Corte costituzionale

Sentenza n. 13/1977

Corte cost., sent. 14 gennaio 1977, n. 13

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
13/1977
Data di deposito
14 gennaio 1977
Data di decisione
4 gennaio 1977
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giulio Gionfrida
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1977:13

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 8681

E' da escludere che gli artt. 414 e 416 cod. proc. civ., come modificati dall'art. 1 della legge n. 533 del 1973, nel disciplinare, secondo i principi di concentrazione, immediatezza e semplificazione della procedura a cui si ispira il nuovo rito del lavoro, l'attivita' defensionale delle parti, e relativi poteri e preclusioni, abbiano operato fra di esse discriminazioni che ne incrinino la posizione di parita'. In particolare, e' da escludere che la non tempestiva indicazione, nel ricorso dell'attore come nella memoria di costituzione del convenuto, delle domande, eccezioni, mezzi di prova, documenti ecc., solo per il secondo, e non anche per il primo, sia colpita da decadenza. La lettura sistematica del dato normativo, anche alla luce dei lavori parlamentari, conferma infatti che tale sanzione, benche' espressamente sancita (nell'art. 416) solo per il convenuto, deve ritenersi prevista, sia pure in modo implicito, in base al disposto dell'art. 414, n. 5, e dell'art. 420, anche per l'attore, e va percio' respinta, perche' fondata su una errata interpretazione delle norme impugnate, la censura di illegittimita' costituzionale avanzata in proposito, nei confronti degli indicati articoli del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Massima n. 8682

Anche nel nuovo rito del lavoro, cosi' come nel processo ordinario, per il simmetrico rovesciamento della posizione delle parti che si verifica in seguito alla proposizione di domanda riconvenzionale, la disciplina dell'attivita' difensiva dell'attore, nei riguardi della riconvenzionale, in mancanza di una specifica completa regolamentazione, si ricava, per via di analogia (e nei limiti, ovviamente, delle specifiche modalita' che la fattispecie impone), dalla disciplina relativa all'attivita' processuale del convenuto rispetto alla domanda principale. Con specifico riguardo al rito del lavoro, cio' equivale a dire che l'attore nei cui confronti sia proposta domanda riconvenzionale ha in sostanza gli stessi poteri e, correlativamente, incorre (quanto al loro esercizio) nelle stesse preclusioni, che l'art. 416 prevede per il convenuto, con l'unica differenza, sul piano formale, che il termine di riferimento e', per il convenuto in riconvenzione, non gia' l'udienza fissata ex art. 415, bensi' la nuova udienza, la cui fissazione deve essere richiesta contestualmente alla proposizione della riconvenzionale, in base al peculiare meccanismo apprestato dall'art. 418. Pertanto non e' fondata, nei confronti dello stesso articolo 418, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sull'erroneo presupposto della non equiparabilita' di tali posizioni. Ed e' anche infondata la questione, proposta in base allo stesso erroneo presupposto, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 420, commi primo e quinto, cod. proc. civ. (modificato dall'art. 1 della legge n. 533 del 1973) per pretesa violazione del diritto di difesa dell'attore, nella parte in cui, relativamente alla riconvenzionale contro di lui proposta, subordinano la sua attivita' defensionale alle condizioni stabilite per l'emendatio e la richiesta di nuove prove in udienza.

Massima n. 8683

La disposizione dell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ. (modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533) che riguardo alle controversie su crediti di lavoro prevede, a favore del lavoratore, l'obbligo del giudice di "determinare il maggior danno eventualmente subito per la diminuzione di valore del credito" (ed alla quale si collega, in via di integrazione, l'art. 150 disp. att. cod. proc. civ. come sostituito dall'art. 9 della stessa legge n. 533 del 1973) tende ad assicurare al lavoratore - con riferimento al mancato o ritardato pagamento delle prestazioni in suo favore alla scadenza e a decorrere da tale momento - l'adeguamento delle somme dovutegli, in funzione delle variazioni in aumento degli indici dei prezzi calcolati per la scala mobile. In cio', nel contesto di piu' precetti costituzionali (artt. 1, 3 cpv., 4, 34 e 36) nello sfondo dei quali trova rafforzati presidio e garanzia, essa risponde ad esigenze (tutte primarie, e delle quali a seconda dei casi puo' prevalere ora l'una ora l'altra) di sostentamento (in quanto appresta un meccanismo di conservazione del valore delle prestazioni dovute al lavoratore, volto a preservare il "potere di acquisto di beni reali" che si connette alla retribuzione e alle indennita' di fine rapporto); di riequilibrio (rispetto all'arricchimento conseguito dal datore di lavoro); di remora (al non puntuale adempimento delle prestazioni in questione) a tutela non soltanto dell'interesse individuale dei lavoratori, ma, ad un tempo, dell'interesse generale della intera collettivita'. Pertanto, poiche', in conclusione, il trattamento privilegiato attribuito ai crediti di lavoro trova giustificazione nella qualita' stessa del credito, e' da escludere che l'indicata norma dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., ponga in essere una ingiustificata disparita' rispetto agli altri crediti a carattere pecuniario e in particolare ai crediti del datore di lavoro nascenti dallo stesso rapporto, ed e' quindi infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Massima n. 8684

Anche per i peculiari rapporti concernenti la posizione - "non di debolezza" - di alcune categorie di prestatori d'opera, quali, ad esempio, i dirigenti e, correlativamente, la posizione "non preminente", in cui si trovano categorie di datori di lavoro, come i piccoli imprenditori, gli artigiani, etc., non difettano le ragioni che giustificano l'applicazione del meccanismo ex art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. (modificato dall'art. 1 legge n. 533 del 1973) contro la svalutazione dei crediti di lavoro, anche se, nel concreto, queste si combinano in diversa misura e intensita': assumendo, ad esempio, nei rispetti di un dirigente, la funzione di riequilibrio economico, carattere certamente prevalente rispetto a quella di sostentamento. Pertanto - a prescindere da altre considerazioni circa la necessita' della legge di riferirsi generalmente al quod plerumque accidit e non a "casi-limite" - e' infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito nei confronti dell'indicato art. 429, terzo comma. cod. proc. civ., in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'identita' di trattamento (quanto al rilievo dato alla svalutazione) di tutti, senza distinzioni, i crediti di lavoro.

Massima n. 8685

La disposizione transitoria dell'art. 20, comma primo, della legge n. 533 del 1973 sul nuovo rito del lavoro, che prevede l'applicabilita' delle norme della legge stessa anche "ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore", si riferisce - come ha riconosciuto la Corte di cassazione - alle norme di natura processuale. E poiche' la norma dell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 1 della legge n. 533 del 1973) la quale prevede, a favore del lavoratore, l'obbligo del giudice di "determinare il maggior danno eventualmente subito per la diminuzione di valore del credito", ha carattere sostanziale, e' da escludersi che dalla prima delle due citate disposizioni, possa farsi discendere la retroattivita' della seconda.

Massima n. 8686

Nell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 1 della legge n. 533 del 1973 (sul nuovo rito del lavoro), il quale prevede, a favore del lavoratore, l'obbligo del giudice di "determinare il maggior danno eventualmente subito per la diminuzione di valore del credito", l'espressione "con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto" - che a sua volta si riferisce non solo alla somma corrispondente alla diminuzione di valore del credito, ma anche agli interessi legali - e' dettata al fine di determinare il dies a quo indipendentemente da atti di costituzione in mora (analogamente a quanto prescritto dall'art. 1282 cod. civ. per il decorso degli interessi corrispettivi). Non e' percio' possibile trarre da questa disposizione argomenti a favore della retroattivita' della nuova suindicata norma della legge n. 533 del 1973 sulla rivalutazione dei crediti di lavoro.

Massima n. 8687

Il principio della irretroattivita' della legge (ancorche' non sempre costituzionalmente garantito) costituisce espressione di civilta' giuridica.

Massima n. 8688

Secondo la corretta interpretazione - che trova conferma nei lavori parlamentari - della disposizione dell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ. (modificato dall'art. 1 legge 11 agosto 1973, n. 533) sulla rivalutazione, nelle relative controversie, dei crediti di lavoro, in mancanza di una deroga, esplicita o implicita, al principio di irretroattivita' consacrato nell'art. 11 delle preleggi, nell'ipotesi di crediti maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 533 del 1973, deve tenersi conto soltanto della svalutazione posteriore a tale data. Cio', del resto, risponde pienamente alla applicazione che del suddetto principio di irretroattivita' fa l'art. 161 delle disposizioni di attuazione del codice civile rispetto al decorso degli interessi corrispettivi, di cui all'art. 1282 cod. civ.; nonche' alla giurisprudenza, da tempo consolidata, della Corte di Cassazione sui limiti di applicazione della disposizione innovativa di cui all'art. 1224 cod. civ.. Pertanto, la questione di costituzionalita' dell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ., sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., in base all'assunto di una pretesa disparita' di trattamento fra crediti di lavoro e altri crediti pecuniari, sotto il profilo della prospettata decorrenza, per i primi, del diritto alla rivalutazione anche da data anteriore alla legge suddetta, non e' fondata, poiche' muove da una non esatta interpretazione della norma denunziata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione:

a) le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 414 e 416 del codice di procedura civile come modificati dall'art. 1 della legge 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate dei pretori di Modena, Roma, San Severino Marche, Catania, San Remo e del giudice del lavoro presso il tribunale di Udine;

b) le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 418 e 420, commi primo e quinto, del codice di procedura civile come modificati dall'art. 1 legge 1973 citata sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con le ordinanze dei pretori di Modena ed Alba, di cui in epigrafe;

c) le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 429, comma terzo, del codice di procedura civile come modificato dall'art. 1 della legge 1973 citata, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe dei pretori di Roma, Arcidosso e Rotondella.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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