Corte costituzionale
Sentenza n. 15/1975
Corte cost., sent. 5 febbraio 1975, n. 15
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 15/1975
- Data di deposito
- 5 febbraio 1975
- Data di decisione
- 23 gennaio 1975
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Leonetto Amadei
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:15
Norme oggetto del giudizio
- art. 27, lett.a, legge n. 153 del 30 aprile 1969
- art. 3, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970
Parametri
Massime
Massima n. 7623
Le norme di cui agli artt. 27, lett. a), legge 30 aprile 1969, n. 153 e 3, ultimo comma, D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 - le quali dispongono che del consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. facciano parte, oltre al presidente dell'Istituto, diciotto rappresentanti dei lavoratori dipendenti, designati dalle confederazioni sindacali a carattere nazionale, rappresentate nel C.N.E.L. - non limitano in alcun modo il diritto dei lavoratori di associarsi liberamente per la tutela dei propri interessi di categoria, con le modalita' e le forme ritenute piu' confacenti allo scopo. D'altra parte, il legislatore non poteva chiamare a far parte del consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. (limitato nella sua composizione a trentanove membri) tutte le organizzazioni di categoria, o le piu' rappresentative di esse, e doveva quindi necessariamente strutturare un sistema di designazione che meglio si armonizzasse con le finalita' proprie dell'ente e con la necessita' di salvaguardare nel modo piu' appropriato gli interessi generali collettivi del mondo del lavoro: la scelta operata si presenta ragionevole e pienamente rispondente a tali esigenze. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 39, 97 e 99 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni suindicate, sollevata deducendo che queste, potendo privare l'associazione sindacale, maggiormente rappresentativa della categoria ma non confederata, di una propria rappresentanza nell'istituto, violerebbero i diritti fondamentali dell'uomo (sia come singolo che nelle formazioni sociali) ed i principi costituzionali in materia di liberta' e di organizzazione sindacale.
Massima n. 7624
Nel titolo primo della prima parte della Costituzione vengono affermati, garantiti e tutelati alcuni fondamentali diritti di liberta', che in gran parte sono compresi nella categoria dei diritti inviolabili generalmente contemplati dall'art. 2 Cost. e riconosciuti all'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita'. Le liberta' di associazione e di organizzazione sindacale, di cui agli artt. 18 e 39 Cost., rientrano indubbiamente tra i diritti inviolabili dell'uomo.
Massima n. 7625
L'art. 39 Cost., con il riaffermare, sul piano sindacale il principio generale di liberta' associativa contenuto nell'art. 18 della stessa Costituzione, comporta: a) la garanzia per i lavoratori di liberamente associarsi senza speciali autorizzazioni; b) la garanzia per i sindacati di autogovernarsi e liberamente autodeterminarsi con un ordinamento interno a base democratica per il conseguimento dei fini propri dell'organizzazione; c) la liceita' della pluralita' sindacale, ossia della possibilita' di piu' organizzazioni sindacali nell'ambito di una stessa categoria e settore economico, qualunque sia il metodo di organizzazione o di raggruppamenti seguito.
Massima n. 7626
Il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. deve essere osservato non soltanto nei confronti delle persone fisiche, ma, per quanto e' possibile, anche nei riguardi delle persone giuridiche, purche' vi sia parita' di presupposti soggettivi ed oggettivi, cioe' omogeneita' di situazioni da regolare legislativamente in modo unitario e coerente, non quando si tratti di situazioni che, pur derivando da basi comuni, differiscano tra loro per aspetti distintivi particolari, si da giustificare razionalmente l'adozione di norme differenziate. Cfr.: sentt. n. 95 e n. 144 del 1970.
Massima n. 7627
Le organizzazioni sindacali, oltre a tutelare gli interessi dei lavoratori, sono chiamate anche a partecipare, sotto aspetti diversi, allo svolgimento della vita sociale ed economica del paese, attraverso il loro inserimento in enti pubblici, che, per la loro natura e funzione, perseguono finalita' che si ricollegano, in qualche modo, al mondo del lavoro. Tale forma di partecipazione si determina attraverso la rappresentanza ora in comitati, ora in commissioni, ora in consigli di amministrazione e trova il suo fondamento nel secondo comma dell'art. 3 Cost. che tende a consacrare l'eguaglianza sostanziale dei lavoratori e promuoverne l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Nello stabilire i modi, i requisiti e le qualita' necessarie attraverso i quali deve aver luogo la scelta dei rappresentanti, il legislatore non deve attenersi a criteri uniformi ma tener conto degli aspetti, della struttura, dei compiti specifici attribuiti all'ente e delle finalita' che con esso si intendono perseguire.
Massima n. 7628
Il collegamento tra gli artt. 39 e 99 Cost., circa la designazione dei rappresentanti sindacali in relazione alla importanza numerica e qualitativa delle categorie, non comporta un vincolo per il legislatore di regolare in modo identico ed assoluto tutti i rapporti esterni, che possono far capo, per scelta del potere politico, alle forze del lavoro e, di riflesso, alle loro varie organizzazioni.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, lett. a, della legge 30 aprile 1969, n. 153 - revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale - e dell'art. 3, ultimo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 - attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153 - , questione sollevata dal Consiglio di Stato con l'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 39, 97 e 99 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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