Corte costituzionale

Sentenza n. 244/1974

Corte cost., sent. 23 luglio 1974, n. 244

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
244/1974
Data di deposito
23 luglio 1974
Data di decisione
10 luglio 1974
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Leonetto Amadei
Presidente
BONIFACIO
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:244

Norme oggetto del giudizio

  • art. 152, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931

Parametri

Massime

Massima n. 7450

Il principio di eguaglianza, quantunque debba ritenersi esteso agli stranieri - nonostante sia riferito, nell'art. 3 Cost., ai cittadini - allorche' si tratti della tutela dei diritti inviolabili, trova delle limitazioni in relazione a particolari situazioni giuridiche connesse alla diversita' dei rapporti esistenti tra lo Stato e il cittadino e lo Stato e lo straniero, per cui non puo' escludersi che tra cittadino e straniero, benche' uguali nella titolarita' di certi diritti di liberta', esistano differenze di fatto e di posizioni giuridiche tali da giustificare razionalmente un diverso trattamento nel godimento di tali diritti. Pertanto, tenuto conto della diversificazione sostanziale di situazioni del cittadino e dello straniero nei riguardi dello Stato, non e' fondata - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 152 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di p.s.), che consente all'autorita' amministrativa di vietare la circolazione e di allontanare dallo Stato con foglio di via obbligatorio gli stranieri sprovvisti di mezzi. Cfr.: sentt. nn. 20 del 1967 e 104 del 1969.

Massima n. 7451

La liberta' di circolazione e di soggiorno dello straniero puo' essere legittimamente limitata, ai sensi dell'art. 16 della Costituzione, a tutela di particolari interessi pubblici quali i motivi di sanita' e di sicurezza (intesa, quest'ultima, come ordinato vivere civile), che possono nascere oltre che da situazioni generali anche da condizioni particolari, per cui non v'e' dubbio che la mancanza di mezzi di sussistenza da parte dello straniero costituisca una situazione tale da giustificare nei suoi riguardi oltre alla revoca del diritto di soggiorno anche la limitazione dello stesso e l'imposizione di determinati itinerari in caso di allontanamento. Di conseguenza, non e' fondata - in riferimento all'art. 16, comma primo, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 152 del T.U. leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, il quale da' facolta' ai prefetti di allontanare dallo stato, con foglio di via obbligatorio, gli stranieri che siano sprovvisti di mezzi economici. Cfr.: sent. n. 68 del 1964.

Massima n. 7452

La legge quando dispone in materia di diritti o di interessi, circoscrivendone piu' ampiamente la sfera, non ne comprime la garanzia giurisdizionale, ma si limita a determinare l'oggetto della garanzia stessa; a porre, cioe', una certa disciplina di un dato rapporto, in ordine al quale la tutela giurisdizionale resta libera ed impregiudicata. Ne consegue che nei riguardi dei provvedimenti adottati dal prefetto nei confronti degli stranieri puo' aversi tutela giurisdizionale sia davanti al giudice amministrativo, sia mediante l'intervento dell'autorita' giudiziaria ordinaria in caso di denuncia per il mancato adempimento dell'obbligo imposto. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 152 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, che da' all'autorita' amministrativa facolta' di allontanare dallo Stato, con foglio di via, gli stranieri che siano sprovvisti di mezzi economici. Cfr.: sent. n. 8 del 1962.

Massima n. 7453

Il provvedimento di allontanamento dallo Stato dello straniero - adottato dal prefetto ai sensi dell'art. 152 della legge di p.s. - ha natura di atto amministrativo, non e' assimilabile alle misure di sicurezza personali quali regolate e disciplinate dal codice penale ed e' emanato nell'esercizio di un'attivita' discrezionale che sostanzialmente si risolve in una revoca dell'autorizzazione di ingresso e soggiorno nel territorio nazionale. Esso deve essere adeguatamente motivato, al fine di poter stabilire se l'autorita' amministrativa abbia fatto o meno buon uso del potere discrezionale riconosciutole, ossia se l'atto sia conforme alla legge. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 25, terzo comma, e 102, primo comma Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 152 del T.U. leggi di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, il quale da' facolta' di allontanare dallo Stato, con foglio di via, gli stranieri che siano sprovvisti di mezzi economici.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 152 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 16, primo comma, 24 secondo comma, 25, terzo comma, e 102, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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