Corte costituzionale
Sentenza n. 103/1977
Corte cost., sent. 2 giugno 1977, n. 103
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 103/1977
- Data di deposito
- 2 giugno 1977
- Data di decisione
- 24 maggio 1977
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino de Stefano
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:103
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 132 del 12 febbraio 1968
- art. 1, comma 2, legge n. 132 del 12 febbraio 1968
- art. 40, n.2, legge n. 132 del 12 febbraio 1968
- art. 1, comma 3, legge n. 132 del 12 febbraio 1968
- art. 133, decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 129 del 27 marzo 1969
- art. 43, lett.d, legge n. 132 del 12 febbraio 1968
- art. 24, decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969
- art. 42, ultimo co., legge n. 132 del 12 febbraio 1968
Parametri
- art. 32, Costituzione
- art. 33, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 76, Costituzione
- art. 4, Costituzione
Massime
Massima n. 8883
Cardine della riforma che si e' inteso attuare con la legge 12 febbraio 1968, n. 132 (Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera) e i decreti delegati emanati in base ad essa, e' la posizione profondamente diversa dal passato riconosciuta all'infermo, cittadino o straniero, che abbisogni di ricovero e cure. In attuazione del principio del supremo interesse della collettivita' alla tutela della salute, consacrata come fondamentale diritto dell'individuo dall'art. 32 della Costituzione, l'infermo assurge, nella novella concezione dell'assistenza ospedaliera, alla dignita' di legittimo utente di un pubblico servizio, cui ha pieno e incondizionato diritto, e che gli vien reso, in adempimento di un inderogabile dovere di solidarieta' umana e sociale, da apparati di personali e di attrezzature a cio' strumentalmente preordinati, e che in cio' trovano la loro stessa ragion d'essere. Cfr.: sent. n. 21 del 1964 e 149 del 1969.
Massima n. 8884
All'assolvimento del servizio, in cui si concreta l'assistenza ospedaliera, l'universita' e' stata chiamata ad assicurare, nell'ambito della riforma (ved. in particolare, gli artt. 1, commi secondo e terzo, e 40, n. 2, legge n. 132 del 1968), in ragione dell'alto livello di preparazione dei docenti, con le sue cliniche, i suoi istituti, il suo personale sanitario addetto agli ospedali totalmente o parzialmente clinicizzati, un prezioso apporto al piu' efficace perseguimento di quella finalita' assistenziale-curativa, additata dall'art. 32 della Costituzione, ed alla quale va riconosciuto rilievo non inferiore a quello emergente dall'art. 33 della stessa Carta costituzionale per la finalita' didattico-scientifica, che l'universita' e' istituzionalmente tenuta a perseguire.
Massima n. 8885
Nel contesto della riforma ospedaliera, a cui si e' inteso dare avvio con la legge 12 febbraio 1968, n. 132, e nella quale la integrazione e la collaborazione dell'ospedale con l'universita' - in positiva evoluzione e intensificazione della pregressa cooperazione, secondo una scelta politica volta ad adeguarsi al precetto dell'art. 32 della Costituzione - si colloca fra gli obiettivi essenziali, non appare certo irrazionale che al personale sanitario universitario (docenti, aiuti ed assistenti), chiamato a compiti di assistenza ospedaliera e, a tali effetti, assimilato nelle qualifiche al personale sanitario degli enti ospedalieri con funzioni di diagnosi e cura (primari, aiuti, assistenti), siano state estese le modalita' di prestazione del servizio dettate per questi ultimi, offrendo anche ai primi la opzione tra il servizio "a tempo pieno" e quello "a tempo definito". E' percio' da escludersi che gli artt. 43, lett. d), della legge suddetta e l'art. 3 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 129, nelle parti in cui dispongono in tal senso, abbiano sottoposto ad un identico trattamento, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, situazioni inconciliabilmente diverse. Tanto piu', poi, se si considera: a) che ai sensi dello stesso indicato art. 3 del d.P.R. n. 129 del 1969, l'osservanza dei doveri, dettati per i sanitari ospedalieri, da parte dei corrispondenti sanitari universitari, non e' sancita per questi ultimi in forma assoluta, ma e' subordinata alla loro "applicabilita'"; b) che a norma dell'art. 24 del d.P.R. n. 130 del 1969, la prestazione del servizio "a tempo pieno" da parte del personale sanitario universitario ha carattere volontario, presupponendo una esplicita richiesta, dalla quale l'interessato ha facolta' di recedere. Nello stesso contesto e' altresi' da escludere che gli stessi indicati artt. 43, lett. d), della legge n. 132 del 1968 e 3 d.P.R. n. 129 del 1969, e gli artt. 24 e 133 d.P.R. n. 130 del 1969, vengano in contrasto con l'art. 3 Cost. nella parte in cui affermano che la norma relativa all'incompatibilita' dell'attivita' libero-professionale in case di cura private, propria dello stato giuridico dei sanitari ospedalieri con funzioni di diagnosi e cura, vale anche per il personale sanitario degli ospedali clinicizzati. Dacche' anche nella estensione di tale divieto non si ravvisano segni di irrazionalita', trattandosi di scelte discrezionali riservate al legislatore.
Massima n. 8886
In base al chiaro intento del legislatore delegante - nel sancire, all'art. 43, lett. d, legge 12 febbraio 1968, n. 132, la incompatibilita' tra il rapporto di servizio "a tempo definito" del medico ospedaliero e l'esercizio professionale in case di cura private - di trasformare un divieto generico - qual'era nella preesistente normativa - in un divieto puntuale e predeterminato, alla ratio - insita negli stessi principi della riforma ospedaliera - della riaffermata incompatibilita', e all'ampio intervallo temporale (oltre sette anni) predisposto per l'attuazione della norma, va affermato che il termine del 31 dicembre 1975, decorso il quale il divieto sarebbe divenuto generalmente operativo, e' perentorio nella legge di delega cosi' come lo e' nell'art. 133 del decreto delegato 27 marzo 1969, n. 130. E' percio' infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito, per preteso eccesso di delega, nei confronti dello stesso art. 133 d.P.R. n. 130 del 1969, dovendosi senz'altro respingere l'interpretazione dell'indicato art. 43, lett. d, legge 12 febbraio 1968, n. 132, secondo la quale esso avrebbe subordinato l'operativita' del divieto in questione, all'effettivo apprestamento, da parte dell'amministrazione ospedaliera, dei previsti appositi idonei ambienti per il libero esercizio dell'attivita' professionale, da parte dei sanitari suddetti, all'interno dell'ospedale.
Massima n. 8887
Allorche' il giudice remittente, ai fini della risoluzione unitaria delle sollevate questioni di legittimita' costituzionale, abbia disposto, con provvedimento non sindacabile dalla Corte, la riunione di vari ricorsi, e la norma impugnata, inapplicabile nei confronti di alcuni dei ricorrenti, sia pur sempre applicabile riguardo agli altri, la "necessaria rilevanza" richiesta dall'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, dovendo il giudizio a quo essere considerato unitariamente, deve ritenersi sussistente. (Principio affermato riguardo alla questione, in riferimento agli artt. 3 e 4 Cost., concernente la operativita' del divieto, di cui agli artt. 43, lett. d), legge n. 132 del 1968, e 133 d.P.R. n. 130 del 1969, per i sanitari ospedalieri a tempo definito, di esercitare dopo il 31 dicembre 1975 attivita' libero-professionale presso case di cura private, a prescindere dalla concreta disponibilita' dei previsti appositi e idonei ambienti per l'esercizio professionale nell'interno dell'ospedale: questione sollevata in un giudizio nel quale erano stati riuniti diversi ricorsi, ed in cui la norma censurata, per alcuni dei ricorrenti non trovava applicazione, avendo gli Istituti interessati apprestato da tempo i suddetti "appositi ambienti").
Massima n. 8888
La formula usata dall'art. 42, ultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera) nel prescrivere, in relazione alla delega legislativa conferita con l'art. 43 stessa legge, che in ogni caso fossero riconosciute "le posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale gia' in servizio", e' volta, nel suo proprio e circoscritto significato tecnico, esclusivamente alla salvaguardia di posizioni, a contenuto patrimoniale o di carriera, acquisite dai singoli dipendenti in relazione al loro rapporto d'impiego, e non puo' essere dilatata sino a precludere la introduzione di nuove (o parzialmente nuove) figure d'incompatibilita'. Va percio' disattesa, per la errata interpretazione della norma delegante, su cui si basa, la questione sollevata, in riferimento all'art. 76 Cost., nei confronti dell'art. 133 d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, nella parte in cui non prevede che la incompatibilita' con l'esercizio professionale in case di cura private, non possa operare per i sanitari ospedalieri gia' in servizio all'atto della sua emanazione. Cfr.: sent. n. 131 del 1974.
Massima n. 8889
In virtu' degli artt. 43, lett. d, legge 12 febbraio 1968, n. 132, e 47 d.P.R. 27 marzo 1969, n. 129, al diritto dei sanitari ospedalieri a tempo definito, all'esercizio professionale nell'ambito dell'ospedale - correlativo al divieto dello stesso esercizio, a partire dal 31 dicembre 1975 presso case di cura private - corrisponde l'obbligo (esplicito e tassativo, e dal legislatore ritenuto implicitamente realizzabile) per tutti gli enti ospedalieri, di predisporre, entro lo stesso termine, appositi e idonei ambienti ed attrezzature. Ne consegue che nella previsione normativa, tutti i medici ospedalieri, dall' 1 gennaio 1976, dovevano essere messi in grado di esercitare, volendo, la professione all'interno dell'ospedale, e se non in tutti gli ospedali cio' e' stato reso possibile, si tratta di fatti accidentali, inerenti all'attuazione della legge. Pertanto la lamentata disparita', fra i medici ospedalieri, a scapito di coloro ai quali, anche a seconda della loro specializzazione, la persistente mancanza delle suddette attrezzature presso l'ospedale, impedisce l'esercizio libero-professionale "intramurale", e' una disparita' di fatto, che non assurge a violazione del principio di eguaglianza. Vanno quindi dichiarate non fondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate sotto questo profilo, riguardo al divieto - sancito dagli artt. 43, lett. d, legge n. 132 del 1968, e 133 d.P.R. n. 130 del 1969 - per i sanitari ospedalieri a tempo definito, di esercizio libero-professionale in case di cura private, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Massima n. 8890
Come la Corte ha gia' affermato, dal riconoscimento, sul piano costituzionale, dell'importanza sociale del lavoro, non consegue l'impossibilita', per il legislatore ordinario, di dettare disposizioni che specifichino limiti o condizioni inerenti all'esercizio del diritto, a tutela di altri interessi e di altre esigenze sociali ugualmente fatti oggetto di protezione costituzionale. Pertanto, non e' fondata, in riferimento all'art. 4 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del divieto, sancito dagli artt. 43, lett. d, legge 12 febbraio 1968, n. 132, e 133 d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, per i medici ospedalieri "a tempo definito", dell'esercizio professionale in case di cura private. La norma costituzionale non puo' infatti ritenersi violata per avere il legislatore stabilito, nei confronti di soggetti cui il lavoro e' gia' assicurato in quanto fruenti di un rapporto di pubblico impiego, una incompatibilita' volta ad assicurare la maggiore possibile efficienza all'assistenza pubblica ospedaliera, in attuazione del principio sancito dall'art. 32 della Costituzione. Cfr.: sent. n. 102 del 1968.
Massima n. 8891
Il divieto, ai sanitari ospedalieri a tempo definito, dell'esercizio libero-professionale in case di cura private, - sancito dagli artt. 43, lett. d), legge 12 febbraio 1968, n. 132, e 133 d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 non puo dirsi ingiustificato - quando essi operino in ospedali attrezzati per l'esercizio "intramurale" della professione - perche' a questo fine, in seno a tali ospedali, rispetto ad essi, e' riconosciuta, ai sanitari a tempo pieno, una priorita' (art. 47 d.P.R. n. 130 del 1969 citato). L'appartenenza all'una o all'altra delle due categorie e' infatti normalmente frutto di una libera scelta dell'interessato; inoltre, mentre il sanitario a tempo definito puo' esercitare anche fuori dell'ospedale (anche se non in case di cura private), cio' e' inibito al sanitario a tempo pieno. E' quindi infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, sotto questo profilo, riguardo al divieto anzidetto, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 43, lett. d), della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (enti ospedalieri e assistenza ospedaliera) e dell'art. 3 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 129 (ordinamento interno dei servizi di assistenza delle cliniche e istituti universitari di ricovero e cura), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dall'ordinanza del tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna del 26 novembre 1975;
b) dell'art. 43, lett. d ), della citata legge n. 132 del 1968, dell'art. 3 del citato d.P.R. n. 129 del 1969, degli articoli 24 e 133 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dall'ordinanza del tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna dell'11 dicembre 1975;
c) dell'art. 133 del citato d.P.R. n. 130 del 1969 in relazione all'art. 43, lett. d), della citata legge n. 132 del 1968, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dall'ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia del 7 aprile 1976;
d) dell'art. 133 del citato d.P.R. n. 130 del 1969 in relazione all'art. 42 della citata legge n. 132 del 1968, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dall'indicata ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia e dall'ordinanza del tribunale amministrativo regionale per il Lazio dell'8 settembre 1976;
e) dell'art. 43, lett. d) della citata legge n. 132 del 1968, e dell'art. 133 del citato d.P.R. n. 130 del 1969, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 4 della Costituzione, dalle indicate ordinanze del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia e del tribunale amministrativo regionale per il Lazio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze