Corte costituzionale
Ordinanza n. 105/1979
Corte cost., ord. 1° agosto 1979, n. 105
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 105/1979
- Data di deposito
- 1° agosto 1979
- Data di decisione
- 12 luglio 1979
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1979:105
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, regio decreto legge n. 636 del 14 aprile 1939
- legge n. 1272 del 6 luglio 1939
Parametri
Massime
Massima n. 14457
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272), nella parte in cui - in asserito contrasto con gli artt. 3, 4, 10, comma primo, 37, comma primo, e 38, comma secondo, Cost. - viene consentito al datore di lavoro di licenziare le lavoratrici cinquantacinquenni, e non al conseguimento del sessantesimo anno di eta' come previsto per i lavoratori, posto che, nella specie: viene in discussione, anche se non ne e' fatta menzione nell'ordinanza di rinvio, l'applicabilita' della legge 604/1966, la quale dispone, all'art. 11, che il datore di lavoro impieghi piu' di trentacinque dipendenti, ma questa consistenza non e' stata verificata in alcuna delle tre controversie in cui e' sorto l'incidente di costituzionalita'; le clausole collettive e l'uso aziendale, richiamati in combinazione con la norma denunciata, nulla aggiungono a quanto statuisce il detto art. 11; l'art. 4 della sopravvenuta legge 9 dicembre 1977, n. 903, non si limita ad offrire alle lavoratrici, che pur siano in possesso dei requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, la opzione di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di eta' previsti per gli uomini, previa comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione medesima (comma primo), ma soggiunge che per le lavoratrici, che alla data di entrata in vigore della legge (18 dicembre 1977) prestino ancora attivita' lavorativa pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla detta pensione, si prescinde dall'onere della comunicazione al datore di lavoro (comma secondo). - O. nn. 104/1979; 106/1979; 107/1979 e 108/1979.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i tre procedimenti;
ordina la restituzione degli atti al pretore di Milano, che con le ordinanze 4 ottobre 1976, 13 aprile e 25 ottobre 1977, ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636.
CosI deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO
ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze