Corte costituzionale

Ordinanza n. 150/1979

Corte cost., ord. 14 dicembre 1979, n. 150

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
150/1979
Data di deposito
14 dicembre 1979
Data di decisione
7 dicembre 1979
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonino de Stefano
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1979:150

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 1, decreto-legge n. 580 del 1° ottobre 1973
  • art. 4, comma 3, decreto-legge n. 580 del 1° ottobre 1973
  • legge n. 766 del 30 novembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 14468

Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, commi primo e terzo, d.l. 1 ottobre 1973, n. 580 (nel testo che risulta dalla legge di conversione 30 novembre 1973, n. 766), nella parte in cui - in asserito contrasto con gli artt. 3, comma primo, 34, comma primo, 35, comma primo, 51, comma primo, e 97, comma primo, Cost. -, limitando all'anno accademico 1974-75 la maturazione del triennio di anzianita' d'insegnamento universitario, al fine di acquisire la "stabilizzazione" nell'incarico, dette norme consentivano tale possibilita' a coloro che fossero gia' incaricati nell'anno accademico 1972-73, ma non anche a coloro che nello stesso anno (e sempre anteriormente all'entrata in vigore del provvedimento) fossero stati soltanto proposti per un incarico per il successivo anno 1973-74, pur avendo inteso estendere il medesimo diritto anche a quest'ultima categoria, postoche': il riferimento al terzo comma del citato art. 4 va rettamente inteso come fatto al quarto comma del testo attualmente in vigore, per effetto della legge di conversione che dopo il primo comma ne ha inserito, nel testo originario, altri due, nonche' della sentenza della Corte, che del secondo di questi ultimi ha dichiarato la illegittimita' costituzionale; nel corso dei giudizi di costituzionalita' e' sopravvenuto il d.l. 23 dicembre 1978, n. 817, il quale, con il quindicesimo comma del suo articolo unico, nel testo sostituito con la legge di conversione 19 febbraio 1979, n. 54, ha sancito che "il disposto di cui al primo comma dell'art. 4 del d.l. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, si estende ai professori incaricati di insegnamento ufficiale... in servizio nell'anno accademico 1978-79 e che abbiano maturato o maturino in anni accademici successivi tre anni di anzianita' di insegnamento", per cui si rende necessario accertare, alla stregua della nuova normativa, se la sollevata questione sia tuttora rilevante. - S. n. 110/1975, che ha dichiarato la illegittimita' costituzionale del terzo comma dell'art. 4 del d.l. 1 ottobre 1973, n. 580, nel testo modificato dalla legge di conversione 30 novembre 1973, n. 766.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti ai giudici indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 dicembre 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI- LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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