Corte costituzionale

Sentenza n. 74/1978

Corte cost., sent. 20 luglio 1978, n. 74

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
74/1978
Data di deposito
20 luglio 1978
Data di decisione
13 luglio 1978
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Arnaldo Maccarone
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1978:74

Norme oggetto del giudizio

  • art. 29, regio decreto n. 1364 del 12 ottobre 1933
  • art. 4, legge n. 691 del 13 ottobre 1969

Parametri

Massime

Massima n. 9551

Il R.D. 12 ottobre 1933 n. 1364, che approva il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti e` stato emanato nell'esercizio di una potesta` legislativa, sia pure anomala, conferita al potere esecutivo con l'art. 32 della l. 3 aprile 1933 n. 255; pertanto il detto decreto, avendo forza di legge, e` soggetto al sindacato di costituzionalita` da parte della Corte costituzionale (Ammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 29 del R.D. 12 ottobre 1933 n. 1364, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 101, comma secondo, 107, comma terzo, 108, comma secondo, Cost.).

Massima n. 9552

L'art. 29 del R.D. 12 ottobre 1933 n. 1364 e l'art. 4 della l. 13 ottobre 1969 n. 691, i quali prevedono la compilazione di rapporti informativi annuali sulla attivita` dei referendari e primi referendari della Corte di conti e la loro integrale comunicazione agli interessati, non limitano il diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost., poiche` tali rapporti sono impugnabili in sede giurisdizionale con i mezzi e le forme stabiliti dalle disposizioni relative ai ricorsi del personale della Corte dei conti. Ne` e` in contrasto con il rilevato parametro costituzionale che il ricorso sia esperibile per motivi di legittimita` e non anche di merito, perche` il legislatore puo` legittimamente disciplinare i mezzi di tutela dei diritti e degli interessi legittimi ampliando o restringendo le relative facolta`, in funzione delle peculiari caratteristiche dei diversi tipi di procedimento e dei superiori interessi di giustizia cui sono rispettivamente preordinate. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 29 del R.D. 12 ottobre 1933 n. 1364 e dell'art. 4 della l. 13 ottobre 1969 n. 691 in riferimento all'art. 24, primo comma, Cost.).

Massima n. 9553

Le norme costituzionali che assicurano l'indipendenza dei magistrati comportano il riconoscimento di una posizione di assoluta parificazione dei magistrati solo per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni giurisdizionali, ma non per quel che concerne la posizione che essi assumono, fuori di quelle funzioni, nell'ordinamento giudiziario. Il rapporto informativo annuale, previsto per i referendari e primi referendari della Corte dei conti, va considerato non gia` come espressione di un potere gerarchico idoneo a influire sul contenuto delle decisioni dei singoli magistrati, ma come mero strumento di valutazione delle attitudini professionali dei predetti, a garanzia del miglior andamento dell'attivita` cui essi sono preposti. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 29 del R.D. 12 ottobre 1933 n. 1364 e dell'art. 4 della L. 13 ottobre 1969 n. 691, in riferimento agli artt. 101, comma secondo, 107, comma terzo, 108, comma secondo, Cost.).

Massima n. 9554

La disciplina normativa, che prevede la compilazione di rapporti informativi annuali nei confronti dei referendari e dei primi referendari della Corte dei conti, non determina una disparita` di trattamento tra tali magistrati ed altri magistrati per i quali non e` prevista la redazione di analoghi rapporti informativi, poiche` la tutela del razionale principio di uguaglianza in tema di rapporti informativi va coordinata con la salvaguardia dei sistemi di valutazione dei magistrati della Corte dei conti ai fini della progressione nelle funzioni. Spetta comunque al legislatore valutare se la parita` di trattamento tra le varie categorie di magistrati della Corte dei conti non sarebbe piu` compiutamente assicurata da un globale riesame della progressione nelle funzioni,con particolare riguardo alle modalita` temporali di redazione dei rapporti informativi. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 29 R.D. 12 ottobre 1933 n. 1364 e dell'art. 4 L. 13 ottobre 1969 n. 691, in riferimento all'art. 3, Cost.). cfr. Sent. n. 1/78.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29 R.D. 12 ottobre 1933, n. 1364 (Regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti) e dell'art. 4 legge 13 ottobre 1969, n. 691 (Norme integrative della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, relativa alla Corte dei conti) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, comma primo, 101, comma secondo, 107, comma terzo, e 108, comma secondo, della Costituzione, dalle sezioni riunite della Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1978.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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