Corte costituzionale
Sentenza n. 135/1975
Corte cost., sent. 11 giugno 1975, n. 135
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 135/1975
- Data di deposito
- 11 giugno 1975
- Data di decisione
- 4 giugno 1975
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vezio Crisafulli
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:135
Norme oggetto del giudizio
- regio decreto n. 1038 del 13 agosto 1933
- art. 26, regio decreto n. 1038 del 13 agosto 1933
- art. 29, comma 1, regio decreto n. 1054 del 26 giugno 1924
- art. 3, comma 1, ultima p., regio decreto n. 1214 del 12 luglio 1934
- art. 65, regio decreto n. 1214 del 12 luglio 1934
- art. 3, comma 1, regio decreto n. 1214 del 12 luglio 1934
Parametri
- art. 102, Costituzione
- art. 103, comma 2, Costituzione
- disposizioni transitorie e finali, VI, Costituzione
- art. 102, comma 2, Costituzione
- art. 103, Costituzione
- art. 100, ultimo co., Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 108, Costituzione
Massime
Massima n. 7859
Il regolamento preventivo di giurisdizione risulta ampiamente giustificato da esigenze di economia processuale, consentendo di ottenere una sollecita e definitiva pronuncia sulla giurisdizione (dove questa sia dubbia e contestata) con evidente vantaggio per tutte le parti, che devono ritenersi egualmente interessate ad una decisione sul merito della causa, della quale sia certa la provenienza dal giudice a cio' competente. Tale essendo la ratio dell'istituto non pare dubbio che la stessa valga identicamente sia che l'istanza ne sia proposta davanti ad un giudice ordinario, sia che sia proposta invece davanti al giudice amministrativo.
Massima n. 7860
Dopo e per effetto della proposizione della istanza di regolamento di giurisdizione, anche il giudice amministrativo, cosi' di primo come di secondo grado, non e' piu' legittimato a sollevare questioni di legittimita' costituzionale che siano rilevanti per la definizione, nel merito, del giudizio avanti ad esso instaurato, ovvero, proprio per la risoluzione della questione di giurisdizione: ogni potere in ordine alla quale ultima essendo oramai trasferito alla Corte regolatrice.
Massima n. 7861
La sopravvivenza della giurisdizione "domestica" cui sono sottoposti i magistrati (e gli altri dipendenti) della Corte dei conti deve ritenersi consentita - in principio - dal sistema normativo risultante dagli artt. 102, 103, secondo comma, e dalla VI disposizione finale e transitoria della Costituzione.
Massima n. 7862
Per quanto sicuramente orientata in senso favorevole nei confronti delle giurisdizioni speciali, infatti, la Costituzione, nell'art. 102, secondo l'interpretazione generalmente accoltane e piu' volte affermata nella giurisprudenza di questa Corte, si limita a porre il divieto di istituirne di nuove.
Massima n. 7863
La VI disposizione transitoria della Costituzione, prescrivendo la revisione delle giurisdizioni speciali esistenti, non ne impone la incondizionata soppressione (ed eventuale trasformazione in sezioni specializzate, come suggerito dallo stesso art. 102, secondo comma), ma usa la parola "revisione" nel suo proprio senso lessicale, facendo obbligo al legislatore di prenderle in esame, sia per sopprimerle, sia per adeguarne la disciplina ai nuovi principi costituzionali.
Massima n. 7864
Da quel generale sfavore di cui appaiono circondate, nel testo costituzionale, le giurisdizioni speciali, sono esenti quelle del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari, che la stessa VI dispos. trans. esplicitamente sottrae al predetto obbligo di revisione, considerandole "a parte tra le giurisdizioni speciali" (cosi' la sent. n. 1 del 1967, con puntuale riguardo alla Corte dei conti).
Massima n. 7865
Il comma secondo dell'art. 103, oltre a ribadire nei termini piu' lati e parzialmente innovativi la giurisdizione della Corte dei conti nelle materie "di contabilita' pubblica", dotandola, per questa parte di garanzia costituzionale (sent. n. 110 del 1970; n. 68 del 1971; n. 211 del 1972 e n. 205 del 1974), ne richiama poi genericamente quella "nelle altre (materie) specificate dalla legge". Non vi ha dubbio che tale formula abbia riferimento alle altre materie, diverse dalla contabilita' pubblica, che, anteriormente alla nuova Costituzione dello Stato e al momento della sua entrata in vigore, erano dalla legge attribuite alla giurisdizione della Corte dei conti, ivi compresi percio' i rapporti di impiego con i suoi magistrati e dipendenti, alla stessa sottoposti fin dal 1862.
Massima n. 7866
Ammettere che l'art. 103 Cost. abbia inteso riferirsi anche alla giurisdizione della Corte dei conti sui rapporti di impiego dei suoi dipendenti non equivale necessariamente a ritenere che anche la giurisdizione "domestica" della Corte dei conti sia stata costituzionalizzata e lascia impregiudicato il problema se tutte le singole norme attualmente disciplinanti i modi di esercizio di essa e lo stesso organo che la esplica siano, per cio' solo, esenti dal sindacato di questa Corte, ove abbiano a formare oggetto di particolari censure; ma porta bensi' ad escludere che quella speciale giurisdizione, in quanto implicitamente richiamata e presupposta dall'art. 103 ed espressamente sottratta ad obbligo di revisione in forza della VI disp. trans., sia - di per se' - in contrasto con la Costituzione.
Massima n. 7867
A partire dalla riforma del 1933, gli organi della Corte dei conti cui sono attribuite funzioni di amministrazione del personale risultano, dal punto di vista istituzionale, nettamente distinti dalle sezioni riunite, che potranno esser chiamate a giudicare degli atti da quelli comunque promananti: nessun compito di carattere amministrativo in materia residua ormai alle sezioni riunite, ed e' percio' escluso che queste - come organo differenziato - abbia a giudicare in ordine ad atti, suscettibili di essere considerati come loro propri.
Massima n. 7868
La coincidenza nelle stesse persone di funzioni amministrative e di funzioni giudicanti, aventi ad oggetto il modo di esercizio delle prime, non e' necessaria conseguenza del sistema di giurisdizione domestica attribuita alla Corte dei conti, ma potrebbe soltanto verificarsi come accidentale eventualita', nel qual caso soccorrerebbero gli istituti della astensione e della ricusazione: l'una e l'altra sicuramente applicabili al processo dinanzi alla Corte dei conti, in punto di diritto, stante il rinvio dell'art. 26 del relativo regolamento, r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, alle norme del codice di procedura civile; ed applicabili altresi' in linea di fatto, utilizzando il congegno predisposto dall'art. 2, secondo comma, della legge n. 161 del 1953, a norma del quale il Presidente, sentito il Consiglio di presidenza, assegna annualmente alle singole sezioni, e a quelle riunite, un "congruo numero di magistrati".
Massima n. 7869
Non puo' fondatamente ritenersi che, pur realizzandosi la doverosa separazione personale tra coloro che, avendo formato o concorso a formare atti relativi al personale di magistratura, potrebbero avere interesse alla loro conservazione e coloro cui spetta conoscere in sede giurisdizionale, sussista tuttavia una sorta di condizionamento di questi ultimi da parte dei primi; a causa dei poteri di supremazia anche disciplinare, e comunque inerenti allo stato giuridico e alla carriera dei magistrati della Corte, attribuiti agli organi di vertice della stessa (e percio' esplicati dalle persone che ne sono titolari): l'attribuzione di quei poteri ad organi della Corte dei conti era necessaria, infatti, per realizzare l'indipendenza (esterna) della Corte medesima e dei suoi componenti, in special modo "di fronte al Governo", cosi' come prescritto dall'art. 100, ultimo comma, Cost. (ed una situazione sotto certi aspetti analoga e' dato riscontrare altresi' nell'ordinamento del Consiglio di Stato, al quale contestualmente si riferisce la norma costituzionale adesso ricordata).
Massima n. 7870
La fondamentale esigenza che il giudice sia disinteressato rispetto alla controversia sulla quale deve decidere, e percio' realmente imparziale, non puo' essere intesa in modo cosi' lato e generico da farvi rientrare anche l'interesse che egli, come privato cittadino, possa avere a una determinata soluzione di problemi di principio inerenti a quella controversia, non essendoci giudice che non sia, al tempo stesso, elettore, pubblico dipendente, proprietario od affittuario, creditore o debitore, e via dicendo, ed insomma inserito in situazioni e rapporti della vita associata regolati dal diritto oggettivo dello Stato, al quale, nell'esercizio della potesta' giurisdizionale conferitagli, deve dare concreta attuazione.
Massima n. 7871
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, primo comma, ultima parte, e 65 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214, e dell'art. 29, primo comma, del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato" limitatamente all'inciso "quando non si tratti di materia spettante alla giurisdizione della Corte dei conti", sollevata dal Consiglio di Stato dopo che era stata proposta dalla parte resistente istanza alle sezioni unite della Corte di cassazione per regolamento preventivo di giurisdizione.
Massima n. 7872
Sono dichiarate non fondate, in riferimento agli artt. 3 e 108 della Costituzione, le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 3, primo comma, e 65 del testo unico n. 1214 del 1934.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, primo comma, ultima parte, e 65 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214, e dell'art. 29, primo comma, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato", limitatamente all'inciso "quando non si tratti di materia spettante alla giurisdizione della Corte dei conti", sollevata dal Consiglio di Stato con l'ordinanza di cui in epigrafe;
b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt.3, primo comma, e 65 del testo unico n. 1214 del 1934, sopra citato, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 108 della Costituzione, dalle sezioni unite della Corte di cassazione con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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