Corte costituzionale
Sentenza n. 184/1974
Corte cost., sent. 19 giugno 1974, n. 184
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 184/1974
- Data di deposito
- 19 giugno 1974
- Data di decisione
- 12 giugno 1974
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vezio Crisafulli
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:184
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto-legge n. 104 del 20 aprile 1974
- decreto-legge n. 104 del 20 aprile 1974
Parametri
Massime
Massima n. 7330
L'art. 1 del d.l. 20 aprile 1974, n. 104, recante "modifica dell'art. 538 del codice di procedura penale", nell'attribuire alla Corte di cassazione il potere di giudicare nel merito senza annullamento e conseguente rinvio, quando occorre applicare disposizioni di leggi piu' favorevoli all'imputato, anche se sopravvenute dopo la dichiarazione di ricorso, e non sia necessario assumere nuove prove diverse dall'esibizione di documenti, non contrasta con l'art. 24, secondo comma, Cost. per il fatto che il giudizio di merito cosi' disciplinato verrebbe a svolgersi senza la presenza dell'imputato ricorrente: risulta, infatti, chiaramente dalla stessa dizione letterale della disposizione denunciata, oltre che dalla logica del sistema in cui e' destinata ad inserirsi, che, ove l'applicabilita' della normativa piu' favorevole non fosse - in concreto - accertabile senza ricorrere a mezzi di prova diversi dalla esibizione di nuovi documenti (rendendosi necessario, in particolare la presenza dell'imputato) si sarebbe fuori della fattispecie da essa ipotizzata e la Corte di cassazione non avrebbe che a provvedere secondo le regole processuali preesistenti, annullando la sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice di merito.
Massima n. 7331
L'art. 1 del d. l. 20 aprile 1974, n. 104, recante "Modifica dell'art. 538 del codice di procedura penale", nell'attribuire alla Corte di cassazione il potere di giudicare nel merito senza annullamento e conseguente rinvio, quando occorre applicare disposizioni di legge piu' favorevoli all'imputato, anche se sopravvenute dopo la dichiarazione di ricorso, e non sia necessario assumere nuove prove, diverse dall'esibizione di documenti, non contrasta con l'art. 24, secondo comma, Cost. per il fatto che il giudizio di merito cosi' disciplinato verrebbe a svolgersi con l'intervento soltanto eventuale della difesa dell'imputato ricorrente: la rigorosa delimitazione del potere di cognizione dei fatti demandato alla Corte di cassazione, in ogni caso finalizzato al raggiungimento di un risultato piu' favorevole all'imputato diversifica, infatti, nettamente il nuovo istituto non soltanto dai comuni giudizi di merito dei precedenti gradi del processo, quanto altresi' dallo stesso giudizio di rinvio, nel corso del quale il giudice, sui punti che furono oggetto dell'annullamento e "salve le limitazioni stabilite dalla legge" ha "gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza fu annullata" (art. 544 cod. proc. pen.). Si giustifica, pertanto che, anche nella particolare ipotesi prevista dal detto provvedimento legislativo, continuino a trovare applicazione le norme del codice che regolano l'esercizio della difesa tecnica davanti alla Corte di cassazione: garantendo all'imputato, cioe', il diritto ad essere assistito da un difensore di fiducia, od in mancanza nominato d'ufficio, ed al difensore il diritto di prendere visione e copia degli atti, di presentare documenti e memorie scritte, nonche' di ricevere avviso del giorno fissato per l'udienza e prender parte alla discussione del ricorso, senza tuttavia condizionarne lo svolgimento alla sua effettiva partecipazione, come disposto, invece, unicamente per la fase dibattimentale degli altri gradi dei giudizi penali.
Massima n. 7332
Il secondo comma dell'art. 24 Cost. enuncia, in termini generali, un fondamentale principio di amplissima portata, senza peraltro distinguere tra i diversi tipi di giudizi e tra le varie fasi rispettive, ne' comunque accennare al rapporto tra difesa personale e difesa tecnica, e senza che sia dato desumere, con riferimento a tutti i diritti ovvero ad alcune categorie di essi, l'inderogabile necessarieta' della presenza attiva del difensore che - come questa Corte ha gia' avuto occasione di affermare con la sentenza n. 62 del 1971 - rappresenta, evidentemente, rispetto al diritto della difesa in genere, ed allo stesso diritto alla difesa tecnico-professionale, in particolare, qualcosa di piu', che pertanto la legge puo', ma non deve, prescrivere con riguardo a determinate ipotesi.
Massima n. 7333
L'art. 1 del D.L. 20 aprile 1974, n. 104, recante "modifica dell'art. 538 del c.p.p.", nell'attribuire alla Corte di cassazione il potere di giudicare nel merito senza annullamento e conseguente rinvio, quando occorre applicare disposizioni di leggi piu' favorevoli all'imputato, anche se sopravvenute dopo la dichiarazione di ricorso, e non sia necessario assumere nuove prove, diverse dall'esibizione di documenti, non contrasta con l'art. 111, secondo comma, Cost., non potendosi condividere l'assunto stando al quale tale disposizione precluderebbe alla legge ordinaria di affidare alla Corte di cassazione compiti ulteriori rispetto a quelli che tradizionalmente e - alla stregua ora della richiamata norma costituzionale - necessariamente la caratterizzano, consistenti nel giudicare dei ricorsi "per violazione di legge" avverso le sentenze ed i provvedimenti sulla liberta' personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali: il secondo comma dell'art. 111 vuole, infatti, che tale controllo di legittimita' sia sempre possibile e che spetti in ogni caso alla Corte di cassazione ma non e' di ostacolo ad eventuali ampliamenti del sindacato della Corte medesima, com'e' altresi' confermato, per argomento a contrario, dalla diversa dizione del comma successivo, che testualmente circoscrive l'ammissibilita' del ricorso contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti ai "soli motivi inerenti alla giurisdizione".
Massima n. 7334
Non e' possibile, senza forzarne arbitrariamente la lettera e la ratio, leggere la norma del secondo comma dell'art. 111 della Costituzione, come se affermasse che tutte le sentenze di merito debbano essere, perche' tali, assoggettate al controllo di legittimita' della Cassazione: tale norma, infatti, non specifica il contenuto delle sentenze contro le quali prescrive sia dato il ricorso di legittimita' e queste devono, pertanto, individuarsi come tutte quelle pronunciate dai giudici ordinari o speciali - eccezion fatta delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti regolate nel comma seguente - purche' diversi ovviamente da quel giudice al quale il ricorso e' diretto, e cioe' dalla Corte di cassazione, che costituisce, nel sistema attualmente vigente, l'ultima e suprema istanza giurisdizionale.
Massima n. 7335
Il richiamo degli artt. 102, primo comma, e 108, primo comma, della Costituzione all'ordinamento giudiziario non vale a sottrarre la disciplina delle funzioni che in base ad esso spetterebbero alla Corte di cassazione (art. 65 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), ad innovazioni che non siano introdotte con leggi formali ordinarie, ed anzi, piu' specialmente, con leggi espressamente rivolte a modificare proprio e preliminarmente l'ordinamento stesso: le norme dell'ordinamento giudiziario non assumono, infatti, in virtu' di quel richiamo una posizione differenziata da ogni altra norma posta da fonti di pari grado e sono percio' modificabili in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, nelle forme abituali della legislazione ordinaria, mentre la Costituzione si limita a stabilire in materia una riserva di legge.
Massima n. 7336
E' pacificamente ammesso, ed e' stato piu' volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, che la parificazione alle leggi formali degli atti aventi forza di legge, tra i quali certamente rientra il decreto-legge, abilita tali atti ad incidere validamente, al pari delle leggi, nelle materie a queste riservate.
Massima n. 7337
Il D. L. 20 aprile 1974, n. 104, recante "Modifica dell'art. 538 del codice di procedura penale", nell'attribuire alla Corte di cassazione il potere di giudicare nel merito senza annullamento e conseguente rinvio, quando occorre applicare disposizioni di legge piu' favorevoli all'imputato, anche se sopravvenute dopo la dichiarazione di ricorso, e non sia necessario assumere nuove prove, diverse dalla esibizione dei documenti, detta una norma tipicamente processuale in sostituzione di altra gia' per l'innanzi contenuta in un articolo del codice di procedura penale: al riguardo e' da ritenere che qualunque norma sul processo presuppone certamente che vi sia un'organizzazione giudiziaria, ma non ne e', altrettanto certamente, in alcun modo condizionata, dovendo viceversa l'ordinamento giudiziario adeguarsi, semmai, alle esigenze funzionali derivanti dalle norme dei codici di rito, in genere, e da quelle di competenza in special modo.
Massima n. 7338
L'art. 65 del R. D. 30 gennaio 1941, n. 12, nel riassumere in una formula comprensiva le funzioni spettanti alla Corte di cassazione, conclude rinviando agli "altri compiti ad essa conferiti dalla legge", e cioe' a funzioni di natura diversa da quelle, che le sono istituzionalmente proprie, di nomofilachia e di regolamento di rapporti tra le giurisdizioni e le competenze, cui sostanzialmente corrispondono i richiami del secondo e terzo comma dell'art. 111 Cost.: tra questi altri compiti e' da ritenere possa oggi legittimamente comprendersi quello previsto dal D.L. 20 aprile 1974, n. 104, recante "Modifica dell'art. 538 del codice di procedura penale".
Massima n. 7339
Non rappresenta un unicum nella storia della Cassazione e nella legislazione che la concerne l'attribuzione ad essa di competenza a conoscere anche del fatto (cfr. art. 1 del D.L. 20 aprile 1974, n. 104, recante "Modifica dell'art. 538 del codice di procedura penale"): infatti le ipotesi in cui la cassazione era ed e' investita di poteri analoghi, e talora anzi piu' vasti e penetranti, pur se marginali e secondari, rispetto a quanto ne costituisce la competenza propria e qualificante, sono numerose e generalmente note come, ad esempio, nei casi in cui agli artt. 48, 49, 55 e 58 cod. proc. pen., in tema di connessione, separazione o rimessione di procedimenti; all'art. 68, in tema di ricusazione di giudice; agli artt. 558, 559 e 574, in materia di revisione e di riparazione; all'art. 668, in materia di estradizione; e come inoltre nei frequenti provvedimenti di clemenza succedutisi nel tempo che, a fini di speditezza ed economia processuale, le hanno esplicitamente conferite in deroga all'art. 591 del codice, il potere di procedere agli accertamenti di fatto necessari per risolvere questioni sull'applicabilita' dell'amnistia.
Massima n. 7340
Non e' consentito argomentare da una asserita recezione in Costituzione delle norme sull'ordinamento giudiziario del tempo, per desumerne che, quando in essa si fa riferimento alla Cassazione se ne accoglie implicitamente la figura piu' restrittiva, sia come circoscritta al solo controllo di legittimita' e del rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni: in primo luogo perche' la Costituzione non ha recepito l'art. 65 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, ne' lo avrebbe potuto, dal momento che questa stessa disposizione si risolve in una dichiarazione priva di valore costituivo, in quanto meramente ricognitiva della disciplina allora vigente in materia; in secondo luogo, perche' gia' alla stregua di tale disciplina le funzioni della Corte di cassazione non si risolvevano esclusivamente nella nomofilachia e nel regolamento delle giurisdizioni, ne' i poteri ad essa spettanti si esaurivano sempre e per intero nel giudicare in punto di diritto.
Massima n. 7341
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del D.L. 20 aprile 1974, n. 104, recante "Modifica dell'art. 538 del codice di procedura penale" in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 111, secondo comma, 102, primo comma, e 108, primo comma, della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1 del decreto-legge 20 aprile 1974, n. 104, recante "Modifica dell'art. 538 del codice di procedura penale", sollevate, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 111, secondo comma, 102, primo comma, e 108, primo comma, della Costituzione, dalla Corte suprema di cassazione - sezione V penale -, con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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