Corte costituzionale
Sentenza n. 30/1976
Corte cost., sent. 19 febbraio 1976, n. 30
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 30/1976
- Data di deposito
- 19 febbraio 1976
- Data di decisione
- 12 febbraio 1976
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Rossi
- Presidente
- OGGIONI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:30
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, legge n. 153 del 30 aprile 1969
Parametri
Massime
Massima n. 8185
L'art. 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui vieta il cumulo con la retribuzione da lavoro subordinato delle quote di pensione di vecchiaia eccedenti il trattamento minimo, nella misura del 50 per cento del loro ammontare e con il massimale di lire 100.000 mensili, non contrasta con gli artt. 3, 4, 35, 36 e 38 della Costituzione. Non sussiste la denunciata diminuzione della retribuzione per ragioni estranee alla qualita' e quantita' del lavoro prestato (art. 36 Cost.): infatti il divieto parziale di cumulo colpisce oggettivamente la pensione, e non la retribuzione, anche se a meri fini di semplificazione contabile opera sulla retribuzione. Non c'e' violazione del diritto al lavoro e della sua tutela (artt. 4 e 35 Cost.), non potendo costituire effettivo ostacolo all'attivita' lavorativa il divieto parziale di cumulo di pensione e stipendio. Neppure v'e' lesione del principio d'eguaglianza, che e' invocabile soltanto sul presupposto di situazioni tra loro omogenee: nelle ipotesi oggi nuovamente sottoposte a giudizio, questa Corte ha gia' precisato, infatti, con sentenza n. 155 del 1969, che le differenti condizioni soggettive ed oggettive degli iscritti all'assicurazione generale contro la vecchiaia rispetto a quelle proprie dei pensionati dello Stato e degli altri enti pubblici e degli iscritti alle gestioni speciali I.N.P.S., escludono la violazione dell'art. 3 Cost.. Ne' e' comparabile con le situazioni considerate quella del pensionato che cumula con la pensione altri redditi personali, di varia natura, mancando in radice il termine di raffronto per una valutazione complessiva ex art. 3 Cost.. - v. Sent. n. 155 del 1969.
Massima n. 8186
Non e' violato, dal denunciato divieto di cumulo (art. 20, legge 30 aprile 1969, n. 153), il diritto alla prestazione di adeguati mezzi di vita in caso di vecchiaia (art. 38 Cost.). Come gia' osservato da questa Corte con la sentenza n. 155 del 1969, la pensione assolve ad una funzione previdenziale, sopperendo al rischio che il lavoratore, con il venir meno delle forze per vecchiaia, non sia piu' in grado di lavorare; ove egli continui invece a lavorare, pone in essere una condotta che ha rilievo ai fini di una riliquidazione della pensione e che consente al legislatore di tener conto del conseguente guadagno e della diminuzione del suo stato di bisogno. - v. Sent. n. 155 del 1969.
Massima n. 8187
Non sussiste infine violazione degli artt. 3 e 36 Cost., prospettabile nei confronti dei titolari delle pensioni piu' elevate per il dubbio che l'importo di lire centomila mensili, loro assicurato, sia inferiore alla rendita del capitale accantonato mediante il versamento dei contributi. A prescindere dal sistema di liquidazione delle pensioni retributive, che dimostra come la pensione sia inserita in un sistema di solidarieta' sociale, nel cui ambito i contributi servono per il conseguimento di finalita' trascendenti gli interessi dei singoli, anche il sistema della determinazione della pensione contributiva non risponde ai criteri che informano il calcolo delle rendite da assicurazione private, per la presenza di quote fisse aggiuntive e di coefficienti di rivalutazione. Risulta, pertanto, infondata la premessa secondo cui sarebbe concretamente quantificabile nella pensione di vecchiaia la parte esattamente corrispondente alla effettiva rendita dei contributi accantonati. Ne' la citata sent. n. 155 del 1969 di questa Corte ha ancorato la legittimita' del divieto parziale del cumulo al rispetto di rapporti intangibili tra pensione e contribuzione per ciascuno dei pensionati che ha continuato a lavorare. - v. Sent. nn. 155 del 1969, 65 e 112 del 1963, 34 del 1960.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 36 e 38 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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