Corte costituzionale
Sentenza n. 10/1979
Corte cost., sent. 10 maggio 1979, n. 10
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 10/1979
- Data di deposito
- 10 maggio 1979
- Data di decisione
- 4 maggio 1979
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Arnaldo Maccarone
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1979:10
Norme oggetto del giudizio
- art. 421, comma 2, codice di procedura civile
- art. 424, codice di procedura civile
- art. 416, ultimo co., codice di procedura civile
- art. 431, comma 1, codice di procedura civile
- art. 420, comma 1, codice di procedura civile
- art. 431, ultimo co., codice di procedura civile
- art. 420, ultimo co., codice di procedura civile
Parametri
Massime
Massima n. 11466
Sussiste la rilevanza della questione di legittimita` costituzionale di una norma solo se di essa debba farsi concreta applicazione, non bastando la generica possibilita` che la norma stessa venga applicata nel corso del giudizio, ove si verifichino le condizioni necessarie per la sua applicazione. (Inammissibilita` - per difetto di rilevanza - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 416 ultimo comma, 420 primo e ultimo comma, 421, terzo comma, 424 e 431, primo e ultimo comma - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - in quanto le norme denunziate determinerebbero un irragionevole disparita` tra le parti nel processo del lavoro, in danno del convenuto - datore di lavoro, incidendo altresi` sull'imparzialita` dell'organo giudicante -). - Cfr. S.n. 19/1974; 110/1974; 13/1977; 16/1977; 17/1977.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 416, ultimo comma, 420, primo e ultimo comma, 421, secondo comma, 424, 431, primo e ultimo comma, del codice di procedura civile, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione dal giudice del lavoro presso il tribunale di Chiavari con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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