Corte costituzionale
Sentenza n. 105/1974
Corte cost., sent. 18 aprile 1974, n. 105
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 105/1974
- Data di deposito
- 18 aprile 1974
- Data di decisione
- 4 aprile 1974
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Capolozza
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1974:105
Norme oggetto del giudizio
- art. 26, lett.d), legge n. 963 del 14 luglio 1965
Parametri
Massime
Massima n. 7174
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 lett. d, della legge 14 luglio 1965, n. 963, in riferimento agli artt. 1, 4, secondo comma, 27, primo e terzo comma, 35 e 36 della Costituzione, gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 30 del 1972. La sospensione del permesso di pesca, col conseguente divieto dell'uso, per la pesca, del natante e dei relativi arredi e attrezzi, e' una pena accessoria, che colpisce l'autore del reato, titolare del permesso, mentre per il contitolare eventualmente estraneo, come singolo, alla violazione, non si tratta di sanzione, bensi' di pregiudizio di mero fatto. Non e', pertanto, violato l'art, 27, primo e terzo comma, della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26, lett. d, della legge 14 luglio 1965, n. 963 (Disciplina della pesca marittima), sollevate, in riferimento agli artt. 1, 4, secondo comma, 27, primo e terzo comma, 35 e 36 della Costituzione, dal pretore di Pescara e dal pretore di Senigallia con le ordinanze in epigrafe e già dichiarate non fondate con la sentenza n. 30 del 1972 di questa Corte;
b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26, lett. c, della stessa legge, sollevate, in riferimento all'art. 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dal pretore di Pescara e dal pretore di Lanciano con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI
- ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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