Corte costituzionale
Sentenza n. 171/1975
Corte cost., sent. 3 luglio 1975, n. 171
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 171/1975
- Data di deposito
- 3 luglio 1975
- Data di decisione
- 18 giugno 1975
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Rossano
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:171
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 533 del 11 agosto 1973
- art. 434, comma 2, codice di procedura civile
- art. 413, codice di procedura civile
Parametri
Massime
Massima n. 7933
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 434, comma secondo, c.p.c. nel testo vigente prima della legge 11 agosto 1973, n. 533 - sollevata dal Tribunale di Pescara, con ordinanza 26 giugno 1973, in riferimento agli artt. 3, 24 e 35 della Costituzione - e' stata ritenuta non fondata da questa Corte con sentenza 13 marzo 1974, n. 62, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione. Ne' l'attuale prospettazione della questione con riguardo anche all'art. 24 della Costituzione induce a diversa decisione. Tale articolo, pur se interpretato in relazione con gli articoli 3 e 35 della Costituzione, nel senso di un principio di favore per i lavoratori anche sul piano processuale, legittima una disciplina legislativa che, in deroga a quella dei processi ordinari, consideri i particolari caratteri dei rapporti individuali di lavoro, i bisogni e la posizione dei lavoratori, e stabilisca norme adeguate al fine della tempestiva corresponsione del bene tutelato ai lavoratori. L'art. 434, secondo comma, cod. proc. civ., in quanto stabilisce per le controversie individuali di lavoro la competenza del giudice nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una qualsiasi dipendenza alla quale e' addetto il lavoratore - in deroga alle disposizioni del foro generale delle persone fisiche e giuridiche - e' ispirato al principio di adeguare la disciplina del processo al rapporto oggetto della controversia per renderne piu' agevole lo svolgimento. L'art. 434, secondo comma, cod. proc. civ., nella sua precedente formula non contrasta quindi con gli artt. 3, 24 e 35 della Costituzione, ma e' improntato all'osservanza dei principi costituzionali di tutela dei lavoratori. Le considerazioni innanzi svolte escludono anche fondamento alla denuncia di incostituzionalita' dell'art. 413 cod. proc. civ. nel testo della legge 11 agosto 1973, n. 533, che ha sostituito l'art. 434 stesso codice.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate:
a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 434, capoverso, del codice di procedura civile, sollevata dal tribunale di Pescara, con ordinanza 26 giugno 1973, in riferimento agli artt. 3, 24 e 35 della Costituzione;
b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 413 del codice di procedura civile, nel testo dell'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sollevata dal pretore di Arona, con ordinanza 28 febbraio 1974, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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