Corte costituzionale
Sentenza n. 38/1973
Corte cost., sent. 12 aprile 1973, n. 38
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 38/1973
- Data di deposito
- 12 aprile 1973
- Data di decisione
- 5 aprile 1973
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Edoardo Volterra
- Presidente
- VERZI'
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1973:38
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 21, Costituzione
- legge n. 848 del 4 agosto 1955
- art. 2, Costituzione
- art. 13, comma 1, Costituzione
- art. 3, comma 2, Costituzione
- art. 8, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 10, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 21, comma 2, Costituzione
- art. 21, comma 3, Costituzione
Massime
Massima n. 6622
Il thema decidendi, oggetto della questione di legittimita' costituzionale incidentale, e' quello delineato dall'ordinanza del giudice remittente, dovendo, invece, ritenersi escluso qualunque ampliamento dedotto dalle parti.
Massima n. 6623
Fra i diritti inviolabili dell'uomo, affermati, oltre che nell'art. 2, negli artt. 3, secondo comma, e 13, primo comma, rientrano quelli del proprio decoro, onore, rispettabilita', riservatezza, intimita' e reputazione, sanciti espressamente negli artt. 8 e 10 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo. Anche la tutela del diritto all'immagine, propria e degli stretti congiunti, e' percio' riconducibile ai fini dell'art. 2 della Costituzione.
Massima n. 6624
Il secondo e terzo comma dell'art. 21 della Costituzione si riferiscono al materiale stampato mediante il quale si manifesta e si estrinseca il pensiero umano, ma non si riferiscono - quando vengono in considerazione i diritti inviolabili della personalita' umana - anche alle attivita' strumentali e alle cose che siano dirette e che servano alla preparazione e formazione del materiale destinato alla stampa. Il fine della norma costituzionale e' quello di evitare che preventivi interventi cautelari amministrativi o giudiziari, non diretti a reprimere delitti espressamente previsti, impediscano o ostacolino la libera circolazione delle pubblicazioni, considerate dalla norma medesima come mezzo precipuo per la diffusione del pensiero manifestato. Percio' - considerati nella loro applicazione ad oggetti contenenti immagini non ancora pubblicate, anche se destinate alla pubblicazione, in questione che specie in cio' differisce da quella decisa con la sentenza n. 122 del 1970 - non trovano ostacolo nell'art. 21 Cost., e in particolare nei commi secondo e terzo di esso, ne' l'art. 161 (in relazione agli artt. da 156 a 160) della legge 22 aprile 1941, n. 633, ne' l'art. 700 cod. proc. civ.. Atteso che l'art. 161 della l. n. 633 del 1941, nell'attribuire all'autorita' giudiziaria la facolta' di ordinare, a tutela del diritto d'autore, la descrizione, l'accertamento, la perizia e anche il sequestro di cio' che si ritenga violazione di esso, prescindendo da esami e valutazioni di contenuto, e' diretto alla protezione di diritti patrimoniali, e non gia' a porre limiti alla manifestazione del pensiero. Cosi' come, a sua volta, l'applicazione dell'art. 700 cod. proc. civ., richiesta, quando non siano esperibili misure cautelari tipiche, per la protezione provvisoria di un diritto della personalita', rientrante fra quelli che la Costituzione salvaguarda, non puo' certo identificarsi con l'esercizio di una attivita' di censura. Cfr.: sentt. nn. 122 e 159 del 1970, 115 del 1957, 44 del 1960 e 93 del 1972.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, e dell'art. 700 del codice di procedura civile, in relazione all'art. 10 del codice civile e agli artt. 96, 97, 156, 168 della predetta legge 22 aprile 1941, proposte dalle ordinanze in epigrafe in riferimento all'art. 21 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1973.
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA.
ARDUINO SALUSTRI Cancelliere
Testo integrale
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