Corte costituzionale

Sentenza n. 139/1977

Corte cost., sent. 6 dicembre 1977, n. 139

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
139/1977
Data di deposito
6 dicembre 1977
Data di decisione
30 novembre 1977
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alberto Malagugini
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1977:139

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, legge n. 103 del 14 aprile 1975
  • art. 4, legge n. 103 del 14 aprile 1975

Parametri

Massime

Massima n. 8952

Gli artt. 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, recante norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva, definiscono la disciplina dell'accesso in senso proprio (fatto poi oggetto del regolamento pubblicato nella G.U. del 15 maggio 1976, n. 128) al mezzo radiotelevisivo - al quale soltanto sono riservati i tempi minimi, predeterminati in proporzione al totale delle ore di programmazione televisiva e radiofonica (distintamente per la diffusione nazionale e per quella regionale), per apposite trasmissione consentite a partiti e gruppi politici, religiosi, culturali, etnici, linguistici e di rilevante interesse sociale -, nonche' (art. 4, comma primo cpv. 3) del diritto di partecipazione alle trasmissioni radiofoniche e televisive preordinate agli interventi ufficiali dei partiti italiani (conferenze stampa, tribuna politica, elettorale, sindacale). In particolare, dette disposizioni attribuiscono alla "Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi" la regolamentazione della partecipazione alle tribune, nonche' alla "Sottocommissione parlamentare per l'accesso" la decisione sulle richieste di partiti e gruppi, di accesso alle trasmissioni radiotelevisive loro destinate. Da cio' deriva che soltanto nei casi in cui si facciano valere tali diritti possono trovare applicazione le norme suindicate, che altrimenti non sono invocabili in sede giudiziaria esulando dal thema decidendum. Sono pertanto inammissibili - per difetto di rilevanza - le questioni di legittimita' costituzionale dei succitati articoli - nella parte in cui, disciplinando l'accesso alla radiotelevisione di partiti e gruppi, nonche' la partecipazione dei partiti alle tribune, non considerano la posizione soggettiva di cui gli stessi sono portatori come diritto soggettivo perfetto, e conseguentemente escludono la tutela giurisdizionale di detta posizione - proposte in procedimenti pretorili promossi in via cautelativa e di urgenza ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., dal Comitato promotore del referendum abrogativo delle norme del codice penale in materia di aborto e dal Partito radicale, in cui gli stessi istanti escludevano che le loro domande tendessero all'ammissione all'accesso in senso proprio, ed in cui la comunicazione del Presidente della Commissione parlamentare di rigetto della richiesta di partecipazione al ciclo di trasmissioni di tribuna politica relativo all'ultima parte dell'anno 1975, avanzata dal Partito radicale, conduceva di per se', secondo la stessa ordinanza di rimessione, a non fare applicazione della norma della quale veniva denunziata l'illegittimita' costituzionale; questioni sollevate in riferimento agli artt. 21, 24, 43 e 113 Cost., e in via subordinata anche con riguardo all'art. 102 (ove si ritenessero di natura giurisdizionale le funzioni della Commissione parlamentare summenzionata) ed agli artt. 55 e segg., in relazione all'art. 6 del regolamento della predetta Commissione parlamentare (ove quest'ultima fosse considerata soggeto giuridico autonomo e distinto dal Parlamento). Cfr.: sentt. nn. 59 del 1960 e 225 del 1974.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (recante norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva) sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal pretore di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze