Corte costituzionale

Sentenza n. 41/1979

Corte cost., sent. 1° giugno 1979, n. 41

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
41/1979
Data di deposito
1° giugno 1979
Data di decisione
25 maggio 1979
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1979:41

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 9911

Poiche` il corso delle prescrizioni brevi e presuntive durante il rapporto di lavoro e` subordinato alla stabilita` del rapporto medesimo, e d'altra parte l'accertamento delle condizioni di detta stabilita` (annullamento dell'avvenuto licenziamento e completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimante cessare) e` riservato al giudice della controversia di lavoro, deve ritenersi inammissibile la questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 36 e 38, secondo comma, Cost., degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c., gia` dichiarati parzialmente illegittimi dalla Corte cost. con sentenza n. 63 del 1966. - cfr. S. nn. 63/1966, 143/1969, 174/1972, 115/1975, 40/1979.

Massima n. 9912

Quando si tratti di diritti del lavoratore - come quello alla qualifica - non aventi carattere immediatamente retributivo, prospettati come autonomi rispetto agli altri beni tutelati dall'art. 36 Cost. - disposizione sulla quale e` stata fondata la dichiarazione di parziale incostituzionalita` dell'art. 2946 c.c. (sent. n. 63 del 1966) - la previsione del decorso della prescrizione decennale in costanza dal rapporto di lavoro, contenuta in tale disposizione, non viola gli artt. 3, 24 e 38, secondo comma, Cost. (Infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di l. c. del citato art. 2946 c.c.). - cfr. S. nn. 63/1966, 143/1969, 174/1972, 115/1975, 40/1979.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c., già dichiarati parzialmente illegittimi, sollevata dal pretore di Ascoli Piceno con l'ordinanza 7 giugno 1976 in riferimento agli artt. 3, comma secondo, 36, 38, comma secondo, della Costituzione;

2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2946 C.C., nella parte in cui consente la decorrenza della prescrizione durante il rapporto di lavoro, relativamente a diritti del lavoratore non aventi carattere immediatamente retributivo, sollevata con la ordinanza 7 giugno 1976 dal pretore di Ascoli Piceno in riferimento agli artt. 3, comma secondo, 36 e 38, comma secondo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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