Corte costituzionale
Sentenza n. 100/1979
Corte cost., sent. 1° agosto 1979, n. 100
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 100/1979
- Data di deposito
- 1° agosto 1979
- Data di decisione
- 12 luglio 1979
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1979:100
Norme oggetto del giudizio
- art. 18, decreto del Presidente della Repubblica n. 1035 del 30 dicembre 1972
- art. 17, decreto del Presidente della Repubblica n. 1035 del 30 dicembre 1972
- art. 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 1035 del 30 dicembre 1972
- art. 16, decreto del Presidente della Repubblica n. 1035 del 30 dicembre 1972
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 8, lett.g, legge n. 865 del 22 ottobre 1971
- art. 102, comma 2, Costituzione
- art. 102, Costituzione
- art. 25, comma 1, Costituzione
- art. 24, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 9555
In una controversia, avente ad oggetto un provvedimento di revoca dell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica - fondato sulla circostanza che l'assegnatario fruisca di un reddito annuo complessivo superiore di un quinto al limite massimo previsto per conseguire il beneficio - difetta di rilevanza la questione di legittimita` costituzionale di norme che concernono ipotesi di cause risolutive diverse dalla revoca delle assegnazioni medesime, quali la decadenza o l'annullamento del titolo abilitativo ovvero il rilascio degli alloggi occupati senza titolo. Parimenti irrilevante e` la questione di legittimita` costituzionale di una norma che rinvii ad altra disposizione solo per definire l'efficacia esecutiva dei provvedimenti amministrativi, perche` il nesso di pregiudizialita` ai fini del giudizio a quo sussiste nei confronti della sola norma di rinvio, che concerne appunto le ipotesi di revoca, e non invece nei confronti della norma richiamata, che di per se stessa attiene alle ipotesi di decadenza dall'assegnazione. (Inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 11, 16, 17 e 18 e dell'art. 11, comma dodici, del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035.
Massima n. 9556
La disciplina delegata in tema di revoca dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero di rilascio dell'alloggio non ha esorbitato dall'oggetto della delega conferita con disposizione molto comprensiva, che ricalca norme preesistenti sulla efficacia di titolo esecutivo di siffatti provvedimenti, avendo dovuto il legislatore delegato tenere conto, nel ridisciplinare i decreti di revoca o di rilascio degli alloggi, delle disposizioni legislative, (legge 3 maggio 1967 n. 317, art. 9; r.d. 14 aprile 1910 n. 639, art. 2) anch'esse preesistenti alla delega, innovative del regime delle ingiunzioni amministrative, la cui esecutorieta` veniva in precedenza fatta dipendere dal visto pretorile. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 17 e 18 del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035, in riferimento all'art. 76 Cost.).
Massima n. 9557
La legge delegata in materia di revoca dell'assegnazione o di rilascio di alloggi di edilizia residenziale pubblica non ha illegittimamente attribuito ai Presidenti degli I.A.C.P. vere e proprie funzioni giurisdizionali. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 17 e 18 del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035, in riferimento all'art. 102, comma secondo, Cost.. - cfr. O. n. 26/1971
Massima n. 9558
Non si pongono in contrasto con il principio di uguaglianza gli artt. 16, 17 e 18 del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035, ove si aderisca alla tesi, peraltro controversa in dottrina e in giurisprudenza, secondo cui le richiamate norme implicitamente devolverebbero al giudice amministrativo le controversie relative all'annullamento o alla revoca dell'assegnazione di alloggi ovvero al rilascio degli stessi occupati senza titolo, restando invece devolute al giudice ordinario quelle relative alla ipotesi di decadenza per omessa occupazione dell'alloggio, perche` l'art. 11 del medesimo d.P.R. nei commi successivi a quello (comma dodicesimo) espressamente richiamato dalle citate disposizioni, disciplinando la giurisdizione e gli speciali poteri pretorili in ordine alla decadenza dalle assegnazioni, ha una portata piu` ampia di quella testualmente desumibile dalla formulazione e dalla collocazione dei commi stessi; sicche`, alla stregua dell'interpretazione data dalla Cassazione, identico risulta il regime dei ricorsi dell'assegnatario o dell'occupante avverso i decreto di annullamento, di revoca, di rilascio o di decadenza, per quanto attiene all'attribuzione della giurisdizione all'AGO. La conclusione non e` diversa anche seguendo l'opposta tesi interpretativa secondo cui i provvedimenti di annullamento o di revoca delle assegnazioni o di rilascio degli alloggi occupati senza titolo, incidono su posizioni di interesse legittimo poiche` riguardano i presupposti dell'assegnazione discrezionalmente valutati dall'autorita` amministrativa sulla base delle risultanze del relativo procedimento, con conseguente devoluzione delle relative controversie al giudice amministrativo (nell'ambito della giurisdizione generale di legittimita` ovvero della giurisdizione esclusiva in quanto rientranti nel genus delle concessioni). Infatti la pretesa che spetti al giudice ordinario la tutela delle posizioni di interesse legittimo o di altre posizioni soggettive di competenza del giudice amministrativo e` smentita dai chiari disposti dell'art. 113 comma primo e, principalmente, dell'art. 103 comma primo Cost.; ne` e` sostenibile che la tutela offerta dalla giurisdizione ordinaria sarebbe maggiormente efficace ed immediata, sol che si abbia riguardo al potere di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati attribuito in via generale al giudice amministrativo e del quale il giudice ordinario e` dotato soltanto in particolari ipotesi. Pertanto la devoluzione al giudice amministrativo delle controversie in materia di revoca delle assegnazione o di rilascio degli alloggi non lede il diritto di agire in giudizio; e nemmeno si pone in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge, quasi che per tale debba intendersi solo il Pretore ad esclusione del giudice amministrativo. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 16, 17 e 18 del d.P.R. 30 dicembre 1072 n. 1035 in riferimento agli artt. 3, 24, comma primo, 25 comma primo, e 102 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, 16 e 18, nonché la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 dodicesimo comma del d.P.R. 30 dicembre 1972. n. 1035, rispettivamente sollevate dai Pretori di Grosseto e di Trivento, con le ordinanze indicate in epigrafe;
2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, in riferimento all'art. 102 secondo comma Cost., sollevata dal Pretore di Grosseto con l'ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, 17 e 18 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, in riferimento agli artt. 3,24 primo comma, 25 primo comma, 76 e 102 primo comma Cost., sollevate dai Pretori di Castelnuovo Garfagnana, di Carrara, di Massa Marittima, di Grosseto, di Potenza, di Brescia, di Trivento e di Mestre, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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