Corte costituzionale
Sentenza n. 215/1976
Corte cost., sent. 3 agosto 1976, n. 215
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 215/1976
- Data di deposito
- 3 agosto 1976
- Data di decisione
- 15 luglio 1976
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ercole Rocchetti
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1976:215
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 25, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 26, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 35, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 43, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 40, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
Parametri
- disposizioni transitorie e finali, VI, Costituzione
- art. 102, comma 2, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 111, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 8538
Va ribadito quanto gia' affermato dalla Corte con sent. n. 287 del 1974, che cioe' la controversia relativa alla natura giuridica delle commissioni tributarie (vecchie e nuove) deve ritenersi autoritativamente risolta, nel senso della loro giurisdizionalita', dalla legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, e dal decreto delegato 26 ottobre 1972, n. 636, e che il procedimento che il legislatore ha inteso adottare ai fini della disciplina delle nuove commissioni e' proprio quello della revisione indicato nella VI disposizione transitoria della Costituzione, il quale non deve attuarsi con la creazione di sezioni specializzate degli organi giudiziari ordinari, ma concerne, invece, giudici speciali preesistenti che si sono voluti conservare in vita mediante adeguamento ai principi costituzionali. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 24, 102, secondo comma, e VI disp. trans. della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, limitatamente alla istituzione delle nuove commissioni tributarie.
Massima n. 8539
Poiche' non occorreva nessuna disposizione transitoria per la creazione di sezioni specializzate degli organi giudiziari ordinari, essendo esse oggetto di apposita ed autonoma previsione nel testo stesso della Costituzione, la "revisione" da attuarsi ai sensi della VI disp. trans. non puo' che riguardare i giudici speciali preesistenti, e la norma del secondo comma dell'art. 102 Cost. non interferisce affatto nella materia della conservazione, previa revisione, di detti giudici, disponendo la loro trasformazione in sezioni specializzate, in quanto essa vieta soltanto la creazione ex novo di giudici speciali, ma non comporta che questi non debbano piu' esistere per nessuna ragione (come risulta anche dagli artt. 108 e 111 Cost., che fanno riferimento a giudici speciali diversi da quelli tassativamente contemplati in altre disposizioni). Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 24, 102, secondo comma, e VI disp. trans. della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, limitatamente alla istituzione delle nuove commissioni tributarie. Cfr.: sentt. nn. 41 del 1957, 42 del 1961, 92 del 1962 e 17 del 1965.
Massima n. 8540
Risolte, nel senso della infondatezza, le questioni attinenti all'esistenza stessa nel nostro ordinamento delle commissioni tributarie, divengono prive di rilevanza le singole questioni, relative alla legittimita' di norme che attengono alla disciplina interna delle commissioni medesime, sollevate allo scopo di conseguire il ripristino dell'azione di accertamento negativo in materia di tributi indiretti, da ritenere esclusa, attesa la nuova disciplina processuale del contenzioso tributario (che configura la tutela tributaria come impugnativa dei provvedimenti dell'ufficio). La devoluzione al giudice ordinario di tale azione di accertamento negativo potrebbe derivare, infatti, solo da una dichiarazione di illegittimita' che investa la stessa esistenza delle nuove commissioni tributarie. Pertanto, sono inammissibili - per difetto di rilevanza - le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 2, 3, 9, 25, 26, 35, 40 e 43 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevate, sotto il cennato profilo, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 111, comma secondo, e VI disp. trans. della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 9, 25, 26, 35, 40 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, avente per oggetto la revisione della disciplina del contenzioso tributario, questioni proposte nelle ordinanze in epigrafe del tribunale di Genova e delle sezioni unite civili della Corte di cassazione in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 111, secondo comma, e disposizione VI transitoria della Costituzione;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dello stesso decreto, limitatamente alla istituzione delle nuove commissioni tributarie, proposte con le stesse ordinanze e con quella, pure in epigrafe, del tribunale di Roma, in riferimento agli artt. 24, 102, secondo comma, e disposizione VI transitoria della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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