Corte costituzionale
Sentenza n. 9/1976
Corte cost., sent. 15 gennaio 1976, n. 9
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 9/1976
- Data di deposito
- 15 gennaio 1976
- Data di decisione
- 14 gennaio 1976
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leonetto Amadei
- Presidente
- OGGIONI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:9
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 3, legge n. 1204 del 30 dicembre 1971
Parametri
Massime
Massima n. 8153
E' manifestamente infondata - in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri, nella parte in cui esclude dal divieto di licenziamento durante il periodo di gestazione e fino ad un anno di eta' del bambino le collaboratrici domestiche (divieto, invece, previsto, per le altre lavoratrici), trattandosi di questione gia' dichiarata non fondata con sent. n. 27 del 1974, e non essendo stati prospettati nuovi argomenti che possano indurre ad una diversa decisione. - v. Sent. 27 del 1974.
Massima n. 8154
Le disposizioni della Costituzione che riconoscono al cittadino il diritto a conseguire un'occupazione e a conservare il posto di lavoro (art. 4) ed impongono alla Repubblica l'obbligo di tutelare e proteggere la maternita' e l'infanzia (art. 31) e lo stesso lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35), non impediscono al legislatore, in senso assoluto, di regolamentare i rapporti tra datori di lavoro e lavoratori, tenendo conto della particolare natura che alcuni rapporti di lavoro, fra cui quello domestico, vengono ad assumere di fronte alla generalita' degli altri, e prevedendo di conseguenza, discipline diverse, dirette ad equilibrare ed armonizzare tra loro interessi contrastanti. Pertanto, non e' fondata, in riferimento a dette norme (parametro), la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri, nella parte in cui esclude dal divieto di licenziamento durante il periodo di gestazione e fino ad un anno di eta' del bambino le collaboratrici domestiche; questione sollevata sotto il profilo di un'indebita disparita' di trattamento in danno di questa categoria di lavoratrici, e della violazione dei principi posti a tutela della posizione e delle funzioni della madre.
Massima n. 8155
Gli artt. 4,31 e 35 della Costituzione, se fanno divieto al legislatore di imporre limiti discriminatori alla liberta' di conseguire e scegliere un posto di lavoro e di conservarlo, e gli fanno obbligo di sviluppare una adeguata protettiva attivita' assistenziale nei riguardi della famiglia, della maternita' e dell'infanzia e di determinare modi e forme adatte alla tutela del lavoro stesso, tuttavia non gli vietano di regolamentare i rapporti tra datori di lavoro e lavoratori, tenendo conto dei particolari aspetti che alcuni rapporti di lavoro vengono ad assumere di fronte ad altri, e dettare di conseguenza, discipline diverse, dirette ad equilibrare ed armonizzare tra loro interessi contrastanti. Una disciplina uniforme che non si preoccupasse di cio' si potrebbe risolvere in un illogico, sproporzionato e irrazionale danno per una della parti.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
a) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione con l'ordinanza indicata in epigrafe;
b) non fondata la questione di legittimità costituzionale del precitato articolo, sollevata, con la stessa ordinanza, in riferimento agli artt. 4, 31 e 35 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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