Corte costituzionale

Sentenza n. 48/1979

Corte cost., sent. 18 giugno 1979, n. 48

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
48/1979
Data di deposito
18 giugno 1979
Data di decisione
12 giugno 1979
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Brunetto Bucciarelli Ducci
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1979:48

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge n. 804 del 9 agosto 1967

Parametri

Massime

Massima n. 9426

L'ordinamento italiano si e` adeguato, ancor prima dell'entrata in vigore della Costituzione, alla norma di diritto internazionale, generalmente riconosciuta, che ha sancito l'obbligo degli Stati di riconoscere reciprocamente ai propri rappresentanti diplomatici l'immunita` dalla giurisdizione civile, anche per gli atti posti in essere quali privati individui. Tale immunita` implica una deroga alla giurisdizione non incompatibile con gli artt. 2, 3, 10, 11, 24 e 102 Cost., in quanto necessaria a garantire l'espletamento della missione diplomatica, istituto imprescindibile del diritto internazionale, dotato anche di garanzia costituzionale, come risulta dall'art. 87 della Costituzione, secondo cui il Presidente della Repubblica "accredita e riceve i rappresentanti diplomatici". (In applicazione di detto principio e` stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 24 e 102 Cost., la questione di legittimita` costituzionale concernente l'immunita` diplomatica dalla giurisdizione civile dello Stato accreditatario, previsto dall'art. 2 della L. 9 agosto 1967, n. 804, nella parte in cui da` esecuzione all'art. 31, paragrafi I e III della Convenzione di Vienna 18 aprile 1961).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale concernente l'immunità diplomatica dalla giurisdizione civile dello Stato accreditatario (art. 2 della legge 9 agosto 1967, n. 804, nella parte in cui dà esecuzione all'art. 31, paragrafi 1 e 3 della Convenzione di Vienna 18 aprile 1961), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 10, secondo comma, 11, 24, primo comma, 102, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza del tribunale di Roma in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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