disdetta, in caso di trasferimento di azienda non costituisce un tipo di norma di ordine rafforzato (se non costituzionale) di fronte al quale dovrebbe soccombere la normativa che ha per oggetto le crisi aziendali e la mobilita` dei lavoratori. Non e` percio` fondata la questione di legittimita` costituzionale - sollevata con riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, comma primo, 35, 36, comma primo e 41, comma secondo - dell'art. 1, commi primo e terzo, d.l. 30 marzo 1978, n. 80, convertito con modificazioni nella l. 26 maggio 1978, n. 215, nella parte in cui prevede che la dichiarazione di crisi aziendale, anche se emessa anteriormente all'entrata in vigore del decreto stesso, opera gli stessi effetti della disdetta indicata nell'art. 2112, comma primo, c.c. nei confronti dei lavoratori che, in conseguenza del trasferimento dell'azienda, sono assunti alle dipendenze dell'acquirente, e dispone che, quando sia stato raggiunto un accordo tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative circa il trasferimento dell'azienda, e questo sia in atto, dalla dichiarazione dello stato di crisi aziendale consegue, nei confronti dei lavoratori che passano alle dipendenze dell'acquirente, la inoperativita` delle disposizioni di cui al comma primo dell'art. 2112 c.c.: e cio`, stante anche la diversita` di condizione in cui versano impresa sana ed impresa in crisi.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 1, commi primo e terzo, della legge 26 maggio 1978, n. 215, sollevata in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4 comma primo, 35, 36 comma primo, e 41 comma secondo, Cost. dal Pretore di Milano con la ordinanza 8 febbraio 1979.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
-BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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