Corte costituzionale

Sentenza n. 87/1976

Corte cost., sent. 14 aprile 1976, n. 87

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
87/1976
Data di deposito
14 aprile 1976
Data di decisione
6 aprile 1976
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Astuti
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:87

Norme oggetto del giudizio

  • art. 29, legge n. 152 del 22 maggio 1975
  • art. 28, legge n. 152 del 22 maggio 1975
  • art. 27, legge n. 152 del 22 maggio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 8291

La questione di legittimita' costituzionale degli artt. 27, 28 e 29 della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, primo comma, 102, primo comma, 107, terzo comma, e 112 della Costituzione, e' infondata. La speciale normativa introdotta per i reati commessi dalle forze dell'ordine - limitatamente alla fase istruttoria, e senza innovare in ordine al giudizio, sempre regolato dalle norme ordinarie - non lede il principio di eguaglianza atteso che essa non si applica agli ufficiali ed agenti delle forze dell'ordine in via generale per tutti i reati, ma esclusivamente " per fatti compiuti in servizio", ossia per fatti che nel servizio abbiano ragione e causa, e siano inoltre "relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica". Le ordinanze denunciano, nell'ipotesi di reati di competenza pretorile, la violazione dell'art. 25 Cost., per la possibilita' di sottrazione dell'imputato al suo giudice naturale, che conseguirebbe all'avocazione della istruttoria da parte del procuratore generale ed all'eventuale trasferimento della stessa perche' le disposizioni di cui e' causa non comportano alcuna deroga alla competenza del pretore. Egualmente non viola l'art. 25 Cost., in quanto disciplina in modo speciale soltanto i rapporti tra procuratore della Repubblica, procuratore generale, e giudice istruttore, in relazione ai reati di competenza del tribunale e della Corte d'assise, mentre non comportano alcuna deroga alla competenza del pretore. Non pone, infine, alcuna limitazione al promuovimento dell'azione penale, da parte del pretore, per i reati di sua competenza, e da parte degli uffici del pubblico ministero, ne' introduce discriminazioni tra i magistrati . - v. S. nn. 148/1963, 32/1964.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 27, 28 e 29 della legge 22 maggio 1975, n. 152, "Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico", sollevata dalle ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, primo comma, 102, primo comma, 107, terzo comma, e 112 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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