Corte costituzionale
Sentenza n. 82/1976
Corte cost., sent. 14 aprile 1976, n. 82
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 82/1976
- Data di deposito
- 14 aprile 1976
- Data di decisione
- 6 aprile 1976
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vezio Crisafulli
- Presidente
- OGGIONI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:82
Norme oggetto del giudizio
- art. 352, codice di procedura penale 1930
- art. 342, codice di procedura penale 1930
- art. 342, comma 2, codice di procedura penale 1930
- art. 352, comma 3, codice di procedura penale 1930
- art. 352, ultimo co., codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 8279
Gli artt. 352 e 342 cod. proc. pen. contemplano l'opposizione del "segreto" da parte, rispettivamente, del teste sottoposto ad interrogatorio e del pubblico ufficiale cui sia stato formalmente ordinato di consegnare cose od atti in suo possesso. E' percio' inammissibile per irrilevanza la questione di legittimita' costituzionale dei suddetti articoli, sollevata, in riferimento agli artt. 101 e 104 Cost., in un processo nel quale le norme suddette (impugnate per la discrezionalita' che avrebbero lasciato alla P.A. nella valutazione del "segreto") non trovavano applicazione, essendo stato promosso in seguito alla opposizione del "segreto", da parte di un comando militare, ad una semplice richiesta di informazioni dell'autorita' giudiziaria.
Massima n. 8280
Il modo e l'intensita' della protezione - penale e processuale - delle varie specie di segreti riconosciuti dalla vigente legislazione sono diversificati, in funzione della rilevanza degli interessi cui ineriscono, toccando il grado piu' alto quando sia in gioco il segreto militare vero e proprio, che, come si legge nell'art. 86 cod. pen. mil. di pace, assiste le notizie concernenti "la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato", involgendo pertanto il supremo interesse della sicurezza dello Stato (cfr. art. 52 Cost.), preminente su ogni altro in tutti gli ordinamenti statali. Va percio' respinta la eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 342, secondo comma, in relazione all'art. 352, terzo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui subordina l'esercizio dell'azione penale all'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia per il caso in cui la dichiarazione di segreto militare sia ritenuta non fondata, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparita' di trattamento rispetto al segreto di ufficio o professionale.
Massima n. 8281
Nei procedimenti relativi alla violazione dei segreti politici e militari non e' richiesta l'autorizzazione a procedere giacche', quando si procede per uno dei delitti di cui agli artt. 256 257, 259 e 261 con. pen., il segreto e' gia' stato violato, ed il giudizio e' rivolto alla punizione del colpevole; ed anche nel caso di tentativo, il segreto non e' piu' tale, perche' la stessa contestazione dell'accusa implica che i fatti, cui il segreto si riferiva, siano noti. Va quindi respinta la eccezione di illegittimita' Costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 342, secondo comma, in relazione all'art. 352, terzo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui subordina all'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia l'esercizio dell'azione penale, sollevata per il caso in cui la dichiarazione di segreto militare sia ritenuta infondata, caso del quale e' evidente la differenza, e quindi pienamente giustificata la disparita' di trattamento, rispetto alle ipotesi di gia' avvenuta violazione del segreto, sopra indicate.
Massima n. 8282
Il procedimento penale contro l'autore della dichiarazione di segreto militare, ritenuta infondata dall'autorita' giudiziaria, come gia' il rapporto al Ministro di grazia e giustizia che lo precede, sono preordinati a consentire l'acquisizione delle prove, se ed in quanto le circostanze cui si riferiscono non siano legittimamente coperte dal segreto.
Massima n. 8283
L'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia per procedere contro il soggetto dal quale proviene la dichiarazione di segreto militare, ove l'autorita' giudiziaria non la ritenga fondata, risponde alla medesima ratio di tutela dello stesso segreto, che giustifica l'esclusione assoluta delle prove, reali e testimoniali, stabilita nelle restanti parti degli art. 342 e 352 cod. proc. pen. in ragione del carattere proprio del thema probandi.
Massima n. 8284
L'art. 28 Cost., affermando che i pubblici dipendenti sono responsabili "degli atti compiuti in violazione dei diritti secondo le leggi penali, civili ed amministrative", non vieta alle leggi, cui rinvia, di disciplinare variamente questa triplice responsabilita', in funzione delle diverse situazioni oggettive e degli interessi che vi si riconnettono. E poiche', per l'appunto, l'esigenza che contro colui che abbia opposto il segreto militare in dichiarazione ritenuta non fondata dall'autorita' giudiziaria, non si proceda senza autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, non attiene alla qualita' dei soggetti indicati negli artt. 342 e 352 cod. proc. pen., ma alla materia alla quale il segreto si riferisce, la censura di violazione del suddetto precetto costituzionale avanzata in proposito e' chiaramente inconferente.
Massima n. 8285
Dall'istituto dell'autorizzazione a procedere che, impedendo il proseguimento dell'azione penale, condiziona lo stesso ulteriore svolgimento del processo, non puo' derivare menomazione al diritto di difesa "in ogni stato e grado del giudizio"; ne' d'altronde e' configurabile un interesse di chi sia indiziato di un reato ad essere sottoposto a giudizio. E' percio' inconferente la censura di illegittimita' avanzata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., nei confronti dell'art. 342, secondo comma, in relazione all'art. 352, ultimo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui richiede, per l'esercizio dell'azione penale, in caso di dichiarazione di segreto militare ritenuta non fondata dall'autorita' giudiziaria, l'autorizzazione del Ministro di grazie e giustizia. Cfr.: sent. nn. 17 e 142 del 1973.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili:
a) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 342 e 352 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 102 e 104 della Costituzione, dal pretore di Verona, con l'ordinanza in epigrafe;
b) la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 342, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 101, 102, 103 112 e 113 della Costituzione, dal giudice istruttore presso il tribunale di Ravenna;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 342, secondo comma, in relazione all'art. 352, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 28 della Costituzione, dal giudice istruttore predetto con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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