Corte costituzionale
Sentenza n. 87/1976
Corte cost., sent. 14 aprile 1976, n. 87
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 87/1976
- Data di deposito
- 14 aprile 1976
- Data di decisione
- 6 aprile 1976
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Astuti
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:87
Norme oggetto del giudizio
- art. 29, legge n. 152 del 22 maggio 1975
- art. 28, legge n. 152 del 22 maggio 1975
- art. 27, legge n. 152 del 22 maggio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 8291
La questione di legittimita' costituzionale degli artt. 27, 28 e 29 della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, primo comma, 102, primo comma, 107, terzo comma, e 112 della Costituzione, e' infondata. La speciale normativa introdotta per i reati commessi dalle forze dell'ordine - limitatamente alla fase istruttoria, e senza innovare in ordine al giudizio, sempre regolato dalle norme ordinarie - non lede il principio di eguaglianza atteso che essa non si applica agli ufficiali ed agenti delle forze dell'ordine in via generale per tutti i reati, ma esclusivamente " per fatti compiuti in servizio", ossia per fatti che nel servizio abbiano ragione e causa, e siano inoltre "relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica". Le ordinanze denunciano, nell'ipotesi di reati di competenza pretorile, la violazione dell'art. 25 Cost., per la possibilita' di sottrazione dell'imputato al suo giudice naturale, che conseguirebbe all'avocazione della istruttoria da parte del procuratore generale ed all'eventuale trasferimento della stessa perche' le disposizioni di cui e' causa non comportano alcuna deroga alla competenza del pretore. Egualmente non viola l'art. 25 Cost., in quanto disciplina in modo speciale soltanto i rapporti tra procuratore della Repubblica, procuratore generale, e giudice istruttore, in relazione ai reati di competenza del tribunale e della Corte d'assise, mentre non comportano alcuna deroga alla competenza del pretore. Non pone, infine, alcuna limitazione al promuovimento dell'azione penale, da parte del pretore, per i reati di sua competenza, e da parte degli uffici del pubblico ministero, ne' introduce discriminazioni tra i magistrati . - v. S. nn. 148/1963, 32/1964.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 27, 28 e 29 della legge 22 maggio 1975, n. 152, "Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico", sollevata dalle ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, primo comma, 102, primo comma, 107, terzo comma, e 112 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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