Corte costituzionale
Sentenza n. 48/1979
Corte cost., sent. 18 giugno 1979, n. 48
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 48/1979
- Data di deposito
- 18 giugno 1979
- Data di decisione
- 12 giugno 1979
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Brunetto Bucciarelli Ducci
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1979:48
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 804 del 9 agosto 1967
Parametri
Massime
Massima n. 9426
L'ordinamento italiano si e` adeguato, ancor prima dell'entrata in vigore della Costituzione, alla norma di diritto internazionale, generalmente riconosciuta, che ha sancito l'obbligo degli Stati di riconoscere reciprocamente ai propri rappresentanti diplomatici l'immunita` dalla giurisdizione civile, anche per gli atti posti in essere quali privati individui. Tale immunita` implica una deroga alla giurisdizione non incompatibile con gli artt. 2, 3, 10, 11, 24 e 102 Cost., in quanto necessaria a garantire l'espletamento della missione diplomatica, istituto imprescindibile del diritto internazionale, dotato anche di garanzia costituzionale, come risulta dall'art. 87 della Costituzione, secondo cui il Presidente della Repubblica "accredita e riceve i rappresentanti diplomatici". (In applicazione di detto principio e` stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 24 e 102 Cost., la questione di legittimita` costituzionale concernente l'immunita` diplomatica dalla giurisdizione civile dello Stato accreditatario, previsto dall'art. 2 della L. 9 agosto 1967, n. 804, nella parte in cui da` esecuzione all'art. 31, paragrafi I e III della Convenzione di Vienna 18 aprile 1961).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale concernente l'immunità diplomatica dalla giurisdizione civile dello Stato accreditatario (art. 2 della legge 9 agosto 1967, n. 804, nella parte in cui dà esecuzione all'art. 31, paragrafi 1 e 3 della Convenzione di Vienna 18 aprile 1961), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 10, secondo comma, 11, 24, primo comma, 102, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza del tribunale di Roma in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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