Corte costituzionale
Sentenza n. 41/1979
Corte cost., sent. 1° giugno 1979, n. 41
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 41/1979
- Data di deposito
- 1° giugno 1979
- Data di decisione
- 25 maggio 1979
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1979:41
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 9911
Poiche` il corso delle prescrizioni brevi e presuntive durante il rapporto di lavoro e` subordinato alla stabilita` del rapporto medesimo, e d'altra parte l'accertamento delle condizioni di detta stabilita` (annullamento dell'avvenuto licenziamento e completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimante cessare) e` riservato al giudice della controversia di lavoro, deve ritenersi inammissibile la questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 36 e 38, secondo comma, Cost., degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c., gia` dichiarati parzialmente illegittimi dalla Corte cost. con sentenza n. 63 del 1966. - cfr. S. nn. 63/1966, 143/1969, 174/1972, 115/1975, 40/1979.
Massima n. 9912
Quando si tratti di diritti del lavoratore - come quello alla qualifica - non aventi carattere immediatamente retributivo, prospettati come autonomi rispetto agli altri beni tutelati dall'art. 36 Cost. - disposizione sulla quale e` stata fondata la dichiarazione di parziale incostituzionalita` dell'art. 2946 c.c. (sent. n. 63 del 1966) - la previsione del decorso della prescrizione decennale in costanza dal rapporto di lavoro, contenuta in tale disposizione, non viola gli artt. 3, 24 e 38, secondo comma, Cost. (Infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di l. c. del citato art. 2946 c.c.). - cfr. S. nn. 63/1966, 143/1969, 174/1972, 115/1975, 40/1979.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c., già dichiarati parzialmente illegittimi, sollevata dal pretore di Ascoli Piceno con l'ordinanza 7 giugno 1976 in riferimento agli artt. 3, comma secondo, 36, 38, comma secondo, della Costituzione;
2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2946 C.C., nella parte in cui consente la decorrenza della prescrizione durante il rapporto di lavoro, relativamente a diritti del lavoratore non aventi carattere immediatamente retributivo, sollevata con la ordinanza 7 giugno 1976 dal pretore di Ascoli Piceno in riferimento agli artt. 3, comma secondo, 36 e 38, comma secondo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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