Corte costituzionale
Sentenza n. 10/1980
Corte cost., sent. 30 gennaio 1980, n. 10
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 10/1980
- Data di deposito
- 30 gennaio 1980
- Data di decisione
- 25 gennaio 1980
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1980:10
Norme oggetto del giudizio
- art. 36, comma 3, legge della Regione Campania n. 11 del 16 marzo 1974
- legge della Regione Campania n. 52 del 9 settembre 1974
- art. 39, comma 2, legge della Regione Campania n. 11 del 16 marzo 1974
- art. 39, comma 1, legge della Regione Campania n. 11 del 16 marzo 1974
- art. 39, comma 3, legge della Regione Campania n. 11 del 16 marzo 1974
- art. 81, comma 4, legge della Regione Lazio n. 20 del 29 maggio 1973
- art. 76, comma 6, legge della Regione Lazio n. 20 del 29 maggio 1973
- legge della Regione Lazio n. 21 del 29 maggio 1973
- art. 81, comma 3, legge della Regione Lazio n. 20 del 29 maggio 1973
- art. 36, comma 6, legge della Regione Campania n. 11 del 16 marzo 1974
- art. 40, legge della Regione Lazio n. 20 del 29 maggio 1973
- art. 72, legge della Regione Lazio n. 20 del 29 maggio 1973
- art. 36, comma 5, legge della Regione Campania n. 11 del 16 marzo 1974
- art. 36, comma 2, legge della Regione Campania n. 11 del 16 marzo 1974
- art. 36, comma 4, legge della Regione Campania n. 11 del 16 marzo 1974
- art. 81, comma 6, legge della Regione Lazio n. 20 del 29 maggio 1973
- art. 40, comb.disp., legge della Regione Lazio n. 20 del 29 maggio 1973
- art. 81, legge della Regione Lazio n. 20 del 29 maggio 1973
Parametri
- art. 117, Costituzione
- art. 35, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 97, comma 1, Costituzione
- art. 36, Costituzione
- art. 97, comma 2, Costituzione
- disposizioni transitorie e finali, VIII, Costituzione
- art. 49, comma 2, lett. b, statuto regione Lazio
Massime
Massima n. 14841
Manifesta inammissibilita', per difetto di rilevanza, delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 76, sesto comma, ed 81, quarto comma, della legge 29 maggio 1973, n. 20, della Regione Lazio (come modificata dalla legge regionale 29 maggio 1973, n. 21), e degli artt. 36, terzo comma, e 39, primo, secondo e terzo comma, della legge 16 marzo 1974, n. 11, della Regione Campania (come modificata dalla legge regionale 9 settembre 1974, n. 52), denunziati - per quanto concerne lo stato giuridico e il trattamento economico previsto per i dipendenti statali trasferiti a dette regioni - in riferimento agli artt. 3, 35, 36, 97, primo e secondo comma, e 117 Cost..
Massima n. 14842
Al personale statale trasferito alla Regione, non e' dovuta la conservazione delle "posizioni di carriera" (VIII disp. trans. Cost., art. 17, legge n. 281 del 1970, art. 124 del d.P.R. n. 616 del 1977), essendo sufficiente che ad esso sia assicurata quel tanto di equivalenza - fra la posizione conseguente all'inquadramento nei ruoli regionali, rispetto alla posizione originaria - consentita dalle peculiari caratteristiche dell'ordinamento e della strutturazione degli uffici nella legislazione della Regione (nella specie, art. 81, terzo comma, della legge regione Lazio n. 20 del 1973). Atteso che, quanto al trattamento economico, detto personale non risulta essere stato svantaggiato, nei confronti di quello corrispondente rimasto inquadrato nei ruoli delle amministrazioni statali, spettando al medesimo un trattamento non inferiore a quello corrisposto presso l'ente di provenienza (artt. 3 e 4 legge regione Lazio n. 41 del 1977). (Non fondatezza, in riferimento all'VIII disp. transitoria della Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 40, 72, 81, terzo e sesto comma, della legge 29 maggio 1973, n. 20 della Regione Lazio, come modificata dalla legge regionale 29 maggio 1973, n. 21, e dell'art. 36, secondo, quarto, quinto e sesto comma, della legge 16 marzo 1974, n. 11, della Regione Campania, come modificata dalla legge regionale 9 settembre 1974, n. 52).
Massima n. 14844
In tema di pubblico impiego, mancando un'apposita legge-cornice in cui siano fissati ed eventualmente novati i principi fondamentali in materia, le norme principio cui deve attenersi la legislazione regionale, vanno ricavate non dal solo statuto degli impiegati civili dello Stato (d.P.R. n. 3 del 1957), ma da tutte le leggi statali succedutesi nel disciplinare i piu' vari rapporti d'impiego, facenti capo allo Stato-apparato, come anche agli altri enti pubblici, comprese le stesse Regioni. - S. n. 40/1972.
Massima n. 14846
Nel disciplinare lo stato giuridico dei dipendenti della regione e l'ordinamento dei rispettivi uffici, il legislatore regionale non e' vincolato ad adottare un modello organizzativo simile a quello dello Stato, al fine di conservare al personale statale trasferito "la sostanza della posizione raggiunta": cio', infatti, comprometterebbe le peculiarita' della Regione, costituite dal fatto che l'ordinamento degli uffici, in funzione del quale deve essere valutato lo stato giuridico dei dipendenti,si pone, almeno in sede logica, come un "prius" e non come un "posterius" (art. 118, primo e terzo comma, Cost., d.P.R. n. 616 del 1977). In particolare, la classificazione delle qualifiche funzionali puo' essere attuata discostandosi dal principio di "articolazione delle carriere in qualifiche" - di cui al d.P.R. n. 3 del 1957 - in conformita' alla linea di sviluppo dell'intero ordinamento del pubblico impiego, volto a ridurre le qualifiche in atto (art. 49, Statuto della Regione Lazio, art. 11, legge n. 249 del 1968, d.P.R. n. 1077 del 1970, artt. 15 e 16, legge n. 70 del 1975) dal quale infatti vanno ricavati i principi fondamentali cui in argomento, attenersi (v. massima precedente C). (Non fondatezza, in riferimento all'art. 117 Cost., della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 40 e 81 della legge Regione Lazio 29 maggio 1973, n. 20, come modificata dalla legge regionale 29 maggio 1973, n. 21).
Massima n. 14848
Non e' valutabile, in sede di giudizio di legittimita' costituzionale, secondo criteri desunti dalla scienza dell'amministrazione, se le qualifiche uniche per ciascuna carriera, introdotte dalla legge della Regione Lazio n. 20 del 1973, siano abbastanza articolate cosi' da potersi ritenere veramente "funzionali", in conformita' a quelle previste dall'art. 49, secondo comma, lett. b) dello Statuto della Regione, nelle quali - secondo il modello adottato, ben lontano da quello tradizionalmente proprio delle amministrazioni dello Stato - e' stabilita la suddivisione del ruolo organico del personale regionale. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 49, secondo comma, lett. b) dello Statuto della Regione Lazio, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 40 della legge regionale del 29 maggio 1973, n. 20, come modificata dalla successiva legge del 29 maggio 1973, n. 21).
Massima n. 14850
Non sono comparabili, ai fini del giudizio di eguaglianza, per mancanza di omogeneita' tra i due termini da raffrontare, il trattamento del personale rimasto inserito nei ruoli delle amministrazioni statali e quello del personale trasferito alle Regioni, ne' il principio costituzionale risulterebbe, nel caso, violato, stante l'autonomia legislativa regionale sull'ordinamento degli uffici e sullo stato giuridico dei relativi dipendenti (v. massima D). Del resto, il giudizio sulla giustizia delle leggi, in applicazione delle quali sono state attribuite le singole posizioni ai dipendenti regionali, inquadrati in una certa qualifica o livello, puo' effettuarsi nel giudizio di legittimita' costituzionale solo nei limiti delle violazioni del principio di eguaglianza, essendo garantita in detta sede, solo la posizione giuridica ed economica acquisita da ciascuno, senza riguardo alle rispettive posizioni di altri dipendenti. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 81, terzo, quarto e sesto comma, della legge della Regione Lazio del 29 maggio 1973, n. 20 - come modificata dalla successiva legge in pari data, n. 21 - e degli artt. 36, terzo comma, e 39, primo, secondo e terzo comma, della legge della Regione Campania del 16 marzo 1974, n. 11 - come modificata dalla successiva legge del 9 settembre 1974, n. 52 -). - S. n. 27/1978.
Massima n. 14852
Il principio della tutela del lavoro "in tutte le sue forme ed applicazioni" ha portata troppo ampia perche' da esso possano essere desunti criteri di risoluzione degli specifici problemi del pubblico impiego regionale, inerenti all'assegnazione del personale statale trasferito entro i ruoli organici di date regioni a statuto ordinario. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 35 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 40, 72, 81, terzo e sesto comma, della legge 29 maggio 1973, n.20, della Regione Lazio, come modificata dalla legge regionale 29 maggio 1973, n. 21, e dell'art. 36, secondo, quarto, quinto e sesto comma, della legge 16 marzo 1974, n. 11, della Regione Campania, come modificata dalla legge regionale 9 settembre 1974, n. 52). - S. nn. 22/1967, 10/1970 e 98/1973.
Massima n. 14853
Il principio costituzionale secondo cui la retribuzione deve essere proporzionata "alla quantita' e qualita'" del lavoro prestato (art. 36 Cost.), e' volto solo ad assicurare che nell'ambito dei vari rapporti di lavoro, comunque strutturati, non vi siano sproporzioni cosi' gravi da ledere il principio stesso, le quali, nel caso di trasferimento di dipendenti statali alla Regione, sono da evidenziarsi comparando, oltre ai dipendenti regionali, ingiustamente privilegiati nell'inquadramento, anche quelli meno favoriti che esercitino analoghe funzioni, sia presso la Regione che presso altri enti pubblici. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 36 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 40, 72 e 81, terzo e sesto comma, della legge regione Lazio del 29 maggio 1973, n. 20 - come modificata dalla legge regionale in pari data, n. 21 - denunziati in quanto, prevedendo qualifiche uniche per ciascuna carriera, non assicurerebbero "la migliore valutazione dei meriti e delle capacita' individuali").
Massima n. 14854
Il sistema delle qualifiche o livelli funzionali previsto dalle leggi regionali del Lazio n. 20 del 1973 e Campania n. 11 del 1974, sebbene semplificato all'estremo, non e' arbitrario o manifestamente irragionevole, rispetto al fine indicato dall'art. 97 Cost., in quanto presenta il vantaggio di attuare, da un lato la perequazione retributiva per classi di prestazioni considerate omogenee o affini e dall'altro la mobilita' del personale inquadrato nel medesimo livello o nella medesima qualifica funzionale. Il sistema, peraltro, non lede neanche il principio di imparzialita' dell'amministrazione, non essendo in contrasto con il principio di eguaglianza (v. massima F). (Non fondatezza - in riferimento all'art. 97, primo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 40, 72, 76, sesto comma, e 81, terzo, quarto e sesto comma, della legge della Regione Lazio del 29 maggio 1973, n. 20, come modificata dalla legge regionale in pari data n. 21, nonche' degli artt. 36, secondo terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge della Regione Campania del 16 marzo 1974, n. 11, come modificata dalla legge regionale del 9 settembre 1974, n. 52).
Massima n. 14855
Nel giudizio di legittimita' costituzionale l'art. 97, secondo comma, Cost., non puo' venire in diretta considerazione se le controversie instaurate dinanzi al giudice "a quo" non abbiano per oggetto l'avvenuto o il mancato conferimento di determinate attribuzioni. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 97, secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 40, 72, 76, sesto comma, e 81, terzo, quarto e sesto comma, della legge della Regione Lazio del 29 maggio 1973, n. 20, come modificata dalla legge regionale in pari data n. 21, nonche' degli artt. 36, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge della Regione Campania del 16 marzo 1974, n. 11, come modificata dalla legge regionale del 9 settembre 1974, n. 52).
Massima n. 14856
Nel caso di enti costretti a misurarsi con i problemi del loro primo impianto, come le Regioni di diritto comune al tempo della loro entrata in funzione, non determinano illegittimita' costituzionale eventuali carenze e lacune delle rispettive normative che in altre circostanze potrebbero apparire abnormi, quali, nella specie, il non aver definito le attribuzioni e le responsabilita' corrispondenti ad ogni "status" dei propri impiegati, avendo provveduto a regolare il trattamento del personale senza aver predisposto il relativo assetto delle funzioni e degli uffici. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 97, secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 40, 72, 81, terzo e sesto comma, della legge 29 maggio 1973, n. 20, della Regione Lazio, come modificata dalla legge regionale 29 maggio 1973, n. 21, e dell'art. 36, secondo, quarto, quinto e sesto comma, della legge 16 marzo 1974, n. 11, della Regione Campania, come modificata dalla legge regionale 9 settembre 1974, n. 52).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 76, sesto comma, ed 81, quarto comma, della legge 29 maggio 1973, n. 20, della Regione Lazio (come modificata dalla legge regionale 29 maggio 1973, n. 21), e degli artt. 36, terzo comma, e 39, primo, secondo e terzo comma, della legge 16 marzo 1974, n. 11, della Regione Campania (come modificata dalla legge regionale 9 settembre 1974, n. 52), rispettivamente sollevate dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio, in riferimento agli artt. 3,35,36, 97, primo e secondo comma, 117 Cost., e dal tribunale amministrativo regionale per la Campania, in riferimento agli articoli 3 e 97, primo e secondo comma, Cost.;
b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 40, 72, 81, terzo e sesto comma, della legge 29 maggio 1973, n. 20, della Regione Lazio (come modificata dalla legge regionale 29 maggio 1973, n. 21), e dell'art. 36, secondo, quarto, quinto e sesto comma, della legge 16 marzo 1974, n. 11, della Regione Campania (come modificata dalla legge regionale 9 settembre 1974, n. 52), rispettivamente sollevate dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio, in riferimento agli artt. 3, 35, 36, 97, primo e secondo comma, 117 Cost., nonché alla VIII disp. trans. Cost. ed all'art. 49, secondo comma, lett. b), dello Statuto della Regione Lazio, e dal tribunale amministrativo regionale per la Campania, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 35, primo comma, 97, primo e secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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